Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 362
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Testo completo
N. V.G. 2756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. v.g. 2756/2024 promosso da:
nata il [...] a [...] e nato il Persona_1 Persona_2
02.12.1972 a FANO (PU), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAIONE CARMINE;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/04/1995 e trascritto in AD (AN) con atto nr. 00002 p2 s.A.1995, dai coniugi:
( C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Mondolfo (PU), Via Brodolini G. n.25, artigiano e
( C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
CA ( AN ) Via Martin Luther King n.53;
2) Prendere atto degli accordi, già intervenuti ed omologati in sede di separazione consensuale, alle condizioni indicate in ricorso introduttivo che qui integralmente vengono richiamate ed alle quali le parti integralmente si riportano;
1
• I coniugi continueranno a vivere separati, con reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la loro residenza dove riterranno opportuno, comunicandosi vicendevolmente ogni mutamento di indirizzo;
• L'abitazione coniugale sita in CA (AN) Viale Martin·Luther King n.53 di proprietà della IG.ra viene assegnata alla stessa con i mobili e le suppellettili ivi presenti, che Persona_1
continuerà a risiedervi con i figli Persona_3 CP_1 Parte_1
• I coniugi acconsentiranno reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed hanno provveduto a munire la figlia minore di documento personale di identità valido Parte_1
anche ai fini dell'espatrio;
• La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori al fine di Parte_1
assicurarle il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con parenti di ciascun ramo genitoriale.
• La minore sarà collocata presso la madre dove ha abitato sino ad ora e continuerà Parte_1
Per_ ad abitare, unitamente ai fratelli e ove manterranno la propria residenza. CP_1
• Il padre avrà la facoltà di vedere la figlia minore durante la settimana, Parte_1
concordando preventivamente con la IG.ra il giorno prescelto, prelevandola dall'abitazione di Per_1
CA (AN) Viale Martin Luther King n. 53 alla ore 19,30 per tenerla con sé anche durante la notte, provvedendo ad accompagnarla all'abitazione il giorno successivo. Il padre potrà altresì tenere la minore con sé il fine settimana dal sabato alla domenica sera, ivi compreso il Pt_1
pernottamento con cadenza alternata.
La figlia minore trascorrerà le festività canoniche ad anni alterni una volta col padre e la volta successiva con la madre in modo tale che il genitore che avrà tenuto con sé i minori a Pasqua non potrà averli a Natale e viceversa, comunque qualora la minore trascorrerà il Natale e Santo Stefano con uno dei due genitori, trascorrerà il Capodanno con