Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/05/2024, n. 1158
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa A S, ha pronunciato, ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2654/2021
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. A G presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Villa di Briano alla via Talete n. 19
RICORRENTE
E in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif.m giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. G T, presso il cui studio elett. dom. in Napoli, alla via
Epomeo n. 460
RESISTENTE
OGGETTO: indennità agente unico
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.05.2021 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stato assunto, con contratto a tempo indeterminato, dalla società
[...]
(subentrata alla dichiarata fallita) in data 04.06.2012 con Controparte_1 Org_1 la qualifica di operatore di esercizio posizione 4 parametro "183" nell'ambito del Trasporto
Pubblico Locale come previsto dal CCNL del 27 .11.2000 e s.m.i.;
di essere stato Organizzazione_2 impiegato, fin dalla data di assunzione, sia come conducente di autobus di linea per il trasporto pubblico locale nella provincia di Caserta sia anche per la bigliettazione e controllo dei biglietti a bordo dell'automezzo;
che, invero, ad ogni inizio turno veniva regolarmente munito di emettitrice di biglietti e a fine turno versava l'incasso dei biglietti venduti redigendo apposito documento presso il deposito dei Bus sito in Marcianise;
che tale doppia mansione qualificata come "agente unico" dal
CCNL Autoferrotranvieri del 23.07.1976, art.48 A,B,C, veniva imposta in assenza della prevista concertazione sindacale in merito alle modalità e alle misure di sicurezza da adottare per
l'espletamento della bigliettazione a bordo del bus.
Tanto premesso, lamentava che per la predetta mansione non era mai stata riconosciuta l'indennità di "Agente Unico" prevista dalla Legge Regionale Campania n. 13/ 84, dalla Delibera Giunta della
del 02.12.1986 n. 9240 e dall'accordo sindacale regionale del 15 marzo 1988;
che il Org_3
CCNL Autoferrotranvieri del 26 aprile 2013, allegato 6, prevedeva un incentivo a favore dell'operatore di esercizio adibito anche alla bigliettazione a bordo del Bus, incentivo da calcolarsi con accordo aziendale oppure, in assenza di tale accordo in misura pari ad una percentuale dei Cont biglietti emessi;
che con accordo aziendale del 18.01.2014, la società riconosceva a tutti gli operatori di esercizio per la bigliettazione a bordo con emettitrice di biglietti un'indennità netta di €
13,27 per prestazione effettiva di guida di almeno 15 giorni mensili, € 26,54 per prestazione effettiva di guida di almeno 20 giorni mensili, € 39,81 per prestazione effettiva di guida di oltre 20 giorni mensili;
che tale indennità veniva riconosciuta nelle more di un accordo definitivo da concertare con le OO.SS, accordo definitivo che non veniva realizzato per responsabilità dell' azienda che disertava gli incontri con le OO.SS;
che la predetta indennità gli veniva corrisposta solo per il mese di febbraio 2014;
che la bigliettazione a bordo con emettitrice di biglietti era stata regolarmente effettuata da esso ricorrente, senza soluzione di continuità, con decorrenza 18.01.2014 fino al 31.10.2017, data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, assumeva il proprio diritto ad ottenere dalla convenuta il pagamento delle indennità previste dalla normativa in materia di operatore di esercizio che svolge anche la bigliettazione a bordo del bus, così come calcolata nell'allegato conteggio, per il periodo dal
18.01.2014 al 31.10.2017.
Concludeva, pertanto, chiedendo condannarsi la al Controparte_1 pagamento della somma di € 1446,43, in virtù dell'applicazione dell'accordo aziendale del
18.01.2014, e/o, comunque, in virtù del CCNL del 26 aprile 2013, allegato 6, del CCNL del 28 novembre 2015, art. 36, e del CCNL del 05.04.2017, art.64;
in subordine al pagamento della somma di € 1192,60, in virtù della legge regionale Campania n.13 / 1984, della Delibera Org_4
n. 9240/86 e ccnl del 18 novembre 1988. Spese vinte.
[...]
