Trib. Pesaro, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pesaro, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Pesaro
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1055/2023 R.G. promossa da:
LI GR, rappresentata e difesa dall'avv. SOLAZZI
GIANFRANCO,
RICORRENTE

contro

:
ASET S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. STORTI MARCO,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.12.2023 il Sig. GR ER contestava il licenziamento per giusta causa intimato in data 08-16.08.2023.
Il Sig. GR ha lavorato per Aset S.p.A. dal 7 gennaio 2008 al 15 agosto
2023 come operaio addetto a diverse mansioni, tra cui lavaggista,
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manutentore di cassonetti e sorvegliante delle isole ecologiche, utilizzando un furgone attrezzato per la manutenzione.
Il 7 luglio 2023, Aset inviava una lettera di contestazione disciplinare per un presunto uso improprio dei mezzi aziendali avvenuto l'11 marzo 2023
(prelievo di bidoni industriali contenenti vernici o prodotti assimilabili con
l'aiuto di un dipendente posto sotto la sua supervisione, dalla zona porto alla zona industriale di Bellocchi), quattro mesi prima della contestazione. In relazione a tale condotta la resistente, in data 25.07.2023, irrogava la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni.
Il 28 luglio 2023, Aset inviava un'ulteriore contestazione, per spostamenti non autorizzati (da e verso gli stessi siti della prima contestazione) e attività non autorizzate in favore di terzi durante l'orario di lavoro.
Il Sig. GR per tali condotte, ritenute recidivanti rispetto a quella già sanzionata, veniva licenziato per giusta causa, con missiva del 8-16 agosto
2023.
L'istante contestava la legittimità del licenziamento per le seguenti ragioni:

1. Le contestazioni disciplinari erano generiche e tardive, impedendo una difesa adeguata.

2. Le attività contestate erano tollerate e autorizzate dal precedente dirigente, Dott. ST SA. La seconda attività lavorativa contestava al ricorrente era marginale e non in conflitto con gli interessi di Aset.

3. I fatti contestati non erano gravi al punto da giustificare il licenziamento.
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Il sig. GR chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno o in subordine il pagamento di un'indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Si costituiva ASET S.p.A. per chiedere il rigetto della domanda del ricorrente. L'azienda sosteneva che le contestazioni fossero dettagliate, specifiche e tempestive, avvenute non appena avuta conoscenza delle violazioni disciplinari. Inoltre, il Sig. GR aveva ammesso in sede disciplinare di aver svolto attività lavorativa per altre ditte e di aver svolto prestazioni non autorizzate a favore di terzi, utilizzando mezzi aziendali durante l'orario di lavoro. In particolare il Sig. GR ammetteva di essersi recato presso la società NE CO Srl con mezzi aziendali per svolgere attività non autorizzate e confessava di aver eseguito tali attività per favorire terzi, ricevendo in cambio modiche quantità di vongole. Inoltre, ammetteva di svolgere un secondo lavoro presso una cooperativa di Ancona, senza autorizzazione da parte di ASET. Secondo la resistente il licenziamento era proporzionato alla gravità degli inadempimenti del Sig. GR. La reiterazione delle violazioni, la consapevolezza e la volontarietà delle condotte, nonché il danno economico e di immagine subito dall'azienda, giustificavano la sanzione espulsiva. Il Codice disciplinare e il CCNL prevedevano il licenziamento per giusta causa per comportamenti come quelli contestati al ricorrente.
***
1) Parte ricorrente contesta la tempestività dell'addebito oggetto della prima contestazione disciplinare del 07.07.2023 (trasporto non autorizzato e abbandono di un rilevante quantità di rifiuti di probabile proprietà di una ditta
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privata avvenuto in data 11.03.2023), senza tuttavia impugnare il relativo provvedimento di sospensione.
L'eccezione è comunque infondata: la datrice è venuta a conoscenza del fatto contestato grazie alla confidenza fatta dal sig. AT al sig. DE il
13.06.2023 (v. deposizione teste AT e doc. 1, res.), formalizzata il
06.07.2023. Come noto la tempestività della contestazione disciplinare è valutata con riferimento non al momento dell'inadempimento ma al momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza (v. Cass. 7467/2023: “Il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza.”).
Sul piano sostanziale il fatto contestato il 07.07.2023 è dimostrato da una pluralità di emergenze istruttorie tra cui, oltre alle dichiarazioni del sig.
AT RL (“L'11 marzo 2023 venni adibito all'attività di lavagista che si svolge nella zona dove operano i
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