Trib. Velletri, sentenza 16/07/2024, n. 1625

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 16/07/2024, n. 1625
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 1625
Data del deposito : 16 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dott.ssa Federica Ferreri, all'esito della camera di consiglio ai sensi degli artt.
447 bis
e 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi civili riuniti di primo grado iscritti al n. 2951 e al n. 3777 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, pendenti tra
RA IN (C.F. [...]), RA SI (C.F.
[...]) e IO SI (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Lanuvio, viale A. Gramsci n. 33, presso lo studio dell'avv. Fabrizio
Baccarini (pec: fabriziobaccarini@oav.legalmail.it), che li rappresenta e difende giusta procura alle liti a margine del ricorso ex artt. 447 bis e 645 c.p.c. opponenti – attori in riconvenzionale contro
IA AB NU (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in
Roma, via Chiusi n. 31, presso lo studio dell'avv. Ivan Baccali (pec: ivanbaccali@ordineavvocatiroma.org), che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Paola Natali, in virtù di procura alle liti in calce alla memoria di costituzione;
opposta – convenuta in riconvenzionale
OGGETTO: locazione ad uso commerciale – deposito cauzionale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza che precede e di cui la presente sentenza forma parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 15.5.2022, e pedissequo decreto di fissazione udienza ritualmente notificati, NO SC, RA SI e GO SI opponevano il decreto ingiuntivo n. 839/2022, emesso da questo Tribunale in data 13.4.2022, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di AR IN CC, dell'importo di € 6.539,00, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, pari alle somme versate dalla
1
ricorrente a titolo di deposito cauzionale in esecuzione di due contratti di locazione ad uso commerciale stipulati con il de cuius US SI.
A fondamento della spiegata opposizione, che assumeva il numero di R.G. 2951/2022, gli opponenti deducevano il proprio diritto alla ritenzione del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi discendenti dai contratti di locazione e rimasti inadempiuti;
precisamente, esponevano che in data 30.9.2020 i locali commerciali erano stati riconsegnati senza che la conduttrice avesse ripristinato il muro di divisione tra i due locali condotti in locazione, il servizio igienico nel locale piccolo con la relativa porta e la funzionalità delle serrande poste in corrispondenza delle quattro porte di accesso;
inoltre, non aveva rimosso le vetrine poste in opera dalla medesima che non rivestivano alcuna utilità per il locatore;
era pertanto loro diritto trattenere il deposito cauzionale a copertura di tali danni. In via subordinata, eccepivano in compensazione il proprio controcredito per canoni di locazione impagati;
infatti, la conduttrice aveva maturato, alla data del 3.3.2020, un debito per canoni arretrati, di otto mensilità e precisamente dal mese di agosto 2019 al mese di marzo
2020, per un importo complessivo di € 21.581,44;
pertanto, US SI, defunto locatore, aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 508/2020, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 600,00 per compensi professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge;
detto decreto era stato opposto dalla CC ma l'opposizione era stata respinta con sentenza n. 406/2021, pubblicata il 2.3.2021, passata in giudicato, che aveva altresì condannato
l'opponente alla rifusione delle spese processuali;
con atto di precetto del 17.3.2021 era stato quindi chiesto alla debitrice il pagamento dell'importo complessivo di € 24.461,94, oltre al costo della notifica del precetto, agli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo, nonché le spese, le competenze e gli onorari successivi di procedura occorrendi fino al saldo;
con successivo atto di precetto del 18.3.2021 era quindi stato intimato alla debitrice il pagamento dell'ulteriore importo di
€ 2.557,84, oltre al costo della notifica del precetto, agli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo, e alle spese;
in totale, la CC era perciò debitrice dell'importo di € 27.019,78 oltre interessi e spese;
eccepivano, infine, la decadenza della conduttrice dal diritto al pagamento degli interessi sul deposito cauzionale, per il decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 79 l. n.
392/1978
.
Sulla scorta di tali deduzioni in fatto, gli opponenti chiedevano al Tribunale: “1) in via principale e nel merito, accogliere l'opposizione, respingere la domanda spiegata in via monitoria
e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai Sigg.ri NO SC, GO e
RA SI, a titolo di restituzione dei depositi cauzionali relativi ai contratti di locazione e dei relativi interessi, perché il credito vantato con il ricorso per ingiunzione è insussistente, giacché non è cessata la funzione specifica di garanzia del deposito, stante il persistente inadempimento
2 della conduttrice alle proprie obbligazioni contrattuali;
2) in via riconvenzionale, accertato e dichiarato il diritto degli opponenti a trattenere il deposito cauzionale, a copertura e garanzia dei canoni impagati e delle spese necessarie al ripristino dei locali, accogliere la domanda di attribuzione della cauzione;
3) in via subordinata, ritenuta la compensazione parziale dei rispettivi crediti, dichiarare l'estinzione del credito fatto valere col decreto ingiuntivo attualmente opposto;

4) in ogni caso, respingere la richiesta di corrispondere gli interessi sul deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 79, co. 3, L. n. 392/1978 stante il decorso di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato. Con vittoria delle spese di giudizio”.
Si costituiva in giudizio in data 24.10.2022 l'opposta, che contestava l'avversa opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti. Esponeva, in particolare, che non era mai stato contestato alcun danno agli immobili all'atto o dopo la riconsegna degli stessi, che peraltro erano già stati nuovamente locati a terzi, con conseguente impossibilità di accertamento, nel contraddittorio, degli ipotetici danni arrecati;
contestava l'eccezione di compensazione, in quanto il controcredito vantato dagli opponenti era stato azionato in sede esecutiva dagli opponenti per intero, senza decurtare il deposito cauzionale;
contestava, infine, l'applicabilità della speciale ipotesi di decadenza di cui all'art. 79 l. n. 392/1978.
Per l'effetto, l'opposta rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente opposta, né di pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c. - fissare un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs 28/2010;
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese di lite e nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, con compensazione delle spese di lite per tutte le argomentazioni di cui al presente scritto difensivo”
.
Con successivo ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, depositato il 13.6.2022 e notificato unitamente al relativo decreto di fissazione udienza, il 9.8.2022, gli opponenti proponevano una seconda opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n.
839/2022, che assumeva il numero di R.G. 3777/2022.
Riuniti i due procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c., respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione.
3
Viene quindi decisa all'odierna udienza, udita la discussione delle parti, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
* * * * *
Va premessa l'inammissibilità delle deduzioni nuove o ulteriori svolte dagli opponenti con il secondo ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, depositato il 13.6.2022 e iscritto inizialmente al numero di ruolo 3777/2022. Infatti, gli opponenti hanno “consumato” la facoltà di sollevare censure avverso il decreto ingiuntivo con il primo ricorso in opposizione (depositato il 15.5.2022 e avente numero di R.G. 2951/2022);
per di più, il deposito di un secondo ricorso, con
“aggiustamenti” rispetto al primo, viola il sistema delle preclusioni processuali, che come noto maturano già con gli atti introduttivi nel c.d. rito locatizio.
Ad ogni modo, le opposizioni, riunite, al decreto ingiuntivo spiegate dagli opponenti, al pari della domanda riconvenzionale di “attribuzione” del deposito cauzionale a copertura di asseriti danni causati agli immobili locati, vanno rigettate per le ragioni che si vanno ad esporre.
AR IN CC ha agito in sede monitoria per la restituzione dell'importo di €
6.359,00 (sul mero errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo si dirà nel
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