Trib. Caltanissetta, sentenza 25/11/2024, n. 496

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 25/11/2024, n. 496
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 496
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

Nr. 1569/2022 R.G. Trib.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona del dott. AN BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
con note da depositare nel termine del 22/10/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
IN FR, nato a [...] il [...], c.f. [...], residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cateno Di Dio La Legge (cf: [...]), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC cateno.didiolalegge@cert.ordineavvocaticaltagirone.it;

- opponente - CONTRO
INPS (CF 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
INPS, S.C.C.I. s.p.a, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Dolce Stefano (CF
[...]) e Russo Carmelo (CF [...]), in forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio Paolo Castellini di Roma, con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC avv.stefano.dolce@postacert.inps.gov e avv.carmelo.russo@postacert.inps.gov;

- opposto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il giorno 08/11/2022, il sig.
ND AN, ha proposto opposizione contro l'ordinanza ingiunzione INPS
n. OI- n. 000176866 [doc. 1 ric.], notificata in data 20/11/2022, con cui l'Ente gli ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 19.000 per violazione dell'art. 2, comma 1- bis D.L. n. 463/1981, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016 e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023 (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali) relativamente all'anno 2012. L'opponente ha dedotto:
- che la società RPR srl di cui è stato rappresentante legale, nel 2012, venne assoggettata a sequestro penale dal Tribunale di Catania e “restituita” soltanto nel 2016, a seguito di dissequestro della Corte d'Appello catanese per cui, per tutta la durata del provvedimento reale, costui è stato privato della “materiale e giuridica possibilità di gestione della società”;

- che le somme pretese, peraltro, sono estinte tanto per prescrizione quanto per intervenuta decadenza ex art. 14 l. 689/1981.
- che l'atto di accertamento presupposto non è stato notificato.
1
L'INPS si è costituito in giudizio e ha censurato la prospettazione avversaria, articolando, in particolare, le seguenti difese:
- l'importo della sanzione è stato determinato <ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.L. 48/23, conv. con L. 85/23, a mente del quale, si cita testualmente,
“All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso>>;

- per la configurazione <dell'illecito ex art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/83, non è richiesto affatto il dolo specifico, essendo sufficiente la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute (Cass. pen., 4 aprile 2012, n. 39470;
Cass. pen., 18 novembre 2009, n. 2354). Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, ai fini dell'illecito in questione sono del tutto irrilevanti le circostanze che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica (Cass. pen. 16 maggio 2019, n. 36421;

Cass. pen., 12 febbraio 2015, n. 11353;
Cass. pen. 12 giugno 2013, n. 37528) ovvero che abbia deciso di destinare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti (Cass. pen. 3 luglio 2014, n. 31464), o ancora che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni (Cass. pen., 17 dicembre 2021, n. 8611;
Cass. pen., 11 agosto 2020, n. 23939). Né il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità nel caso abbia conferito l'incarico per il versamento delle ritenute previdenziali ad altro soggetto o ad un professionista, incombendo comunque sul medesimo datore di lavoro l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (tra le tante, Cass. pen. 18 luglio 2017, n. 39072;
Cass. pen. 10 settembre 2013, n. 37130;
Cass. pen., 14 maggio 2012, n. 18100)
>>.
- l'illecito sussiste <anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia corrisposto soltanto acconti sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori (Cass. pen.,
28 agosto 2018, n. 39043;
Cass. pen., 7 novembre 2012, n. 42919) e non è escluso neanche da un provvedimento di ammissione al pagamento in forma rateale della contribuzione dovuta (Cass. pen., 16 maggio 2014, n. 32598;
Cass. pen., 15 giugno

2015, n. 24917)>>.
- <l'eccezione relativa all'asserita mancanza o alla tardività del preventivo atto di accertamento è destituita di qualsiasi fondamento. […] In primo luogo, va rilevato che al ricorrente è stata notificata la preventiva contestazione, i cui estremi, compresa la data di notifica, sono indicati nella stessa ordinanza ingiunzione e che, comunque, questa difesa ha chiesto ai competenti Uffici della Sede Inps di trasmettere ai fini della produzione in giudizio (richiesta che, quantomeno alla data odierna, è rimasta senza esito)>>;

- peraltro, <per illeciti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 considerato che l'art. 9 prevede la trasmissione degli atti dall'Autorità giudiziaria all'Inps, non trova applicazione l'art. 14, L. 689/81>>;

- <con riguardo agli illeciti successivi all'entrata in vigore del ridetto D.Lgs. 8/16, il temine di 90 giorni decorre dalla data in cui l'amministrazione ha potuto effettuare tutte le verifiche e gli accertamenti necessari per la configurazione dell'illecito amministrativo. Infatti, secondo la costante giurisprudenza, l'accertamento della violazione, da cui decorre il termine ex art. 14, non coincide affatto con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione (fra le tante, Cass. 3524/19;
id. 26734/11;
id. 25836/11)
>>;

2
- l'importo sanzionatorio non può ritenersi prescritto <nel caso che ci occupa, sulla base della normativa che precede e considerato che il termine di prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa ex art. 28, L. 689/81 è stato efficacemente interrotto notifica dell'atto di accertamento di cui sopra, i cui estremi sono indicati nell'ordinanza ingiunzione opposta, non vi è dubbio che alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione non era in alcun modo maturata la ridetta prescrizione quinquennale del diritto dell'Inps di riscuotere le sanzioni amministrative. Ciò in quanto, come detto, il predetto termine quinquennale è rimasto sospeso per i 90 giorni successivi alla contestazione (art. 2, comma 1- quater, DL 463/83) ed è rimasto altresì sospeso dal 23.2.20 al 31.5.20 (art. 103, comma 6-bis, DL 18/20, conv. con L. 27/20)>>.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali.
In data 24/02/2023, l'INPS ha prodotto in giudizio il provvedimento con cui la sanzione amministrativa opposta è stata rideterminata in € 10.000.
Il giudizio è stato poi rinviato per discussione e decisione all'udienza del
22/10/2024. Non essendo necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori e della parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. L'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione è fondata, per la ragione, più liquida e comunque assorbente, della maturazione della decadenza di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Deve premettersi che - come peraltro pacifico tra le parti - l'ordinanza ingiunzione de qua concerne l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.

1 - bis) dal d.lgs.
15.1.2016, n. 8, così prevede(va):
<

1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.



1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.



1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.

3

1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso
>> A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 23, comma 1,