Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5844

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5844
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5844
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:

1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.

2. dott. Lidia Greco Giudice

3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 701/2024 R.G. promossa da
nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Sebastiano Leonardi che rapp.
e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
contro
nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Ivan Siragusa che rapp. e dif.
per procura in atti.
RESISTENTE
Precisate le conclusioni all'udienza in data 25/6/2024, la causa veniva rimessa in deliberazione al Collegio, che la decideva in esito al decorso
in data 14/10/2024 dei termini di legge.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Catania la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dal coniuge con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio il 8/11/2018 e dal quale era nata una figlia il Persona_1
1/10/2019.
Svolgeva le deduzioni e richieste ivi calendate.
Costituitosi in giudizio svolgeva le deduzioni e richieste calendate Controparte_1
nel relativo atto di costituzione in giudizio.
In esito agli svolgimenti processuali noti alle parti, venuta la causa alla udienza in data 25/6/2024 le parti, personalmente comparse unitamente ai rispettivi procuratori alle liti, raggiungevano l'accordo che trascritto in processo verbale di udienza, veniva dalle stesse e dai rispettivi difensori sottoscritto;
precisate indi concordemente e congiuntamente le conclusioni nei termini del raggiunto accordo, la causa viene rimessa al Collegio, il quale, decorsi in data 14/10/2024
i termini di legge, udita la relazione del Giudice relatore delegato, odierno
presidente estensore, osserva quanto segue: la domanda di separazione personale giudiziale è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura stessa delle doglianze esposte e il comportamento di
entrambe le parti nel corso del presente giudizio sono tutti elementi idonei
a rivelare la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, alla stregua dell'accordo tra i coniugi personalmente comparsi raggiunto alla udienza in data 25/6/2024 ed ivi trascritto in processo verbale di udienza dagli stessi e dai rispettivi
procuratori alle liti sottoscritto, e delle indi concordemente e congiuntamente precisate in siffatti termini conclusioni, il Tribunale,
ritenuto sussistente l'interesse della figlia minorenne “1) Persona_1
la minore sarà affidata in maniera condivisa tra i genitori, 2) il Per_1
collocamento della minore sarà paritario e la madre terrà la minore nei
giorni di lunedì, martedì, mercoledì, mentre il padre giovedì, venerdì, sabato e domenica. Tali giorni sono da considerarsi interscambiabili a
settimane alterne. Indi la settimana successiva, la madre terrà la figlia nei
giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica, salvi migliori accordi tra le parti. Ogni genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia. 3) le
spese straordinarie ed il vestiario saranno ripartite al 50% e preventivamente discusse e concordate. 4) le parti dichiarano di essere
reciprocamente economicamente indipendenti, quindi nessun versamento
sarà reciprocamente dovuto.
I genitori dovranno garantire alla minore di trascorrere almeno 15 giorni
consecutivi durante le vacanze estive, mentre il periodo natalizio prevederà che la minore trascorra almeno cinque giorni consecutivi con
un genitore ad anni alterni, comprendendo ora il Santo Natale ora la
festività di Capodanno. Nel periodo pasquale due giorni consecutivi, comprendendo alternativamente il giorno della Santa Pasqua e quella del
Lunedì dell'Angelo.
I coniugi, stante che la casa coniugale è in comproprietà ed è facilmente divisibile, concordano di procedere alla divisione, con costi equamente divisi tra le parti, costituendo due unità abitative con
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