Trib. Napoli, sentenza 06/03/2024, n. 1707

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 06/03/2024, n. 1707
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1707
Data del deposito : 6 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. A B ha emesso, in data 06/03/2024, all'esito del deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente

SENTENZA
Nella causa iscritta al n.17980 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA

Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti G I e
A G, presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti dagli avv.ti I N e
C P, presso i quali è elettivamente domiciliata;
resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2022 il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze della convenuta dal 17/03/2015, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
che il predetto rapporto di lavoro costituisce la prosecuzione ex art. 2112 c.c. del rapporto già instaurato con la precedente aggiudicataria dell'appalto;
che la resistente si occupa della logistica dell'A.I.A. S.p.A.;
di prestare l'attività lavorativa presso un capannone di proprietà della predetta A.I.A. S.p.A., ubicato in Nola (NA) alla Via Interporto Campano, Lotto
1


C;
di essere inquadrato come operaio, nel Livello 5 del CCNL di settore, occupandosi, unitamente ad altri colleghi, della gestione delle merci alimentari all'interno di una cella frigorifera, collocata all'interno del capannone;
di lavorare sei giorni su sette, lunedì escluso, per 6 ore e 30 minuti al giorno;
di osservare i turni predeterminati dall'azienda e precisamente: 00:00 – 06:30;
13:00 – 19:30;
18:30 –
01:00, elaborati dai responsabili aziendali che li affiggono in bacheca solitamente il venerdì;
di essere obbligato ad indossare, per l'espletamento della propria attività lavorativa, un abbigliamento compatibile con le temperature della cella frigorifera - 1
o 2 gradi-, messo a disposizione dall'azienda convenuta e consistente in una tuta termica -del peso di circa 3,7 kg- e scarpe antinfortunistica -del peso di circa 1,2 kg-;
di essere tenuto, così come tutti i suoi colleghi, su espressa indicazione datoriale, ad indossare il vestiario solo una volta all'interno della struttura di lavoro e prima di iniziare il proprio turno lavorativo;
che in ogni caso, il cambio di indumenti deve necessariamente avvenire all'interno della struttura, poiché connaturato alla natura ed alle modalità di svolgimento delle prestazioni;
che il vestiario da lavoro non può essere indossato all'esterno, per ragioni di igiene correlate alla tipicità delle prestazioni svolte ed al contatto con prodotti alimentari;
che la convenuta ha imposto di riporre il vestiario all'interno della struttura, avendo messo a disposizione del personale degli spogliatoi con armadietti personali;
di osservare quotidianamente, al fine di rispettare il turno di lavoro di 6 ore e 30 minuti, un orario di lavoro straordinario di ulteriori 20 minuti, corrispondente ai tempi di vestizione e svestizione -10 minuti prima dell'inizio del turno e 10 minuti dopo la fine del turno-;
di aver diversamente percepito, alle dipendenze della precedente aggiudicataria dell'appalto CP_2
le retribuzioni correlate al lavoro straordinario svolto per indossare e/o togliere gli abiti, c.d. “tempo – tuta”;
di essere munito di badge elettronico per la rilevazione delle presenze in servizio mediante uno dei due lettori posizionati - sin dal momento in cui veniva instaurato il rapporto di lavoro con la convenuta – all'interno della cella frigorifera;
che il tempo impiegato per indossare e/o dismettere gli abiti non viene computato e/o rilevato dall'azienda e, pertanto, non retribuito;
di essere tenuto a svolgere il proprio turno quotidiano di 6 ore e 30 minuti, dal primo all'ultimo minuto, con indosso il vestiario da lavoro, sempre all'interno della cella frigorifera.
Tanto premesso, lamentando di non aver percepito dal 17/03/2015 alcun importo per il lavoro straordinario reso per la vestizione e la dismissione dal vestiario di lavoro;
di
2
aver formalmente richiesto il pagamento a mezzo pec del 14/02/2020, ha concluso chiedendo di dichiarare il suo diritto, per il periodo dedotto in ricorso, alla retribuzione del tempo occorrente per le operazioni di vestizione/svestizione, quantificato anche equitativamente in venti minuti al giorno complessivi, per entrata ed uscita;
dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in suo favore la somma di €. 8.585,25, come da conteggi allegati al ricorso, a titolo di lavoro straordinario non retribuito dal 17/03/2015 al
31/07/2022, oltre agli importi successivamente maturati e maturandi, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo. Spese vinte.
Nel resistere alla domanda ne ha Controparte_1 dedotto l'inammissibilità oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendone
l'integrale rigetto.
Ha rilevato, in particolare, di aver riconosciuto ai suoi dipendenti a partire dal 2017, un'indennità di presenza in virtù di un accordo sulla produttività sottoscritto con le organizzazioni sindacali;
che pertanto il ricorrente ha erroneamente ritenuto come non percepito nell'orario di lavoro il tempo complessivo di 20 minuti, dedicato ai cd.
DPI, in realtà già retribuito;
ha rappresentato, in ogni caso, la mancanza di una fonte contrattuale o normativa che giustifichi il riconoscimento del diritto richiesto.
Ha poi richiesto la chiamata in causa del
[...]
e della committente A.I.A. s.p.a. e, in Controparte_3 via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la restituzione delle somme erogate allo stesso ricorrente a titolo di indennità di presenza in base agli accordi di produzione in atti e, per l'effetto, condannarlo al
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