Trib. Cuneo, sentenza 12/01/2024, n. 36
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Testo completo
n. 2469/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2469 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: merito possessorio
TRA
DO LV (c.f. [...]), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. PEIRONE CHIAFFREDO (c.f. [...]) e dall'Avv. PEIRONE GIOVANNI (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Chiaffredo Peirone in Saluzzo (CN),
Piazza Garibaldi n. 34;
ATTRICE
E
IE IO (c.f. [...]), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. BEVIONE SILVIA (c.f. [...]), da ritenersi elettivamente domiciliato presso il relativo indirizzo p.e.c.: silviabevione@pec.ordineavvocatitorino.it ;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 22.6.2023 . In particolare:
1
- Per parte attrice: come da atti (“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, esperita l'eventuale ulteriore istruttoria del caso, anche con l'audizione delle persone informate sui fatti in narrativa e sulla situazione dei luoghi;
a parziale modifica dell'ordinanza collegiale del Tribunale di Cuneo in data
06.12.2021 ( Rg. 3035/2021).
Ordinare la reintegra della ricorrente nel possesso e nel pacifico uso delle servitù di passaggio come indicate i narrativa, con l'immediata rimozione di ogni ostacolo al passaggio comunque condannando il sig. IO RO a rimuovere la sbarra in ferro e a modificare il cancello dotato di sbarra orizzontale con la rimozione della stessa e ad istallare – nell'immediatezza - strumenti automatici di controllo dell'apertura e chiusura di tutti gli ostacoli consegnando le relative chiavi e dispositivi automatici di apertura alla signora SA MI.
Con vittoria di spese ed onorari, anche tecniche di tutti i gradi – fasi di giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”);
- Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta (“in via preliminare: dichiarare la cessata materia del contendere per l'avvenuta consegna delle chiavi per l'esercizio della servitù;
nel merito: respingere le domande svolte in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: dichiarare l'estinzione per prescrizione del diritto di servitù per il non uso per oltre venti anni.
Con vittoria delle spese e dei compensi di causa, oltre al rimborso forfettario,
CPA ed IVA”).
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con ricorso ex art. 1168 c.c. depositato il 7.9.2020 SA MI ha chiesto ordinare a RO IO “la reintegra della ricorrente nel possesso e nel pacifico uso delle servitù di passaggio come indicate in narrativa, con l'immediata rimozione di
2 ogni ostacolo al passaggio. con i danni ed il favore di spese ed onorari del giudizio”, deducendo:
- di essere proprietaria di terreni agricoli in Barge (in catasto, foglio 72, mappali
n. ri 96, 235, 234, 233) in favore dei quali insiste servitù di passaggio, pedonale e carraia, su strada campestre attraversante gli appezzamenti siti in Barge, in catasto, foglio 72, mappali n.ri 339, 237, 104, 105 (che si congiungono con altra strada campestre attraversante i mappali n.ri 295, 291, 315, 316) di proprietà del convenuto, servitù costituita tramite apposito atto notarile del 7.9.1961;
- che, oltre a tale servitù, la ricorrente ha da sempre usufruito anche del passaggio in prossimità della strada campestre collocata sul confine tra i mappali 105
e 104/106;
- che il resistente, “negli ultimi se mesi” ha reso impossibile l'esercizio di tale diritto di servitù apponendo ostacoli fissi (quali cancelli, sbarre e catene con lucchetti chiusi a chiave), senza mai rilasciarle una copia delle chiavi, nonché in più occasioni posteggiando la propria autovettura in prossimità dei passaggi.
Con comparsa del 2.10.2020 RO IO si è costituito contestando la fondatezza dell'azione intrapresa ed in particolare eccependo:
- l'inesistenza del diritto di servitù sulla strada campestre che attraverso i mappali 105 e 104/106 conduce ai terreni di proprietà della sig.ra SA Dominica, in quanto non prevista nell'atto notarile del 1961, con la conseguenza che il piccolo cancelletto collocato dal resistente all'interno del mappale 105 non lede alcun diritto di passaggio;
- l'insussistenza del lamentato “spoglio” della servitù di passaggio descritta nell'atto di concessione del 1961 per effetto dell'installazione del grande cancello collocato a ridosso dei mappali 105 (di proprietà del IO) e 104 (di proprietà di terzi soggetti, AI RI ER), in quanto:
a) tale servitù non è più attuale, posto che la strada campestre di tre metri menzionata nell'atto, a causa di vari smottamenti, è oggi sostituita da una strada di un metro e mezzo che, attraversando i mappali 95, 237, 339 e 105 termina nel bosco sino al limite dal mappale 95 Foglio 86, tutti di proprietà del convenuto, senza consentire
l'accesso ai terreni della ricorrente;
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b) l'installazione del predetto cancello non è avvenuta in modo violento o clandestino posto che la realizzazione del cancello è avvenuta gradualmente e la relativa serratura è stata montata dopo aver avvisato la ricorrente (v. messaggio
Whatsapp del 3.8.2020) e offrendo la consegna delle relative chiavi, subordinata alla compartecipazione nel pagamento delle spese sostenute.
