Trib. Lecce, sentenza 07/03/2024, n. 750

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 07/03/2024, n. 750
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 750
Data del deposito : 7 marzo 2024

Testo completo

R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra: De NA ER, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Papa e Gabriele Rampino, ricorrente;
e Inps, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Graziuso e Mariateresa Nasso;
oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria

fatto e diritto Con atto depositato il 24.8.2022, la ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver ricevuto in data 16.2.2022 (vds. ricorso Cisoa in atti) comunicazione dall'Inps relativa al disconoscimento delle giornate agricole relative agli anni 2019, 2020, 2021, già riportate negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
deducendo il difetto di motivazione del provvedimento in questione e la sussistenza dei presupposti e requisiti per l'iscrizione delle suddette giornate e per l'erogazione delle prestazioni previdenziali ad essa correlate, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “I.- dichiarare nulli e improduttivi di effetti i provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro adottati nei confronti della ricorrente;
II.- conseguentemente e per l'effetto dichiarare nullo e improduttivo di effetti il provvedimento della Commissione presso il C.I.S.O.A. del 02.05.2022 (decreto n. 34) con cui è stato respinto il ricorso recante n. 2205017 del 21.04.2022 (N. Prot. INPS.4100.21/04/2022.0167440);
III.- per l'effetto, ordinare all'INPS il riconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente in agricoltura per gli anni 2019 – 2020 - 2021, con declaratoria del diritto della ricorrente di percepire la prestazione di disoccupazione agricola relativa al periodo in contestazione
”. L'Inps, costituitosi, ha eccepito la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
In via preliminare ed assorbente, è da rilevare la decadenza dall'azione giudiziaria, per il decorso del termine previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, dalla notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi. Nella fattispecie in esame, la succitata disposizione normativa è, innanzi tutto,
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