Trib. Treviso, sentenza 02/01/2025, n. 1
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa R. Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al n.106/23 R .G. tra
Ferro UM, rappresentato e difeso dall'avv. Manfredo Piazza del foro di Roma presso il cui studio ha eletto domicilio come da mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Ministeri dell'Istruzione e del Merito , Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto-Ufficio Scolastico
Provinciale di RE , rappresentato e difeso dal dott. Stefano Rozza, funzionario
RESISTENTE
Oggetto: sanzione disciplinare
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente è dipendente a tempo determinato del Ministero resistente quale collaboratore scolastico ed impugna la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 7 giorni del 10 maggio 2022 per avere, durante l'assenza perl malattia, svolto attività incompatibili con tale stato;
impugna, altresì, il provvedimento con il quale, stante la sussistenza di una causa di incompatibilità, il servizio reso nel l'a.s. 2021-2022 è stato riconosciuto ai soli fini economici.
I fatti sono i seguenti.
Il ricorrente è residente nella provincia di Cosenza e, in occasione della stipula del primo contratto di lavoro, i controlli effettuati dall'I.S. Cerletti avevano evidenziato che egli ricopriva la carica di amministratore delle società AU srl e OO Group srl, aventi sede in provincia di Cosenza, carica incompatibile con quella di pubblico impiegato ex art. 60 TU 3/57 come richiamato dall'art. 53
D.Lgs.165/2001 (“L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta
l'autorizzazione del ministro competente”).
Dichiarato, a novembre 2021, decaduto dall'impiego, con provvedimento poi revocato in autotutela per errori procedimentali, nel marzo 2022 Ferro ha, al fine di documentare le iniziativa per la cessazione delle cariche, trasmesso all'istituto Scolastico presso cui prestava servizio, tre verbali delle assemblee delle due società svoltesi rispettivamente l'11 dicembre 2021 ed il 5 e 31 gennaio 2022, dove il ricorrente comunicava le proprie dimissioni dalle cariche e l'assemblea dichiarava di tali