Trib. Perugia, sentenza 01/12/2024, n. 1597
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Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile riunita iscritta al n. 4081 del Ruolo Contenzioso dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 1 ottobre 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 in Serre Parrano, n. 32 A, elettivamente domiciliato in Spello, Via Centrale Umbra 50 B, nonché all'indirizzo pec: , presso l'Avv. Monica Benedetti Email_1
– utenza fax: 0742/651100), che lo rappresenta e difende per procura C.F._2 speciale allegata al ricorso;
Ricorrente
Contro
C.F. , nata a [...], il [...], ivi residente in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Frazione Torre dei Calzolari, Via della Torretta n. 9, int. 2, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata su foglio separato ex art. 83, 3° comma, c.p.c., dall'Avv. Ubaldo Minelli del Foro di
Perugia (C.F.: ), presso lo studio del quale in Perugia, Via Fiume n. 17, è CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata (pec: ;
Email_2
Resistente
Conclusioni delle parti: per il ricorrente: conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo di lite;
per la resistente: per l'integrale accoglimento delle proprie conclusioni sia nel merito, sia in via istruttoria. pagina 1 di 7 Conclusioni del P.M.: per l'accoglimento della domanda sullo status di parte attrice con conferma degli eventuali provvedimenti presidenziali con affidamento congiunto degli eventuali figli minori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. nel ricorso depositato il 12.10.23 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Gubbio il 3.9.1994, dal Controparte_1 quale sono nate, nel 1995 e nel 1999, le figlie, ormai maggiorenni, e . Ha esposto che Per_1 Per_2 con decreto del 15.9.22 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, prevedendo a proprio carico un assegno di contributo al mantenimento delle figlie di euro 350,00 ciascuna oltre al
50% delle spese straordinarie. Ha riferito di lavorare presso una ditta con stipendio medio di circa euro 1450 e che la moglie è economicamente autosufficiente perché svolge lavori in economia. Ha poi riferito che le figlie, che hanno ormai un'età matura e rifiutano di avere con lui un rapporto continuativo, sono ancora iscritte all'Università, ma di non sapere nulla del loro percorso universitario, ed in particolare di non sapere se frequentino effettivamente l'Università o sostengano esami. Ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi la cessazione dell'obbligo di contribuire al loro mantenimento;
in subordine, ne ha chiesto la riduzione ad euro 200,00 per ciascuna.
1.1 La sig.ra si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata il Controparte_1
31.1.24, nella quale, nulla opponendo rispetto alla domanda sullo status, ha chiesto la conferma degli assegni di mantenimento per le figlie previsti in separazione, evidenziando che entrambe sono fuoricorso all'Università senza colpa, e a causa di gravi avvenimenti che le hanno costrette a posticipare alcuni esami. In particolare, le figlie avevano sofferto molto della morte del nonno materno, avvenuta nel 2021, e del completo disinteresse AT. Inoltre la figlia , alla quale era Per_2 stato diagnosticato un tumore maligno alla tiroide, aveva dovuto sottoporsi a luglio 2021 a intervento di tiroidectomia totale e tale evenienza aveva rallentato il suo percorso di studi ma anche quello della EL , che le era sempre stata molto vicina, la aveva sempre aiutata ed aveva gestito la casa Per_1 quando la madre era impegnata al lavoro. Le figlie avevano poi avuto ad agosto 2022 un incidente
d'auto, cui erano seguite necessità di cure.
La ricorrente ha concluso chiedendo la conferma dell'obbligo in capo al padre di contribuire al loro mantenimento versando la complessiva somma di euro 700,00 mensili.
1.2 All'udienza del 5.3.24 le parti comparivano personalmente e venivano sentite dal giudice. Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. datata 11.3.24 venivano confermate le condizioni della
pagina 2 di 7
separazione, salva la riduzione ad euro 200,00 dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiore
, con decorrenza dal mese successivo al deposito del provvedimento. Per_1
Provvedendo contestualmente sulle richieste di prova avanzate dalle parti, venivano rigettate le richieste di prova orale avanzate dalla resistente, perché ritenute relative a circostanze non rilevanti ai fini della decisione. La causa veniva quindi rinviata per la decisione, ex art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 1.10.24, in esito alla quale veniva rimessa alla decisione del collegio.
2. Non è dubbia la
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