Trib. Asti, sentenza 05/12/2024, n. 754

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Asti, sentenza 05/12/2024, n. 754
Giurisdizione : Trib. Asti
Numero : 754
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
467/2024 RGAC
Il giudice, nella persona dei sigg.ri:
Dott. P. Rampini Pres.
Dott.ssa S. Pozzetti Giud.
Dott. P. Perfetti Rel est
Ha emesso sentenza sul ricorso di
, nata ad [...] il [...], CF: residente in [...]di Costigliole, Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Giacomo Scotti nr 66, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Irene
Carpignano del Foro di Asti, (CF: ), presso il cui studio elegge domicilio CodiceFiscale_2
Avverso
, nato ad [...] il [...], residente in [...] Parte_2
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Gligora, del Foro di Asti, C.F. C.F._3
, (telefax per comunicazioni: 0141/230370;
pec: ), C.F._4 Email_1 presso il cui studio, sito in Asti, Via Carducci nr.43, elegge domicilio,
[...]
proponeva ricorso per la regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità Parte_3 genitoriale, relativamente al figlio minore , CF: , riconosciuto Persona_1 CodiceFiscale_5 da entrambi i genitori, nato il [...].
Chiedeva:
“NEL MERITO
1) Disporre che il figlio minore venga affidato alle cure di entrambi i genitori, affidamento condiviso, ER con residenza prevalente e anagrafica presso la madre;

2) Disporre l'assegnazione della casa famigliare alla signora ;
Pt_1
3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore dall'uscita dall'asilo del martedì sino al rientro all'asilo del mercoledì mattina e a week-end alterni dal venerdì all'uscita dall'asilo alla domenica sera, prima di cena. Per quanto attiene alle vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore 2 settimane (non consecutive sino al raggiungimento degli 8 anni del minore) da concordarsi preventivamente


entro il mese di maggio di ogni anno. Per quanto attiene alle vacanze natalizie trascorrerà ad anni ER alterni con ciascun genitore il periodo che va dalla fine delle lezioni scolastiche al 31 gennaio ovvero dal 1 gennaio all'epifania con la specifica che il genitore che non avrà il figlio con sé nella settimana di Natale potrà tenere con sé il piccolo, per lo scambio degli auguri e dei regali, il giorno del 25 dicembre dalle 11:00 sino al mattino successivo del 26 dicembre alle ore 11:00;
per quanto attiene alle vacanze Pasquali ER trascorrerà ad anni alterni il periodo dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua ovvero dal Lunedi dell'Angelo al rientro a scuola. Per le altre festività infrannuali nonché il giorno del compleanno del minore varrà il criterio dell'alternanza. Le feste del papà e della mamma le trascorrerà con il rispettivo genitore come anche il compleanno della madre e del padre. Si rimanda al piano genitoriale allegato;

4) Disporre che il signor versi entro il 5 di ogni mese alla signora la somma mensile di euro Pt_2 Pt_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle documentate spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Asti;

5) Disporre che l'assegno unico venga percepito dalla signora nella misura del 100%;
Pt_1
6) Con vittoria di spese diritti, onorari, iva, Cpa. “
Si costituiva in giudizio il resistente,
formulando le conclusioni che seguono:
“In via principale:
Disporre che il figlio sia affidato congiuntamente ai genitori, con residenza anagrafica formale ER presso l'attuale;

- le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative
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