Trib. Messina, sentenza 10/12/2024, n. 361

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 10/12/2024, n. 361
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 361
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3344 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ivi residente in [...]
s.n.c., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Veronica Saitta
(c.f.: ;
pec: fax: C.F._2 Email_1
090-9018752) e dall'Avv. Giuliano Saitta (c.f.: ;
fax: C.F._3
090-9018752;
pec: ed elettivamente Email_2
domiciliato presso i sopra indicati indirizzi di posta elettronica certificata;

E
, nata a [...] il Parte_2
16.12.1981, residente in Messina, Viale Annunziata, Contrada Mandria
s.n.c., c.f.: , rappresentata e difesa, per procura in C.F._4
atti, dall'Avv. Silvana Mannino (c.f.: ;
pec: C.F._5
fax: 0906413173) ed elettivamente Email_3
domiciliata presso il sopra indicato indirizzo di posta elettronica certificata;

RICORRENTI
1


E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 10/10/2024, i coniugi nato a Parte_1
Messina (ME) il 28/07/1967 e Parte_2
nata a [...] il [...], premesso che in data
05.09.2013 avevano contratto nel Comune di Messina matrimonio civile iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 124, parte 1, anno 2013;
che dall'unione era nata il [...], a [...], la figlia di nome ;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta Per_1
intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.;
tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati e stabiliranno la propria residenza con le seguenti modalità: a) il si trasferirà nella mansarda del fabbricato descritto Pt_3
nelle premesse, autonoma e dotata di servizi;
b) la vivrà con il Pt_2
figlio nell'appartamento sito al piano terra del medesimo fabbricato, Per_2
che sarà reso indipendente dalle restanti abitazioni con chiusura della porta comunicante con immobile di terzi, a cura e spese del ;
c) entro il Pt_3
31.3.2025 il si obbliga a creare, all'interno dell'appartamento Pt_3
assegnato alla moglie, una stanza autonoma (da adibire a camera da letto).
2. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
affinchè ne curino la crescita serena ed equilibrata. Considerata la stretta contiguità degli appartamenti nel quale vivranno i genitori, tra- Per_1
scorrerà di volta in volta due settimane consecutive con la madre e due settimane consecutive con il padre, fatte salve eventuali modifiche che
2
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