Trib. Vicenza, sentenza 01/07/2024, n. 1278

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 01/07/2024, n. 1278
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 1278
Data del deposito : 1 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 6414/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
Davide Ciutto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6414/2021 promossa da:
NA BE (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. SIVIERO LUCA e dall'avv. VAROTTO ROBERTA
ATTORE contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. 09339391006), rappresentata e difesa dall'avv. TRAMAROLLO FEDERICA dall'avv. GIARETTA MARCO e dall'avv. CORTESE DAVIDE
CONVENUTO
IE UC (C.F. [...])
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione di annullamento ex art. 412 c.c.;
risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“NEL MERITO
pagina 1 di 11

1. Annullarsi, ai sensi dell'art. 412 c.p.c., per i motivi descritti al par. (d.1) della narrativa dell'atto di citazione:

a. tutte le disposizioni di tutti i bonifici bancari sinteticamente riportate (per data valuta e importo) nell'elenco di cui al par. (c.1) della narrativa dell'atto di citazione, meglio identificate nei docc. nn.ri da 9 a 11, per un complessivo controvalore di 43.360,50 Euro, o quello diverso e anche maggiore che risulterà all'esito dell'istruttoria, se del caso con determinazione equitativa;

b. tutte le disposizioni di traenza degli aa.cc. e di pagamento e addebito in conto corrente degli aa.bb. descritte al par. (c.1) della narrativa dell'atto di citazione e nei docc. nn.ri da 9 a 11, per un complessivo controvalore di 20.204,90 Euro, o quello diverso e anche maggiore che risulterà all'esito dell'istruttoria, se del caso con determinazione equitativa;

c. tutte le disposizioni di prelievo di contante sinteticamente riportate (per data e importo) nell'elenco di cui al par. (c.1) della narrativa dell'atto di citazione e meglio identificate nei docc. nn.ri da 9 a 11, siano esse eseguite con operazione allo sportello o mediante ATM (sia presso dispositivi della Banca Nazionale del Lavoro che di altri istituti di credito aderenti al circuito), per un complessivo controvalore di 42.710,00 Euro, o quello diverso e anche maggiore che risulterà all'esito dell'istruttoria, se del caso con determinazione equitativa;

d. tutte le operazioni anomale di giroconto sinteticamente riportate (per data e importo) nell'elenco di cui al par. (c.1) della narrativa dell'atto di citazione e meglio identificate nei docc. nn.ri da 9 a 11), per un complessivo controvalore di 28.000,00 Euro, o quello diverso e anche maggiore che risulterà all'esito dell'istruttoria, se del caso con determinazione equitativa;

e. tutte le operazioni di pagamento degli addebiti di spese sostenute mediante carta di credito e di operazioni di ricarica della provvista di carte di credito, nonché di pagamento mediante il circuito Bancomat sinteticamente riportate (per data e importo) nell'elenco di cui al par. (c.1) della narrativa dell'atto di citazione e meglio identificate nei docc. nn.ri da 9 a 11, per un complessivo controvalore di 8.783,89 Euro, o quello diverso e anche maggiore che risulterà all'esito dell'istruttoria, se del caso con determinazione equitativa.


2. Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., caratterizzato da colpa grave, alle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale di conto corrente bancario stipulato con l'attore, per i motivi meglio descritti in narrativa e consistenti nell'avvenuta esecuzione, in assenza di qualsivoglia controllo o cautela, di tutte le operazioni sul

pagina 2 di 11 c.c. intestato all'attore descritte nel par. (c.1) della narrativa dell'atto di citazione e nei docc. nn.ri da 9 a 11.


3. Condannarsi Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., conseguentemente all'accoglimento delle conclusioni di cui ai nn.ri 1 e/o 2 sopra formulate a corrispondere al sig. RT CA, a titolo di restituzione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., e/o, in via alternativa, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per i motivi meglio esposti in narrativa:

a. l'importo complessivo di 143.059,29 Euro o quello diverso e anche maggiore che risulterà di giustizia in esito all'istruttoria, se del caso con valutazione equitativa;

b. sull'importo capitale di cui alla conclusione sub nr. a, gli interessi al saggio legale (o in subordine al saggio attivo applicato sul c.c. intestato all'attore) dal momento dell'esecuzione delle singole disposizioni (o in subordine dal momento della domanda);

c. la rivalutazione monetaria dell'importo di cui alla conclusione sub nr. a.


4. Condannarsi il convenuto sig. CI LL, in solido con Banca Nazionale del Lavoro

s.p.a., al pagamento all'attore dell'importo complessivo di 143.059,29 Euro, o di quello diverso
e anche maggiore che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.


5. Con vittoria di spese e competenze professionali.

IN VIA ISTRUTTORIA
Debbono intendersi qui integralmente trascritte e richiamate – nella misura in cui non sono state accolte – le istanze istruttorie formulate dall'attore a prova diretta nella memoria ex art. 183, VI comma, nr. 2, c.p.c. (ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. solo parzialmente accolto, prove per testi riguardo ai capitoli non ammessi).”

Per parte convenuta:
“Nel merito: respingersi ogni domanda avversaria perché infondata e non provata.
In ogni caso: condannarsi parte attrice a rifondere le spese di lite.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 9.11.2021, RT CA conveniva in giudizio la Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. (nel seguito B.N.L.) e CI LL, esponendo: di essere stato assoggettato ad amministrazione di sostegno dal 10.7.2012 all'8.11.2016;
che dal 10.7.2012 al
pagina 3 di 11
13.11.2015 l'incarico di amministratore di sostegno (di seguito a.d.s.) era stato affidato al convenuto CI LL;
che il 5.12.2014 l'intestato Tribunale revocata l'a.d.s.;
di aver ricevuto una cospicua somma a titolo di risarcimento del danno per un grave incidente sul lavoro di cui era rimasto vittima;
di essere stato titolare di un conto corrente di corrispondenza presso la
B.N.L. dal 7.2.2012 al 13.8.2013;
di essere stato vittima di plurime attività di spoliazione del proprio patrimonio - costituito essenzialmente dal risarcimento incassato - poste in atto dall'a.d.s., come provato dalla condanna dello stesso in sede penale e dalla condanna in sede civile della Banca del Centro Veneto Credito Cooperativo S.C., la quale aveva illegittimamente consentito all'a.d.s. di compiere, sul conto corrente, una serie di operazioni non consentite dal provvedimento di nomina e finalizzate all'appropriazione dei fondi ivi depositati;
che la sentenza penale che aveva condannato l'a.d.s. aveva dato atto della sottrazione perpetrata da costui per
“almeno 148.000,00 Euro dal conto n. 285 della filiale di Vicenza della B.N.L.”;
che sul conto risultano effettuate una serie di operazioni dispositive tutte esulanti dai limiti dell'incarico di
a.d.s.;
che tali atti compiuti dall'a.d.s. sul conto sono annullabili ai sensi dell'art. 412 c.c., con diritto alla ripetizione delle somme distratte a carico oltre che dell'a.d.s. anche della banca convenuta;
che, in ogni caso, la condotta di B.N.L., la quale ha eseguito le operazioni richieste dall'a.d.s. omettendo qualsiasi controllo, costituirebbe inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto di conto corrente e dalle disposizioni normative disciplinanti lo svolgimento dell'attività bancaria;
che lo stesso a.d.s. era titolare di un c.c. presso B.N.L., e presso lo stesso istituto era acceso un
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi