Trib. Teramo, sentenza 10/12/2024, n. 1355
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO in composizione monocratica
Il Giudice, dott. ssa Daniela d'Adamo , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3881/2014 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014 , promossa da
DE BE ET, (CF. [...]) residente in Giulianova, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Ruggeri, Rodolfo Berti e Ludovico Berti, elettivamente domiciliata presso la sede del Codacons Chieti, in Francavilla a Mare, viale Nettuno n. 72;
- Attrice - nei confronti di
ER SHARP & DO AG (“MSD” o “RC”) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 6005 Lucerna, Werftestrasse 4, Svizzera, domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Laura Francinella in Silvi Marina via Statale Sud n. 113 e rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Francesca Rolla, Christian Di Mauro e Laura Francinella;
- Convenuta –
* * *
Oggetto: responsabilità 2049 – 2050 – 2051 c.c.
Conclusioni: per parte attrice:
“1) Si insiste affinché l'Ill.mo Giudice modifichi l'ordinanza del 27.05.2024 disponendo il rinnovo della CTU affidando l'incarico ad un collegio peritale composto anche da uno specialista in cardiologia e, in subordine, ammettendo la richiesta chiamata a chiarimenti orali del CTU sui quesiti di cui alla memoria autorizzata all'udienza del 9.12.2019 alla quale ci si riporta”; per parte convenuta: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata l'istanza attorea del 5 giugno 2024 – e respinta ogni ulteriore avversaria istanza ed eccezione (anche istruttoria) – così giudicare: • in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande proposte dalla Sig.ra EL BE in quanto infondate per tutte le ragioni articolate negli atti difensivi di MSD, nonché per quanto emerso in corso di istruttoria circa la radicale assenza di nesso causale tra i pretesi danni lamentati dall'attrice e l'asserita assunzione di VI®;
• • in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate”.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato EL BE IE ha chiamato in giudizio RC SH
& DO AG (MSD) ivi deducendo:
- che nel gennaio del 2004 l'attrice, ubicata, al tempo, in Svizzera, assumeva per via orale il farmaco VI (contenente il principio attivo della molecola OF) a seguito di apposita prescrizione terapeutica fornita dal medico curante, dr. Suter, in una quantità pari a due compresse di 25 mg per due volte al giorno al fine di curare una lombosciatalgia alla schiena;
- che nel corso di detto trattamento farmacologico, precisamente in data 7 maggio 2004, la stessa accusava un episodio di cardiopalmo associato ad astenia dell'arto superiore sinistro, a seguito del quale si rivolgeva al PS di Giulianova, ove venivano riscontrati valori pressori di
80/160;
- che, a seguito di detta sintomatologia, il 24 maggio 2004, l'attrice interrompeva l'assunzione del VI e che, tuttavia, i sintomi persistevano e si acuivano, sino a che, il 17 giugno 2004, veniva ricoverata presso l'Ospedale di Tempio Pausania, ove veniva diagnosticato un Ictus
Cerebri, unitamente a disartria, ipostenia dell'arto superiore sinistro, disturbo dell'equilibrio
e diplopia;
- che, a fronte di tale episodio, la vita della attrice subiva un drastico cambiamento in termini peggiorativi, al punto da provocarle una “depressione psichica ansiosa da pregresso TIA” con conseguente prescrizione di farmaci ansiolitici e che, il 6 novembre 2008, le veniva diagnosticato un disturbo depressivo e di ansia;
- che la correlazione tra l'episodio ischemico e l'assunzione del farmaco (che, a sua volte avrebbe provocato, quali danni conseguenza, i pregiudizi associati alle patologie psichiatriche) sarebbe confermata da diverse relazioni medico legali, espletate ex post da diversi medici su incarico della EL BE;
- che, in ogni caso, gli studi sul VI e sul principio attivo OF hanno concordemente evidenziato un considerevole aumento del rischio di riscontrare fenomeni ischemici a seguito
della relativa assunzione, al punto da condurre la stessa casa farmaceutica convenuta al ritiro del farmaco dal mercato;
- che, nello specifico, lo studio VI ha individuato un aumento del rischio di problematiche cardiovascolari pari a 4 o 5 volte rispetto a quelle collegate all'assunzione di altri FANS;
- che il farmaco sarebbe stato ritirato solo dopo gli studi di provenienza unilaterale della MSD, che avevano evidenziato un aumento del rischio nell'assunzione del farmaco solo dopo 18 mesi di assunzione e solo superando la dose massima giornaliera pari a 25 mg;
- che tali studi non sarebbero in linea con le conclusioni dell'intera comunità scientifica, ove era stata concordemente individuata una correlazione tra tale assunzione ed i rischi di infarto anche a seguito di periodi di assunzione molto inferiori ai 18 mesi;
- che la conferma di tali conclusioni, unita alla consapevolezza della MSD della potenziale
pericolosità del farmaco commercializzato, sarebbe da rinvenirsi nei numerosi processi che hanno condotto alla condanna della causa farmaceutica negli Stati Uniti.
