Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2024, n. 142

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2024, n. 142
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 142
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

R.G.A.C. 2143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2143 dell'anno 2023 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 28.11.2024, promosso
DA
(C.F.: ) nata a [...], Parte_1 C.F._1
l'11.02.1975, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'Avv.ta
Rosamaria Tripodi, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, Via Mons. Sorrentino,
n. 50, ha eletto domicilio,
E
(C.F.: ) nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
09.09.1967, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'Avv.ta
Maria Grazia Calipari, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Emilio
Cuzzocrea, n. 13, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 29.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio contratto in Reggio Calabria il 09.06.1997, nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-considerato che con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.10.2024 per il deposito telematico delle
1


predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13, comma 3, 473 bis.12, comma 3, c.p.c.;

-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;

-esaminata la documentazione prodotta;

-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria il 09.06.1997;
b) dal matrimonio sono nati due figli: (26.03.2000), Per_1 maggiorenne, e (09.03.2008) ancora minorenne;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia
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