Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 12382
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 13952/2021 R.G. controversie lavoro promossa
da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
, , , Pt_6 Parte_7 Parte_8
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_9 Parte_10
Flavia Bruschi e dall'avv. Alessia Ragusa per procura allegato al ricorso telematico,
- ricorrenti -
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo, dall'avv. Federica Paternò, dall'avv. Francesco Bartolotta e dall'avv. Maria Carmela Lampariello per procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: calcolo dell'indennità di ferie – differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 3 dicembre 2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 25 maggio 2021 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, e
[...] premesso di avere svolto attività lavorativa subordinata alle sue dipendenze,
con inquadramento nella categoria “assistenti di volo”, qualifica di assistente di volo, fino al 31 dicembre 2014, data di passaggio “a seguito delle note vicende liquidatorie che hanno interessato detta società”, ex art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, alle dipendenze della Controparte_2
-, presso la quale prestano attualmente servizio, formulando le
[...] seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare, previo se del caso annullamento/disapplicazione /o interpretazione conforme al diritto Comunitario, sopra richiamato, l'illegittimità dell'art. 8 ccal cai e art 8 ccnl Trasporto Aereo, sezione assistenti di volo, nella parte in cui escludono dal calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie l'indennità di volo oraria integrativa;
2. Conseguentemente dichiarare il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento, nella base di calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2010 al 2014, della indennità oraria di volo integrativa prevista dall'art. 23 ccal cai e 23 ccnl Trasporto Aereo, sezione assistenti di volo, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
3. Condannare, per l'effetto, la parte convenuta in persona CP_3 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ciascuna delle parti ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate nel periodo sopra specificato, per un totale di: : € Parte_1
19.939,56;
: € 10.744,28;
: € 11.577,29;
Parte_2 Parte_3
: € 9.871,73;
: € 14.344,23;
Parte_4 Parte_5 [...]
: € 16.440,20;
: € 13.237,85;
: Pt_6 Parte_7 Parte_8
€ 19.501,60;
: € 3.801,52;
: € 10.458,82, o della Parte_9 Parte_10 somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle prassi aziendali e del volato medio programmato, ovvero ex art. 432 c.p.c. e/o della somma ritenuta di giustizia, anche con riferimento al parametro della media del volato annuale, ovvero per come quantificati dalla CTU contabile che si vorrà ammettere in ipotesi di contestazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ai sensi degli artt. 421 c.p.c. e 150 disp. Attuaz. C.p.c.;
salve le successive ulteriori maturate e maturande, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto ed azionato.
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio;
5. dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società resistente, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto;
in particolare, la compagine sociale ha eccepito in via preliminare la prescrizione dei diritti e dei crediti rivendicati e ha contestato, nel merito, la ricostruzione attorea del quadro normativo e la correttezza dei conteggi predisposti dai ricorrenti.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Assegnato termine per il deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 3 dicembre 2024 la controversia è stata decisa.
