Trib. Catania, sentenza 15/04/2024, n. 2074

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 15/04/2024, n. 2074
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2074
Data del deposito : 15 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa R N, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7916/2023 R.G. avente ad oggetto differenze retributive
PROMOSSA DA
, nata a Palmi (RC) il 21.10.1983, cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, via Calabria n. 36, is. 301, presso lo studio dell'avv. G
M, che la rappresenta e difende, d'intesa con l'avv. M P, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, cod. fisc.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Dirigente pro tempore
(GIÀ Controparte_2 [...]
) in persona Controparte_3
del Ministro pro tempore, con sede in Roma viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc.: P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 17.07.2023, in breve, , premesso di essere Parte_1
“docente inserita nelle graduatorie d'istituto con titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento richiesto, attualmente assunta dal 03/10/2022 sulla classe di concorso A018 presso
[...]
, ha esposto: Organizzazione_1
-che nell'anno scolastico 2022/2023 ha prestato servizio alle dipendenze del CP_3
convenuto, in qualità di docente, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, rispettivamente, dal 03.10.2022 al 10.06.2023 per n. 18 ore settimanali presso l' Organizzazione_1
di Paternò (CT), nonché dal 30.11.2022 al 20.12.2022 e dal 09.01.2023 al 31.03.2023 per n. 2 ore settimanali, e dal 19/12/2022 al 30/06/2023 per n. 6 ore presso l' di Organizzazione_2
Caltagirone (CT);

- che per il servizio prestato nel suddetto anno scolastico ha ricevuto a titolo di retribuzione professionale docenti somme inferiori rispetto a quelle spettanti, in quanto l'Amministrazione scolastica non le ha riconosciuto il trattamento economico previsto dall'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001, istituito con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico;

- che il richiamo dell'articolo 7 comma 3 del CCNL del 15 marzo 2001 all'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999 ha solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti, costituente un compenso corrisposto per dodici mensilità, in misura fissa e continuativa, a prescindere da particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;

- che la prestazione lavorativa resa dal docente che svolge supplenze brevi e temporanee, per esser stato assunto per ragioni sostitutive, è equivalente a quella del docente sostituito, titolare di contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno lavoratore, in quanto tale condizione rileva non sul piano delle attività disimpegnate, ma solo su quello dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico, sicché l'esclusione per il lavoratore temporaneo della retribuzione in parola si pone in violazione del principio di non discriminazione affermato dalla normativa europea e di quanto stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e, in applicazione di essa, dalla Suprema Org_3
- che, segnatamente, la Corte di legittimità con la sentenza n. 20015/2018 ha evidenziato come
l'art. 7 del CCNL sopra menzionato per il personale del comparto scuola ha attribuito il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo,
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indipendentemente dal fatto che esso svolga la prestazione sulla base di contratti a tempo indeterminato o a termine, e a prescindere dalla durata del rapporto, come, del resto, stabilito chiaramente anche dal DLGS n 297 del 1994 art 526;

- che, dunque, a titolo di retribuzione professionale docenti, la stessa è creditrice della somma pari a € 1.117,73 a titolo di R.P.D., comprensiva di TFR per quanto stabilito dall'art. 81 del CCNL
24.07.2003, come da conteggi spiegati nell'atto introduttivo.
Su tali premesse, la ricorrente ha argomentato in ordine alla competenza giurisdizionale del
Tribunale adito, chiedendo testualmente di “- … dichiarare che … ha diritto alla retribuzione professionale docenti, in quanto, come fin qui esposto, rientra a pieno titolo tra coloro a cui spetta questo ulteriore corrispettivo;
- Conseguenzialmente, riconoscere che … ha diritto alla corresponsione a titolo di RDP della complessiva somma di € 1.117,73 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali , così come calcolate in ricorso applicando le tabelle del CCNL di riferimento;
- Condannare pertanto il e l'ufficio scolastico regionale Controparte_3
territorialmente competente, al pagamento in (suo) favore … della complessiva somma di €
1.117,73 e/o della maggiore o minor somma che sarà ritenuta congrua dal Giudice accertare a seguito di nomina di consulente tecnico d'ufficio;
- In subordine laddove codesto Ill. Tribunale adito, non dovesse ritenere giustificati i calcoli, così come effettuati … e così come disciplinati dalle modalità sancite dall'art 25 del CCNL del 31.08.1999, si chiede che venga disposta la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di poter meglio quantificare tali somme dovute a titolo di
RDP. …Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, a beneficio del… procuratore antistatario.”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali;
quindi, all'udienza del 15.03.2024, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
_______________________
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' in quanto non si Controparte_4
è costituita nonostante sia stata ritualmente evocata in giudizio.
Oggetto del thema decidendum che ci occupa è la spettanza o meno, a favore della ricorrente per le giornate di lavoro prestate nell'anno scolastico 2022/2023 secondo quanto precisato in ricorso, della c.d. “retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 del CCNL del Comparto
Scolastico del 15.03.2001 già riconosciuta dall'Amministrazione Scolastica ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero titolari di contratti di lavoro a tempo determinato
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fino al 30 giugno o al 31 agosto e negata alla stessa in violazione del principio eurocomunitario non discriminazione.
Tale questione, come esattamente evidenziato dalla parte ricorrente, è stata già affrontata dai giudici di legittimità e definita in senso favorevole ai docenti precari (v. Cass. 27.07.2018 n. 20015;
conf. Cass. 16.12.2019 n. 33139;
Cass. 16.12.2019 n. 33140, Cass. 27.12.2019 n. 34546;
Cass.
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