Si costituiva la resistente, eccependo in via preliminare
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa A S, ha pronunciato, ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2654/2021
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. A G presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Villa di Briano alla via Talete n. 19
RICORRENTE
E in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif.m giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. G T, presso il cui studio elett. dom. in Napoli, alla via
Epomeo n. 460
RESISTENTE
OGGETTO: indennità agente unico
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.05.2021 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stato assunto, con contratto a tempo indeterminato, dalla società
[...]
(subentrata alla dichiarata fallita) in data 04.06.2012 con Controparte_1 Org_1 la qualifica di operatore di esercizio posizione 4 parametro "183" nell'ambito del Trasporto
Pubblico Locale come previsto dal CCNL del 27 .11.2000 e s.m.i.;
di essere stato Organizzazione_2 impiegato, fin dalla data di assunzione, sia come conducente di autobus di linea per il trasporto pubblico locale nella provincia di Caserta sia anche per la bigliettazione e controllo dei biglietti a bordo dell'automezzo;
che, invero, ad ogni inizio turno veniva regolarmente munito di emettitrice di biglietti e a fine turno versava l'incasso dei biglietti venduti redigendo apposito documento presso il deposito dei Bus sito in Marcianise;
che tale doppia mansione qualificata come "agente unico" dal
CCNL Autoferrotranvieri del 23.07.1976, art.48 A,B,C, veniva imposta in assenza della prevista concertazione sindacale in merito alle modalità e alle misure di sicurezza da adottare per
l'espletamento della bigliettazione a bordo del bus.
Tanto premesso, lamentava che per la predetta mansione non era mai stata riconosciuta l'indennità di "Agente Unico" prevista dalla Legge Regionale Campania n. 13/ 84, dalla Delibera Giunta della
del 02.12.1986 n. 9240 e dall'accordo sindacale regionale del 15 marzo 1988;
che il Org_3
CCNL Autoferrotranvieri del 26 aprile 2013, allegato 6, prevedeva un incentivo a favore dell'operatore di esercizio adibito anche alla bigliettazione a bordo del Bus, incentivo da calcolarsi con accordo aziendale oppure, in assenza di tale accordo in misura pari ad una percentuale dei Cont biglietti emessi;
che con accordo aziendale del 18.01.2014, la società riconosceva a tutti gli operatori di esercizio per la bigliettazione a bordo con emettitrice di biglietti un'indennità netta di €
13,27 per prestazione effettiva di guida di almeno 15 giorni mensili, € 26,54 per prestazione effettiva di guida di almeno 20 giorni mensili, € 39,81 per prestazione effettiva di guida di oltre 20 giorni mensili;
che tale indennità veniva riconosciuta nelle more di un accordo definitivo da concertare con le OO.SS, accordo definitivo che non veniva realizzato per responsabilità dell' azienda che disertava gli incontri con le OO.SS;
che la predetta indennità gli veniva corrisposta solo per il mese di febbraio 2014;
che la bigliettazione a bordo con emettitrice di biglietti era stata regolarmente effettuata da esso ricorrente, senza soluzione di continuità, con decorrenza 18.01.2014 fino al 31.10.2017, data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, assumeva il proprio diritto ad ottenere dalla convenuta il pagamento delle indennità previste dalla normativa in materia di operatore di esercizio che svolge anche la bigliettazione a bordo del bus, così come calcolata nell'allegato conteggio, per il periodo dal
18.01.2014 al 31.10.2017.
Concludeva, pertanto, chiedendo condannarsi la al Controparte_1 pagamento della somma di € 1446,43, in virtù dell'applicazione dell'accordo aziendale del
18.01.2014, e/o, comunque, in virtù del CCNL del 26 aprile 2013, allegato 6, del CCNL del 28 novembre 2015, art. 36, e del CCNL del 05.04.2017, art.64;
in subordine al pagamento della somma di € 1192,60, in virtù della legge regionale Campania n.13 / 1984, della Delibera Org_4
n. 9240/86 e ccnl del 18 novembre 1988. Spese vinte.
[...]
Si costituiva la resistente, eccependo in via preliminare
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