Trib. Savona, sentenza 02/12/2024, n. 859
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai SIg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2668 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. ROSEO EMI, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. VADALA' GIUSEPPE, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed CP_1 Parte_1
in Savona in data 20.09.2003, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Savona al numero 80, parte II, serie A, anno 2003.
È stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa dal Tribunale di Savona
emessa il 30.12.2020, pubblicata in data 31.12.2020.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il
tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano
ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai
quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
All'udienza del 29.11.2024 le parti hanno raggiunto un accordo.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate anche
con riferimento all'affidamento, al collocamento ed alla sospensione delle visite in favore del
genitore non collocatario relativamente alla figlia minore (nata il [...]), Persona_1
alla luce del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Genova in data 03.07.2023 ed all'andamento degli incontri protetti padre-figlia. Le
condizioni paiono adeguate anche con riferimento al contributo per il mantenimento di
[...]
e di (nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente Per_1 Persona_2
autosufficiente. Le condizioni concordate vengono, quindi, confermate in questa sede e trascritte in
dispositivo
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle
spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed CP_1
in Savona in data 20.09.2003, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Parte_1
Comune di Savona al numero 80, parte II, serie A, anno 2003, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Savona, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici
registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di
seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“confermare i vigenti provvedimenti presidenziali aventi ad oggetto affido e collocazione della
figlia minore (nata a [...] il [...]) e contributo al mantenimento in Persona_1
favore delle due figlie, e (nata a [...] il [...]) non Persona_1 Persona_2
ancora economicamente autosufficiente e per l'effetto porre a carico del SI. di CP_1
corrispondere, entro i primi dieci giorni di ogni mese, alla GN , quale contributo Parte_1
per il mantenimento delle figlie e , economicamente non Persona_2 Persona_1
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