Nel prosieguo della fase cautelare, SA MI ha documentato l'avvenuta apposizione, nelle more, di ulteriori ostacoli, tra cui un cancello prossimità dello spiazzo di accesso al bosco, dotato di struttura che impedisce il passaggio ai trattori, chiedendone la rimozione.
Con provvedimento del 7.9.2021 questo Giudice, in accoglimento della domanda interdittale, ha ordinato a “IO RO di reintegrare SA MI nel possesso consistente nell'esercizio delle facoltà corrispondenti alla servitù di passaggio sopra descritta mediante rimozione del cancello carraio d'ingresso installato in prossimità del numero civico 33 della via Pian Lissard, nonché tutti gli ulteriori ostacoli apposti all'accesso ai fondi della ricorrente per il tramite delle stradine indicate dal CTU con i colori arancione e blu nella mappa catastale di cui alla pag. 9 della relazione peritale”, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale ordinanza l'odierno convenuto ha promosso reclamo con ricorso del
26.11.2021.
Il Collegio, in parziale accoglimento del reclamo, con ordinanza del 6.12.2021 ha revocato il provvedimento “nella parte in cui ordina la rimozione del cancello carraio d'ingresso installato in prossimità del numero civico 33 della via Pian
Lissard, nonché di tutti gli ulteriori ostacoli apposti all'accesso ai fondi della ricorrente”, ordinando piuttosto “la reintegrazione del possesso in favore di SA
MI mediante la consegna delle chiavi dei cancelli apposti nelle strade di accesso al proprio fondo da parte del sig. IO” e compensando integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con atto depositato in data 24.1.2022 MI SA ha formulato istanza di prosecuzione del giudizio di merito ex art. 703 c.p.c. chiedendo, accertato lo spoglio, la condanna del convenuto alla reintegra della SA nel possesso mediante la rimozione (a spese del IO stesso, in qualità di autore dello spoglio) dei predetti
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cancelli e degli altri ostacoli apposti all'accesso dei fondi dominanti, trattandosi dell'unica soluzione in grado di consentire la ricostruzione dello stato di fatto anteriore alla lesione possessoria (ovvero il libero e comodo accesso ai fondi dominanti, anche al fine di poter coltivare quanto ivi impiantato) ovvero, in subordine, condannarlo a rimuovere la sbarra in ferro e a modificare il cancello dotato di sbarra orizzontale con la rimozione della stessa e ad installare - nell'immediatezza
- strumenti automatici di controllo dell'apertura e chiusura di tutti gli ostacoli consegnando le relative chiavi e dispositivi automatici di apertura alla sig.ra SA
MI;
il tutto con vittoria di spese ed onorari, “di tutti i gradi – fasi di giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Fissata, con decreto del 26.1.2022, udienza per la prosecuzione del giudizio di merito in data 21.6.2022, con comparsa del 20.6.2022 si è costituito RO IO chiedendo, in via preliminare, di dichiarare cessata la materia del contendere (avendo provveduto ad effettuare, dopo la pubblicazione dell'ordinanza collegiale di reclamo, offerta reale delle chiavi di accesso agli immobili al fine di consentire l'esercizio della servitù da parte della sig.ra SA) e, nel merito, il rigetto delle domande svolte
(essendo inammissibile/infondata la richiesta di rimozione dei cancelli poiché respinta dai Giudici del reclamo e non avendo la ricorrente addotto o dedotto di fatti o documenti successivi al deposito dell'ordinanza collegiale o non conosciuti prima del deposito dell'ordinanza collegiale e stante il proprio diritto di recintare e proteggere la propria proprietà e la legittimità della scelta, allo stesso unicamente spettante, di non automatizzare i cancelli, in quanto estremamente costosa) o, in via subordinata
(“qualora la S.V. Ill.ma ritenesse di dover ulteriormente istruire la causa in merito alle modalità di esercizio della servitù”), dichiarare l'estinzione per prescrizione del diritto di servitù per non uso per oltre 20 anni.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e respinte le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Rito
1. Ammissibilità della domanda possessoria
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Giova premettere l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della