Sulla scorta di quanto anzidetto, parte attrice ha chiesto di accertare la sussistenza di un danno da attività pericolosa, ricorrendo i presupposti del 2050 c.c., essendo oltremodo dimostrata la presenza dei pregiudizi derivati dall'evento accorso oltre che il nesso eziologico di derivazione tra l'assunzione del VI e il TIA avuto nel 2004;
in subordine ha dedotto la presenza, comunque, dei presupposti ex art. 2043 c.c., oltre che una responsabilità da mancata informazione circa i reali rischi per la salute derivanti dall'assunzione del principio attivo (a fronte delle cui conoscenza, sicuramente, la EL BE si sarebbe astenuta dall'assumere il farmaco, evitando, di conseguenza, i pregiudizi alla integrità psico-fisica che ne sono scaturiti) ed, infine, una responsabilità da prodotto difettoso ex art. 114 ss Cod. Cons.
Ha chiesto, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento di euro 296.682,50 a titolo di danno biologico.
Si è costituita in giudizio MSD la quale ha chiesto l'integrale rigetto delle domande articolate, deducendo, in sintesi: a) che l'attrice non avrebbe fornito la prova della materiale assunzione del farmaco, non essendo state nemmeno allegate le prescrizioni mediche a ciò funzionali e non essendo, a tal fine, sufficiente la dichiarazione dei medici (che hanno avuto in cura la paziente) fornite ex post (in particolare quelle della dott.ssa E. Curti Karbowski e del Dr. Suter, come da documento n. 11 di parte attrice);
b) che, anche qualora fosse dimostrata la presenza della prescrizione del farmaco resterebbe comunque indimostrata l'assunzione dello stesso secondo le prescrizioni mediche e secondo la posologia indicata nel foglietto illustrativo e nelle raccomandazioni fornite dalla casa farmaceutica e dagli esperti del
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO in composizione monocratica
Il Giudice, dott. ssa Daniela d'Adamo , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3881/2014 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014 , promossa da
DE BE ET, (CF. [...]) residente in Giulianova, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Ruggeri, Rodolfo Berti e Ludovico Berti, elettivamente domiciliata presso la sede del Codacons Chieti, in Francavilla a Mare, viale Nettuno n. 72;
- Attrice - nei confronti di
ER SHARP & DO AG (“MSD” o “RC”) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 6005 Lucerna, Werftestrasse 4, Svizzera, domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Laura Francinella in Silvi Marina via Statale Sud n. 113 e rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Francesca Rolla, Christian Di Mauro e Laura Francinella;
- Convenuta –
* * *
Oggetto: responsabilità 2049 – 2050 – 2051 c.c.
