Trib. Locri, sentenza 12/01/2025, n. 37
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 13 dicembre 2024, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n. 89/2024
R.G. promossa da:
NA RI SU (C.F.: [...]) elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria, alla Via Gelsomino n. 8, presso lo studio dell'avv. Leo CONDEMI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
pec: leo.condemi@avvocatirc.legalmail.it;
Ricorrente
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore;
Convenuto Contumace
OGGETTO: bonus carta docente
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come atti, formula le seguenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2024, la parte ricorrente, premesso di essere attualmente in servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, con contratto di lavoro
a tempo determinato in qualità di docente di scuola primaria situata nel territorio di competenza di codesto Tribunale adito, ha esposto che in precedenza ha prestato servizio in Pag. 1 a 11
virtù di reiterati contratti a termine negli anni indicati, sempre con qualifica di docente supplente annuale e/o fino al termine delle attività didattiche dall'a.s. 2019/2020 all'a.s.
2021/2022 e per l'anno 2023/2024;
che a fronte dell'attività regolarmente svolta, il Ministero dell'Istruzione, non le ha corrisposto la “c.d. Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato;
ha dedotto il diritto alla spettanza del bonus in questione, ha eccepito
l'illegittimità del diniego opposto dal Ministero convenuto ed ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere: previa disapplicazione dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e s.m.i. con il D.P.C.M. del
28.11.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2023/24 alla “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, con
l'accreditamento della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio sulla suddetta “carta elettronica” per gli anni scolastici sopra indicati, come previsto per i Docenti di ruolo;
CONDNARE il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere ed attribuire al ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n.
107/2015 (o altro equipollente), con accredito sulla stessa dell'importo nominale di €
2.000,00 corrispondente agli anni scolastici sopra indicati, con gli interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa;
CONDNARE il Ministero dell'Istruzione e del
Merito in p.l.r.p.t. a rifondere a parte ricorrente le spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con notifiche perfezionatesi in data
17.07.2024, il Ministero convenuto non si è costituito e va pertanto dichiarato contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del
Merito in forza di contratti a tempo determinato e rivendica in questa sede il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
La questione oggetto di esame trova radice in un frastagliato panorama normativo e contrattuale di cui è utile dare conto.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri
e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M.
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del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone:
"1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile". Successivamente, il Ministero dell'Istruzione ha emanato la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari".
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M. del 2015, prevede: "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti
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