Trib. Napoli, sentenza 21/11/2024, n. 10065
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
R S presidente rel.
Immacolata C giudice
G F giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16814 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SALTALAMACCHIA MARIO e dall'avv.
SALTALAMACCHIA LUCA presso i quali è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C S la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16.05.2024 il procuratore della ricorrente precisava le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione dei coniugi;
confermare il provvedimento di non assegnazione della casa familiare;
confermare
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il divieto, a carico del resistente, di non entrare in contatto con la ricorrente presso la sua nuova abitazione;
porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , l'assegno mensile di € 500,00 da Per_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.”
Il procuratore del resistente, invece, concludeva in tal senso: “assegnare la casa coniugale al padre, che la abiterà insieme al figlio confermare a Per_2 carico del padre l'obbligo di mantenimento diretto del figlio stabilire Per_2
l'obbligo per la madre del pagamento del 50% delle spese straordinarie, come specificate nel Protocollo di intesa siglato dai Magistrati del Tribunale di Napoli e dagli Avvocati del Foro di Napoli n. 1593 del 07.03.2018, che si allega;
stabilire che al mantenimento della figlia provveda integralmente e direttamente la Per_1
madre, con obbligo del padre al versamento della sola quota del 50% delle spese straordinarie, come sopra specificate;
in subordine, stabilire a carico del padre
l'obbligo di pagamento di una somma non superiore ad € 200,00 per il mantenimento della figlia Con vittoria di spese ed attribuzione alla Per_1
scrivente procuratrice antistataria.”
Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi la domanda e confermarsi i provvedimenti in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/07/2022 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge.
A sostegno della domanda deduceva: che aveva contratto matrimonio con il resistente a Pozzuoli in data
10/05/2001;
che dal matrimonio erano nati: del 07.08.2002 e del Per_2 Per_1
10.06.2006;
che l'unione matrimoniale, inizialmente felice, si era disgregata;
che volevano addivenire ad una separazione consensuale, ma a causa del comportamento del marito, non erano riusciti a raggiungere un accordo;
che in virtù della separazione consensuale la ricorrente avrebbe dovuto cedere la sua parte di quota dell'abitazione coniugale al marito, il quale si sarebbe
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accollato, dopo l'allontanamento di casa della ricorrente le spese del mutuo e del finanziamento;
che la sig.ra apprendeva in seguito che la non avrebbe Pt_1 CP_2
potuto liberarla dalle sue obbligazioni quale contitolare del mutuo;
che, a seguito di una lite con il marito, quest'ultimo aveva intimato la ricorrente a rilasciare la casa concedendole 48 ore;
che in data primo maggio era stata costretta a lasciare la casa coniugale, assieme alla figlia minore e ad alloggiare presso il Miramare Residence sito in
Pozzuoli, ove aveva preso in fitto un monolocale per la cifra di € 800,00;
che il marito, approfittando dell'allontanamento temporaneo della ricorrente, aveva cambiato la serratura