2. In via preliminare, preme osservare che i ricorrenti hanno evocato in giudizio il soggetto che assumono essere titolare del diritto di credito, allegando di essere passati, per effetto di cessione di azienda, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze di senza soluzione di Controparte_4 continuità, a decorrere dall'1 gennaio 2015, con conseguente responsabilità solidale anche in capo alla cedente, odierna convenuta, per i crediti pregressi. A parere del decidente, non sussistono dubbi in ordine alla titolarità delle obbligazioni dedotte in contratto in capo alla società resistente, la quale ha certamente – e incontestatamente – cessato la sua attività di vettore aereo il 31 dicembre 2014, ma per effetto di una cessione di azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., nei confronti della nuova – e attuale – datrice di lavoro dei ricorrenti, Controparte_4
Giova, infatti, osservare che in punto di fatto la sussistenza di una fattispecie di cessione di azienda, espressamente invocata nell'atto introduttivo (cfr. pag. n. 2 del ricorso), non sia stata specificamente contestata dalla resistente, la quale, piuttosto, ha incentrato le proprie difese al fine di dimostrare che il termine di prescrizione in capo al cedente decorre al momento della cessazione del precedente rapporto di lavoro, venendo successivamente instaurato un nuovo rapporto, sia pur con mantenimento dei preesistenti diritti. Per contro, nell'ambito del processo del lavoro, di cui agli artt. 409 ss. c.p.c., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere “di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” e lo riferisce espressamente “ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, espungendolo dal thema probandum, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto e alle esigenze istruttorie (Cass., Sez .Un. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004). La contestazione della resistente è, a parere del decidente, del tutto generica, in quanto articolata nei seguenti termini: “Come risulta dalla copiosa documentazione versata in atti, l'odierna resistente ha cessato ogni attività operativa di vettore aereo alla data del 31 dicembre 2014 e in tale data è cessato il rapporto con tutti i suoi dipendenti e, quindi, con i ricorrenti (ad eccezione di 2 adibiti a mansioni amministrative e/o contabili) (cfr. docc. 10 e 11). Contr A partire dall'1.1.2015, alla società sono stati revocati sia il COA (certificato di operatore aeronautico) sia la licenza di volo e il personale navigante ha visto cessare la validità delle certificazioni e delle specializzazioni necessarie all'espletamento delle mansioni affidate. La Società convenuta è del tutto estranea alle vicende relative ai rapporti di lavoro, eventualmente e successivamente intercorsi tra gli odierni ricorrenti ed altre Compagnie aeree neppure convenute nell'odierno giudizio. Sul punto si eccepisce, fin d'ora, la mancata accettazione del contradditorio rispetto a fatti e/o circostanze ex adverso solo genericamente dedotte e che esulano, pertanto, dal thema probandum ac decidendum sottoposto alla cognizione dell'odierno Giudicante”. Invero, è evidente che la precedente datrice di lavoro non sia a conoscenza dei successivi sviluppi delle vicende lavorative dei propri ex dipendenti, né si può ragionevolmente pretendere altrimenti. Tuttavia, ciò che rileva in questa sede è esclusivamente la situazione verificatasi tra dicembre 2014 e gennaio 2015, rispetto a cui non è stato revocato in dubbio che la cessazione dei rapporti di lavoro dei ricorrenti sia intervenuta in regione della dedotta fattispecie di cessione, né è stata allegata la diversa causale che vi avrebbe posto termine, specificando che si sarebbe trattato, per ipotesi, di licenziamento, o di dimissioni, o di risoluzione consensuale o di cessione individuale di contratto o di qualsiasi altra situazione che possa spiegare come i lavoratori abbiano cessato il loro rapporto in modalità differente da quella allegata nel ricorso.
Sarebbe stato onere precipuo della resistente, invero, allegare che i lavoratori ricorrenti siano transitati alle dipendenze del nuovo datore di lavoro in forza di un titolo del tutto autonomo e indipendente – come detto, circostanza nemmeno profilata in memoria di costituzione –, pur mantenendo la mantenendo la medesima anzianità convenzionale. Stante il principio di circolarità che lega oneri di allegazione, contestazione e prova, poi, le successive contestazioni dei fatti risultano tardive e del tutto inammissibili. La sussistenza dell'allegata cessione si evince, pur nella laconicità delle deduzioni attoree sul punto, anche dalla stessa visura camerale della resistente, dalla quale emerge a pagina 51 un atto di cessione di azienda in favore di in data 22 dicembre 2014, depositato il Controparte_4 giorno successivo (cfr. doc. 11 della memoria di costituzione). Parimenti, la vicenda successoria è confermata dalla disamina delle buste paga prodotte in allegato alla costituzione, dalla cui disamina si evince per tutti i lavoratori ricorrenti il mantenimento dell'anzianità convenzionale da ciascuno di essi posseduta nei
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi