Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 54
TRIB Nola
Sentenza
23 gennaio 2025
Sentenza
23 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Nola
Sentenza
23 gennaio 2025
Sentenza
23 gennaio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2631/2024 V.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto –
scioglimento del matrimonio tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Russo Pasqualina Daniela, giusta procura in atti e
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Russo Pasqualina Daniela, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento dellaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.11.2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in PO (NA) il 22.05.2006, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile
del Comune di RR (NA) (n.20, parte II, serie C, anno 2006) dalla cui unione nascevano due
figli: , nato a [...] il [...] e , nato Parte_3 Parte_4
a PO (NA) il 02.05.2013, entrambi minorenni, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n.1759/2021 reso nel procedimento R.G. n.3714/2021 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui al decreto di omologazione, ossia affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre presso la casa coniugale sita in RR (Na) alla via Solferino n. 46, come da documentazione in atti e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n.1759/2021, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal
Presidente del Tribunale di Nola in data 03.11.2021, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l. n.74/87;
d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2631/2024 V.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto –
scioglimento del matrimonio tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Russo Pasqualina Daniela, giusta procura in atti e
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Russo Pasqualina Daniela, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento dellaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.11.2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in PO (NA) il 22.05.2006, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile
del Comune di RR (NA) (n.20, parte II, serie C, anno 2006) dalla cui unione nascevano due
figli: , nato a [...] il [...] e , nato Parte_3 Parte_4
a PO (NA) il 02.05.2013, entrambi minorenni, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n.1759/2021 reso nel procedimento R.G. n.3714/2021 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui al decreto di omologazione, ossia affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre presso la casa coniugale sita in RR (Na) alla via Solferino n. 46, come da documentazione in atti e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n.1759/2021, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal
Presidente del Tribunale di Nola in data 03.11.2021, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l. n.74/87;
d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi