Trib. Milano, sentenza 24/07/2024, n. 7334
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Testo completo
N. R.G. 56369/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56369/2019 promossa da:
DA AG (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avvocato IMPELLUSO MARCO CARMELO
ATTRICE contro
UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA
AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE U.C.I. SOC.
CONS. A R.L. (C.F. 01535380156), rappresentato e difeso dall'avvocato PERRELLA
CLAUDIO nonché dall'avvocato PACI ALESSANDRO
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA, contumace
IDEA LEASING SP. ZO.O S.K.A. ODDZIAL KRAKOW, contumace
WA RY OJ, contumace
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 12.03.2024, le parti concludevano come da verbale di causa.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in rinnovazione, NA AG conveniva in giudizio Idea
Leasing SP. Z OO. S.K.A. OD AK, YK WA ZY, OM NN Insurance GR
SA e U.C.I. S.c.a.r.l., rispettivamente proprietario, conducente e assicuratore del veicolo Fiat CA tg.
KR1F341 (PL) a bordo del quale era trasportata l'attrice e l'Ufficio Centrale Italiano, chiedendo accertarsi preliminarmente la responsabilità esclusiva del conducente YK WA ZY e, per
l'effetto, condannare UCI, in qualità di ente designato alla liquidazione dei sinistri per conto dell'impresa assicuratrice straniera OM NN Insurance GR SA, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro occorsole in data 12.10.2016, alle ore 01.00 circa, in
Ceggia (VE), tenuto conto di quanto pagato ante causam da UnipolSai, su incarico di U.C.I. sub doc.
18 fasc. att., e pari ad Euro 30.000,00, trattenuto dall'attrice a titolo di acconto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio U.C.I., eccependo preliminarmente la nullità della procura ad litem per violazione dell'art. 83, c. 3, c.p.c.;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea ovvero dichiararsi un concorso di colpa dell'attrice per non aver presumibilmente indossato la cintura di sicurezza.
All'udienza del 13.10.2020, il Giudice, alla luce della documentazione in atti, rigettava l'eccezione di nullità della procura sollevata da parte U.C.I.;
tuttavia, tenuto conto della sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19, rilevava il mancato rispetto del termine a comparire ex art. 126
d.lgs. 209/2005, dunque dichiarava la nullità della notifica dell'atto di citazione ed assegnava termine a parte attrice per procedere alla rinotifica dell'atto di citazione.
All'udienza del 27.04.2021, verificata la ritualità della notifica, il Giudice dichiarava la contumacia di
Idea Leasing SP. Z OO. S.K.A. OD AK, YK WA ZY e OM NN Insurance
GR SA e, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.
Con ordinanza del 20.09.2021, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate da parte attrice.
All'udienza del 26.01.2022, il Giudice dava atto che il convenuto YK WA ZY non si era presentato in udienza, senza giustificato motivo, per rendere l'interrogatorio formale deferitogli da parte attrice;
ritenutane l'opportunità, disponeva CTU medico – legale sulla persona dell'attrice, nominando a tal fine la dott.ssa Laura Priori.
Espletata la CTU medico – legale, il Giudice invitava le parti a depositare delle memorie aventi ad oggetto i riferimenti normativi e la concreta liquidazione del danno secondo la legge polacca.
All'udienza dell'8.02.2023, il Giudice prendeva atto che le parti non erano riuscite a quantificare il danno sulla base della legge e della giurisprudenza polacca;
pertanto, visto l'art. 14 c. 1 della L.
218/1995, richiedeva informazioni al Ministero della Giustizia in ordine ai criteri di liquidazione adottati in Polonia per la liquidazione del danno non patrimoniale (nel caso di specie, IP 67% su soggetto di 27 anni e IT di 13 mesi circa) e dei relativi criteri di personalizzazione, in particolare in termini di usura lavorativa.
All'udienza del 19.07.2023, il Giudice, preso atto delle informazioni pervenute dal Ministero, ne disponeva la traduzione nominando a tal fine una interprete polacca.
Depositata la traduzione delle informazioni del Ministero, il Giudice rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 11
All'udienza del 12.03.2024, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sull'an debeatur, questo Giudice ritiene che la domanda proposta da parte attrice meriti accoglimento per le ragioni che seguono.
