Trib. Bari, sentenza 01/12/2024, n. 4878
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Testo completo
N. 14092/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attolino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 14092/2023 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 27.12.2023 da
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonietta Rigillo, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 13.11.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia in data 03.05.2023, notificatogli il 27.11.2023, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2., del D.
Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
1
I.
2-Con decreto del 05.01.2024, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del
12.04.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 11.04.2024, note di trattazione scritta con le quali ha insistito nell'accoglimento della domanda.
I.
3-La RA , nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, è rimasta CP_1
contumace.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Deve premettersi, quanto al permesso di soggiorno per protezione speciale, che la disposizione che ne disciplina i presupposti – art. 19, commi 1 e 1.1 D.lgs. 286/1998 – ha subito alcune modifiche, limitatamente al comma 1.1, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023
(c.d. “Decreto Cutro”), convertito con L. 50/2023. È stato infatti soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1., ove si faceva riferimento alla tutela della vita privata e familiare
(richiamando quindi, l'art. 8 CEDU) quale elemento su cui fondare il riconoscimento della protezione speciale, a valle di una valutazione di ben precisi parametri. Tra questi, la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
La nuova disposizione si applica a tutte le istanze di protezione presentate dal giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto stesso, come si evince dalla lettura a contrario della disciplina intertemporale;
pertanto, nel caso di specie, considerando che, come si evince dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale in data
30.03.2023, successivamente all'entrata in vigore del su menzionato D.L., va applicato l'articolo 19 nella sua nuova formulazione.
Nell'individuare la disciplina in concreto applicabile, tuttavia - al di là dell'abrogazione di una parte significativa della disposizione che verrà esaminata fra poco e degli effetti che ne conseguono - va rilevato che l'art. 117, comma 1 Cost. impone al legislatore ordinario di “rispettare
i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
2
Tra questi, sussiste senza alcun dubbio il diritto fondamentale al rispetto alla vita privata e familiare, sancito sia dall'art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che dall'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Tale diritto, quindi, confluisce nell'ordinamento interno in primo luogo attraverso la diretta applicazione della Carta di Nizza, che può operare senza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attolino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 14092/2023 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 27.12.2023 da
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonietta Rigillo, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 13.11.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia in data 03.05.2023, notificatogli il 27.11.2023, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2., del D.
Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
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I.
2-Con decreto del 05.01.2024, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del
12.04.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 11.04.2024, note di trattazione scritta con le quali ha insistito nell'accoglimento della domanda.
I.
3-La RA , nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, è rimasta CP_1
contumace.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Deve premettersi, quanto al permesso di soggiorno per protezione speciale, che la disposizione che ne disciplina i presupposti – art. 19, commi 1 e 1.1 D.lgs. 286/1998 – ha subito alcune modifiche, limitatamente al comma 1.1, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023
(c.d. “Decreto Cutro”), convertito con L. 50/2023. È stato infatti soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1., ove si faceva riferimento alla tutela della vita privata e familiare
(richiamando quindi, l'art. 8 CEDU) quale elemento su cui fondare il riconoscimento della protezione speciale, a valle di una valutazione di ben precisi parametri. Tra questi, la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
La nuova disposizione si applica a tutte le istanze di protezione presentate dal giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto stesso, come si evince dalla lettura a contrario della disciplina intertemporale;
pertanto, nel caso di specie, considerando che, come si evince dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale in data
30.03.2023, successivamente all'entrata in vigore del su menzionato D.L., va applicato l'articolo 19 nella sua nuova formulazione.
Nell'individuare la disciplina in concreto applicabile, tuttavia - al di là dell'abrogazione di una parte significativa della disposizione che verrà esaminata fra poco e degli effetti che ne conseguono - va rilevato che l'art. 117, comma 1 Cost. impone al legislatore ordinario di “rispettare
i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
2
Tra questi, sussiste senza alcun dubbio il diritto fondamentale al rispetto alla vita privata e familiare, sancito sia dall'art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che dall'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Tale diritto, quindi, confluisce nell'ordinamento interno in primo luogo attraverso la diretta applicazione della Carta di Nizza, che può operare senza
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