Trib. Velletri, sentenza 04/11/2024, n. 2244
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Testo completo
R.G. 2668 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici della prima sezione civile:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2668 del Ruolo degli Affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: mutamento di sesso, promossa da
, nata a [...] il [...] e residente a[...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Guercio;
Parte attrice
nei confronti di
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri;
Parte convenuta
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 30 ottobre 2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione deduceva: (i) che fin dall'infanzia ha sempre manifestato una sua natura Parte_1 psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
(ii) che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, ha ormai da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
(iii) che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, vive con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
(iv) che ha interesse ad essere autorizzata ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili;
(v) che a tal fine ha già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” di Roma, nonché con gli psicologi e psichiatri del suddetto nosocomio, in particolare con la Dott.ssa
e con il Dott. ;
(vi) che questi ultimi hanno redatto, sulla persona della ricorrente, Per_1 Per_2 esaustiva relazione psico-sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere (DIG), più comunemente noto come transessualismo;
(vii) che l'attrice è nubile e senza prole;
(viii) che l'attrice, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale virilizzante, ha già da tempo assunto l'aspetto esteriore di un uomo. Tutto ciò premesso, chiedeva di essere autorizzata a sottoporsi al Parte_1 trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili e contestualmente, stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto dall'attrice, di ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire il proprio nome “ ” con quello di “ ” . Pt_1 Per_3
Disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 473bis e ss c.p.c. e la comunicazione al P.M., all'udienza del
30 ottobre 2024 il giudice sentiva la parte e, stante la natura documentale della causa e la mancata costituzione del P.M., il difensore chiedeva di trattenere la causa in decisione, riportandosi ai propri scritti difensivi e rinunciando ai termini ex art. 189 c.p.c. Il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è meritevole di accoglimento.
Posto che la legge 164 del 1982 che detta “norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” attribuisce preminente rilevanza al cosiddetto sesso psicologico e comportamentale, va accordata
l'autorizzazione all'intervento medico chirurgico previsto dall'art. 3 della legge medesima, allorché il soggetto che lo richiede, pur presentando caratteristiche genetiche, anatomiche e sessuali del proprio sesso anagrafico, abbia manifestato sin dalla tenera età una naturale tendenza a comportarsi con se stesso e nella vita di relazione come appartenente all'altro sesso.
Ritiene infatti il Collegio che la transessualità irreversibile - intesa come situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo