Trib. Lucca, sentenza 03/12/2024, n. 500

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lucca, sentenza 03/12/2024, n. 500
Giurisdizione : Trib. Lucca
Numero : 500
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 4166/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conIGlio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
LEONARDO TARABELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta
(LU), via Aurelia – Sud n. 14, giusta procura in atti
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ELISA STELLA MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 930, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) i coniugi vivranno (continueranno a vivere) separati, libero ognuno di stabilire ove meglio creda la propria residenza;

b) il IG. corrisponderà alla Sig.ra un assegno divorzile Parte_1 Parte_2 pari ad Euro 2.000,00 mensili mediante bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alle coordinate Iban: [...], somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat oltre ad una somma una tantum, sempre a titolo di assegno divorzile, pari ad Euro
10.000,00;

c) I canoni di locazione di detti appartamenti saranno percepiti dai coniugi secondo le quote di rispettiva comproprietà, ovvero al 50% cadauno: tuttavia, fino alla permanenza della stato di
1


comunione sui citati immobili, le parti si obbligano, salvo futuro diverso accordo, a garantire
l'accreditamento delle mensilità di canone di locazione sul conto corrente cointestato meglio identificato al successivo punto d) (o altro conto corrente cointestato che le parti dovessero ritenere di aprire) al fine di consentire il pagamento delle rate di mutuo che andranno a scadere, delle imposte
e tasse gravanti sulle parti e ricollegabili alla proprietà dell'immobile, delle utenze riferite agli immobili concessi in locazione e meglio identificati in premessa (addebitate sul predetto conto) e, in genere, per la copertura dei costi di gestione/manutenzione dei beni comuni. Sul predetto conto corrente i ricorrenti si impegnano a non far addebitare somme che non riguardino la gestione della cosa comune (sono da intendersi riferibili alla gestione della cosa comune, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Irpef ricollegabile alla percezione dei canoni;
Imu e Tari sempre inerente i citati immobili) e solo ove documentate;
in caso contrario, la parte non inadempiente avrà diritto di prelevare una somma di corrispondente importo rispetto a quanto erroneamente addebitato.
Al termine di ogni anno solare, le parti potranno ritirare la propria quota
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