Trib. Aosta, sentenza 05/12/2024, n. 168
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Testo completo
N. R.G. 180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 180/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. NELVA STELLIO ELENA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in VIA MONTE VODICE, 16 11100 AOSTA, presso il difensore avv.
NELVA STELLIO ELENA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLINI Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO e elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI 47 VIAREGGIO presso lo studio dell'avv. BARTOLINI FABRIZIO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle
note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, Decorsi i termini di cui all'art.3 Legge
898/1970, dalla data di comparizione delle parti avanti al G.R.,
rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di
comparizione delle parti avanti al G.R, sostituita dal deposito di
note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione
pagina 1 di 7
personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non
volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la
trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare
lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per
la separazione, con ogni consequenziale provvedimento in ordine
all'annotazione dell'emananda sentenza.
CONDIZIONI:
-Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto
e con facoltà di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più
opportuno.
1. La casa familiare, sita in Comune di Quart, Vill. Povil n. 1, di
proprietà della signora unitamente ai mobili, arredi e Parte_1
pertinenze, viene assegnata alla signora nell'interesse Parte_1
delle figlie minori ivi stabilmente conviventi, ed il signor
dovrà allontanarsene entro e non oltre il 10 marzo 2024, CP_1
prelevando e portando con sé tutti suoi effetti personali e
l'attrezzatura da lavoro, anche dal garage pertinenziale.
2. Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, che continueranno ad esercitare congiuntamente la
responsabilità genitoriale su di loro, con collocazione abitativa e
residenza presso la madre.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie tutti i fine
settimana, dalle ore 18,00 del venerdì alle 20,30 della domenica,
dopo cena.
Le parti potranno liberamente concordare diverse modalità in caso di
impegni lavorativi e/o impegni personali delle minori (quali, ad
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 180/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. NELVA STELLIO ELENA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in VIA MONTE VODICE, 16 11100 AOSTA, presso il difensore avv.
NELVA STELLIO ELENA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLINI Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO e elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI 47 VIAREGGIO presso lo studio dell'avv. BARTOLINI FABRIZIO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle
note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, Decorsi i termini di cui all'art.3 Legge
898/1970, dalla data di comparizione delle parti avanti al G.R.,
rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di
comparizione delle parti avanti al G.R, sostituita dal deposito di
note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione
pagina 1 di 7
personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non
volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la
trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare
lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per
la separazione, con ogni consequenziale provvedimento in ordine
all'annotazione dell'emananda sentenza.
CONDIZIONI:
-Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto
e con facoltà di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più
opportuno.
1. La casa familiare, sita in Comune di Quart, Vill. Povil n. 1, di
proprietà della signora unitamente ai mobili, arredi e Parte_1
pertinenze, viene assegnata alla signora nell'interesse Parte_1
delle figlie minori ivi stabilmente conviventi, ed il signor
dovrà allontanarsene entro e non oltre il 10 marzo 2024, CP_1
prelevando e portando con sé tutti suoi effetti personali e
l'attrezzatura da lavoro, anche dal garage pertinenziale.
2. Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, che continueranno ad esercitare congiuntamente la
responsabilità genitoriale su di loro, con collocazione abitativa e
residenza presso la madre.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie tutti i fine
settimana, dalle ore 18,00 del venerdì alle 20,30 della domenica,
dopo cena.
Le parti potranno liberamente concordare diverse modalità in caso di
impegni lavorativi e/o impegni personali delle minori (quali, ad
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