In particolare, parte attrice nell'atto di citazione allegava e deduceva che il giorno 12.10.2016, alle ore
01.00 circa, si trovava in qualità di trasportata a bordo del veicolo Fiat CA, tg. KR1F341 (PL), di proprietà della società polacca convenuta e condotto da YK WA ZY, assicurato con la
Compagnia OM NN Insurance GR SA, allorché, percorrendo la strada statale 14 Triestina nel
Comune di Ceggia (VE), con direzione di marcia San Donà di Piave verso Portogruaro, giunto all'altezza del km 47+800, probabilmente a causa di un colpo di sonno, il conducente convenuto perdeva il controllo del mezzo e terminava la marcia addosso ad un platano posto sul lato destro della careggiata. Nell'impatto rimaneva distrutta la parte anteriore del veicolo e l'attrice, che stava dormendo, rimaneva incastrata tra le lamiere tanto da esserne stata estratta soltanto a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti in loco. L'attrice veniva, dunque, trasportata presso il P.S. dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre ove le veniva diagnosticato trauma della strada, rottura post traumatica di milza, fratture plurime di bacino e di femore sinistra. Prognosi riservata (cfr. docc. 7 e 8 fasc. att.).
Attribuendo la responsabilità del sinistro di cui è causa al conducente del veicolo Fiat CA conveniva in giudizio il proprietario, il conducente e la compagnia assicuratrice del veicolo ai sensi degli artt. 2054 e 141 cod. ass. e U.C.I., in qualità di domiciliataria ex lege, chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti i danni patiti.
2.1. Prima di approfondire il merito della domanda occorre individuare la legge applicabile al caso di specie. In particolare, la danneggiata e il conducente / danneggiante, così come il proprietario e la compagnia assicuratrice del mezzo su cui viaggiava l'attrice sono soggetti stranieri: i primi tre residenti in Polonia e la terza avente sede legale in Romania.
Ciò premesso, tenuto conto delle deduzioni e contestazioni svolte dalle parti in causa, nonché della documentazione versata in atti, è possibile affermare che la legge applicabile al caso di specie sia la legge italiana in ordine all'accertamento del fatto e ai profili di responsabilità e la legge polacca in ordine alla quantificazione del danno.
L'assunto si spiega per la ragione che bisogna tenere in considerazione sia le norme di applicazione necessaria che il Regolamento CE 864/2007 (c.d. Regolamento Roma II).
In ordine alle norme di applicazione necessaria (i.e. gli artt. 125 e 126 cod. ass.) appare opportuno richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Tribunale, il quale afferma: “Nel caso di sinistro stradale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, le norme che prevedono la legittimazione passiva dell'UCI (artt. 125 e 126 del codice delle assicurazioni) sono di applicazione necessaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Ne consegue che, quand'anche il sinistro abbia coinvolto solo cittadini stranieri tutti della medesima nazionalità, sono regolati dalla legge italiana sia l'accertamento del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, sia la sussistenza dei presupposti e dei limiti della responsabilità dell'UCI, in quanto obbligazioni nascenti dalla legge, ai sensi dell'art. 61, ultima parte, della citata legge n. 218 del 1995;
restano, invece, soggette alla legge comune di danneggiante e danneggiato, ai sensi dell'art. 62, pagina 3 di 11 comma 2, della legge n. 218 del 1995, le questioni relative alla quantificazione del danno” (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 7932/2012).
Il principio espresso dalla Suprema Corte afferma dunque che gli artt. 125 e 126 cod. ass. sono norme di applicazione necessaria, ovvero ritenute irrinunciabili dall'ordinamento nazionale in ragione del loro oggetto o scopo. Esse devono essere sempre applicate dal giudice, allorché debba dirimere una controversia applicando il diritto straniero. Pertanto, alla luce del principio espresso nella pronuncia citata, dovrà aversi riguardo alle disposizioni richiamate in ordine ai profili di accertamento della responsabilità.
Tuttavia, occorre al contempo tener conto di quanto affermato dalla Suprema Corte in relazione alla quantificazione del danno, la quale deve essere effettuata sulla base della legge comune di danneggiante e danneggiato;
a tal proposito, viene richiamata la L. 218/95. Sul punto, occorre una ulteriore precisazione.
La legge 31 maggio 1995 n. 218, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, agli articoli da 58 a 63, disciplina i principali aspetti del diritto applicabile in materia di obbligazioni non contrattuali, seppur affiancata e sostituita dal Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), applicabile a partire dall'11 gennaio 2009, eccetto l'articolo 29 (in vigore dall'11 luglio 2008).
Il Regolamento Roma II offre una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, in particolare ai casi di fatti illeciti, disponendo la legge applicabile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56369/2019 promossa da:
DA AG (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avvocato IMPELLUSO MARCO CARMELO
ATTRICE contro
UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA
AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE U.C.I. SOC.
CONS. A R.L. (C.F. 01535380156), rappresentato e difeso dall'avvocato PERRELLA
CLAUDIO nonché dall'avvocato PACI ALESSANDRO
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA, contumace
IDEA LEASING SP. ZO.O S.K.A. ODDZIAL KRAKOW, contumace
WA RY OJ, contumace
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 12.03.2024, le parti concludevano come da verbale di causa.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in rinnovazione, NA AG conveniva in giudizio Idea
Leasing SP. Z OO. S.K.A. OD AK, YK WA ZY, OM NN Insurance GR
SA e U.C.I. S.c.a.r.l., rispettivamente proprietario, conducente e assicuratore del veicolo Fiat CA tg.
KR1F341 (PL) a bordo del quale era trasportata l'attrice e l'Ufficio Centrale Italiano, chiedendo accertarsi preliminarmente la responsabilità esclusiva del conducente YK WA ZY e, per
l'effetto, condannare UCI, in qualità di ente designato alla liquidazione dei sinistri per conto dell'impresa assicuratrice straniera OM NN Insurance GR SA, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro occorsole in data 12.10.2016, alle ore 01.00 circa, in
Ceggia (VE), tenuto conto di quanto pagato ante causam da UnipolSai, su incarico di U.C.I. sub doc.
18 fasc. att., e pari ad Euro 30.000,00, trattenuto dall'attrice a titolo di acconto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio U.C.I., eccependo preliminarmente la nullità della procura ad litem per violazione dell'art. 83, c. 3, c.p.c.;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea ovvero dichiararsi un concorso di colpa dell'attrice per non aver presumibilmente indossato la cintura di sicurezza.
All'udienza del 13.10.2020, il Giudice, alla luce della documentazione in atti, rigettava l'eccezione di nullità della procura sollevata da parte U.C.I.;
tuttavia, tenuto conto della sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19, rilevava il mancato rispetto del termine a comparire ex art. 126
d.lgs. 209/2005, dunque dichiarava la nullità della notifica dell'atto di citazione ed assegnava termine a parte attrice per procedere alla rinotifica dell'atto di citazione.
All'udienza del 27.04.2021, verificata la ritualità della notifica, il Giudice dichiarava la contumacia di
Idea Leasing SP. Z OO. S.K.A. OD AK, YK WA ZY e OM NN Insurance
GR SA e, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.
Con ordinanza del 20.09.2021, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate da parte attrice.
All'udienza del 26.01.2022, il Giudice dava atto che il convenuto YK WA ZY non si era presentato in udienza, senza giustificato motivo, per rendere l'interrogatorio formale deferitogli da parte attrice;
ritenutane l'opportunità, disponeva CTU medico – legale sulla persona dell'attrice, nominando a tal fine la dott.ssa Laura Priori.
Espletata la CTU medico – legale, il Giudice invitava le parti a depositare delle memorie aventi ad oggetto i riferimenti normativi e la concreta liquidazione del danno secondo la legge polacca.
All'udienza dell'8.02.2023, il Giudice prendeva atto che le parti non erano riuscite a quantificare il danno sulla base della legge e della giurisprudenza polacca;
pertanto, visto l'art. 14 c. 1 della L.
218/1995, richiedeva informazioni al Ministero della Giustizia in ordine ai criteri di liquidazione adottati in Polonia per la liquidazione del danno non patrimoniale (nel caso di specie, IP 67% su soggetto di 27 anni e IT di 13 mesi circa) e dei relativi criteri di personalizzazione, in particolare in termini di usura lavorativa.
All'udienza del 19.07.2023, il Giudice, preso atto delle informazioni pervenute dal Ministero, ne disponeva la traduzione nominando a tal fine una interprete polacca.
Depositata la traduzione delle informazioni del Ministero, il Giudice rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 11
All'udienza del 12.03.2024, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sull'an debeatur, questo Giudice ritiene che la domanda proposta da parte attrice meriti accoglimento per le ragioni che seguono.
In particolare, parte attrice nell'atto di citazione allegava e deduceva che il giorno 12.10.2016, alle ore
01.00 circa, si trovava in qualità di trasportata a bordo del veicolo Fiat CA, tg. KR1F341 (PL), di proprietà della società polacca convenuta e condotto da YK WA ZY, assicurato con la
Compagnia OM NN Insurance GR SA, allorché, percorrendo la strada statale 14 Triestina nel
Comune di Ceggia (VE), con direzione di marcia San Donà di Piave verso Portogruaro, giunto all'altezza del km 47+800, probabilmente a causa di un colpo di sonno, il conducente convenuto perdeva il controllo del mezzo e terminava la marcia addosso ad un platano posto sul lato destro della careggiata. Nell'impatto rimaneva distrutta la parte anteriore del veicolo e l'attrice, che stava dormendo, rimaneva incastrata tra le lamiere tanto da esserne stata estratta soltanto a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti in loco. L'attrice veniva, dunque, trasportata presso il P.S. dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre ove le veniva diagnosticato trauma della strada, rottura post traumatica di milza, fratture plurime di bacino e di femore sinistra. Prognosi riservata (cfr. docc. 7 e 8 fasc. att.).
Attribuendo la responsabilità del sinistro di cui è causa al conducente del veicolo Fiat CA conveniva in giudizio il proprietario, il conducente e la compagnia assicuratrice del veicolo ai sensi degli artt. 2054 e 141 cod. ass. e U.C.I., in qualità di domiciliataria ex lege, chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti i danni patiti.
2.1. Prima di approfondire il merito della domanda occorre individuare la legge applicabile al caso di specie. In particolare, la danneggiata e il conducente / danneggiante, così come il proprietario e la compagnia assicuratrice del mezzo su cui viaggiava l'attrice sono soggetti stranieri: i primi tre residenti in Polonia e la terza avente sede legale in Romania.
Ciò premesso, tenuto conto delle deduzioni e contestazioni svolte dalle parti in causa, nonché della documentazione versata in atti, è possibile affermare che la legge applicabile al caso di specie sia la legge italiana in ordine all'accertamento del fatto e ai profili di responsabilità e la legge polacca in ordine alla quantificazione del danno.
L'assunto si spiega per la ragione che bisogna tenere in considerazione sia le norme di applicazione necessaria che il Regolamento CE 864/2007 (c.d. Regolamento Roma II).
In ordine alle norme di applicazione necessaria (i.e. gli artt. 125 e 126 cod. ass.) appare opportuno richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Tribunale, il quale afferma: “Nel caso di sinistro stradale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, le norme che prevedono la legittimazione passiva dell'UCI (artt. 125 e 126 del codice delle assicurazioni) sono di applicazione necessaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Ne consegue che, quand'anche il sinistro abbia coinvolto solo cittadini stranieri tutti della medesima nazionalità, sono regolati dalla legge italiana sia l'accertamento del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, sia la sussistenza dei presupposti e dei limiti della responsabilità dell'UCI, in quanto obbligazioni nascenti dalla legge, ai sensi dell'art. 61, ultima parte, della citata legge n. 218 del 1995;
restano, invece, soggette alla legge comune di danneggiante e danneggiato, ai sensi dell'art. 62, pagina 3 di 11 comma 2, della legge n. 218 del 1995, le questioni relative alla quantificazione del danno” (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 7932/2012).
Il principio espresso dalla Suprema Corte afferma dunque che gli artt. 125 e 126 cod. ass. sono norme di applicazione necessaria, ovvero ritenute irrinunciabili dall'ordinamento nazionale in ragione del loro oggetto o scopo. Esse devono essere sempre applicate dal giudice, allorché debba dirimere una controversia applicando il diritto straniero. Pertanto, alla luce del principio espresso nella pronuncia citata, dovrà aversi riguardo alle disposizioni richiamate in ordine ai profili di accertamento della responsabilità.
Tuttavia, occorre al contempo tener conto di quanto affermato dalla Suprema Corte in relazione alla quantificazione del danno, la quale deve essere effettuata sulla base della legge comune di danneggiante e danneggiato;
a tal proposito, viene richiamata la L. 218/95. Sul punto, occorre una ulteriore precisazione.
La legge 31 maggio 1995 n. 218, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, agli articoli da 58 a 63, disciplina i principali aspetti del diritto applicabile in materia di obbligazioni non contrattuali, seppur affiancata e sostituita dal Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), applicabile a partire dall'11 gennaio 2009, eccetto l'articolo 29 (in vigore dall'11 luglio 2008).
Il Regolamento Roma II offre una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, in particolare ai casi di fatti illeciti, disponendo la legge applicabile
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