Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 56

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 56
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 56
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11549/2024, introdotta da
(ROMA (RM), 16/06/1974), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FRANCESCO A SCORSONE, dell'avv. CATERINA ZUARDI
SCORSONE, dell'avv. DARIO SCORSONE e dell'avv. FLAVIO
SCORSONE;

contro
(ROMA, 01/05/1977), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MATTEO SANTINI;

Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto


ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.3.2008 in Castel
Sant'Elia (VT) con lle condizioni di cui al ricorso. Controparte_1
i è costituita in giudizio chiedendo al Tribunale di Controparte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di
cui alla propria memoria di costituzione.
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute ad un accordo e hanno
declinato le seguenti conclusioni congiunte:
“ Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto il 30.3.2008 nel Comune di Castel Sant'Elia (VT) dai
Signori nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Controparte_1
) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di Castel Sant'Elia (VT) n. 3 p. II s. A vol. 0 alle condizioni
concordemente stabilite dalle parti e precisamente
1) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi
pienamente autosufficienti.
2) I figli e sono affidati ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di
maggior interesse per i minori – riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute
– devono essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole
questioni di ordinaria gestione la responsabilità genitoriale è esercitata
disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori
presso ciascun genitore;
e avranno collocazione paritaria Per_1 Per_2
presso la ex casa coniugale di Roma, Viale Tito Labieno n. 173 con il padre e
presso il domicilio di Via Elio Lampridio Cerva n. 37 int. 2 con la madre e la
loro residenza resterà invariata in Viale
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