Conclusioni: per parte attrice:
“1) Si insiste affinché l'Ill.mo Giudice modifichi l'ordinanza del 27.05.2024 disponendo il rinnovo della CTU affidando l'incarico ad un collegio peritale composto anche da uno specialista in cardiologia e, in subordine, ammettendo la richiesta chiamata a chiarimenti orali del CTU sui quesiti di cui alla memoria autorizzata all'udienza del 9.12.2019 alla quale ci si riporta”; per parte convenuta: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata l'istanza attorea del 5 giugno 2024 – e respinta ogni ulteriore avversaria istanza ed eccezione (anche istruttoria) – così giudicare: • in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande proposte dalla Sig.ra EL BE in quanto infondate per tutte le ragioni articolate negli atti difensivi di MSD, nonché per quanto emerso in corso di istruttoria circa la radicale assenza di nesso causale tra i pretesi danni lamentati dall'attrice e l'asserita assunzione di VI®;
• • in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate”.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato EL BE IE ha chiamato in giudizio RC SH
& DO AG (MSD) ivi deducendo:
- che nel gennaio del 2004 l'attrice, ubicata, al tempo, in Svizzera, assumeva per via orale il farmaco VI (contenente il principio attivo della molecola OF) a seguito di apposita prescrizione terapeutica fornita dal medico curante, dr. Suter, in una quantità pari a due compresse di 25 mg per due volte al giorno al fine di curare una lombosciatalgia alla schiena;
- che nel corso di detto trattamento farmacologico, precisamente in data 7 maggio 2004, la stessa accusava un episodio di cardiopalmo associato ad astenia dell'arto superiore sinistro, a seguito del quale si rivolgeva al PS di Giulianova, ove venivano riscontrati valori pressori di
80/160;
- che, a seguito di detta sintomatologia, il 24 maggio 2004, l'attrice interrompeva l'assunzione del VI e che, tuttavia, i sintomi persistevano e si acuivano, sino a che, il 17 giugno 2004, veniva ricoverata presso l'Ospedale di Tempio Pausania, ove veniva diagnosticato un Ictus
Cerebri, unitamente a disartria, ipostenia dell'arto superiore sinistro, disturbo dell'equilibrio
e diplopia;
- che, a fronte di tale episodio, la vita della attrice subiva un drastico cambiamento in termini peggiorativi, al punto da provocarle una “depressione psichica ansiosa da pregresso TIA” con conseguente prescrizione di farmaci ansiolitici e che, il 6 novembre 2008, le veniva diagnosticato un disturbo depressivo e di ansia;
- che la correlazione tra l'episodio ischemico e l'assunzione del farmaco (che, a sua volte avrebbe provocato, quali danni conseguenza, i pregiudizi associati alle patologie psichiatriche) sarebbe confermata da diverse relazioni medico legali, espletate ex post da diversi medici su incarico della EL BE;
- che, in ogni caso, gli studi sul VI e sul principio attivo OF hanno concordemente evidenziato un considerevole aumento del rischio di riscontrare fenomeni ischemici a seguito
della relativa assunzione, al punto da condurre la stessa casa farmaceutica convenuta al ritiro del farmaco dal mercato;
- che, nello specifico, lo studio VI ha individuato un aumento del rischio di problematiche cardiovascolari pari a 4 o 5 volte rispetto a quelle collegate all'assunzione di altri FANS;
- che il farmaco sarebbe stato ritirato solo dopo gli studi di provenienza unilaterale della MSD, che avevano evidenziato un aumento del rischio nell'assunzione del farmaco solo dopo 18 mesi di assunzione e solo superando la dose massima giornaliera pari a 25 mg;
- che tali studi non sarebbero in linea con le conclusioni dell'intera comunità scientifica, ove era stata concordemente individuata una correlazione tra tale assunzione ed i rischi di infarto anche a seguito di periodi di assunzione molto inferiori ai 18 mesi;
- che la conferma di tali conclusioni, unita alla consapevolezza della MSD della potenziale
pericolosità del farmaco commercializzato, sarebbe da rinvenirsi nei numerosi processi che hanno condotto alla condanna della causa farmaceutica negli Stati Uniti.
Sulla scorta di quanto anzidetto, parte attrice ha chiesto di accertare la sussistenza di un danno da attività pericolosa, ricorrendo i presupposti del 2050 c.c., essendo oltremodo dimostrata la presenza dei pregiudizi derivati dall'evento accorso oltre che il nesso eziologico di derivazione tra l'assunzione del VI e il TIA avuto nel 2004;
in subordine ha dedotto la presenza, comunque, dei presupposti ex art. 2043 c.c., oltre che una responsabilità da mancata informazione circa i reali rischi per la salute derivanti dall'assunzione del principio attivo (a fronte delle cui conoscenza, sicuramente, la EL BE si sarebbe astenuta dall'assumere il farmaco, evitando, di conseguenza, i pregiudizi alla integrità psico-fisica che ne sono scaturiti) ed, infine, una responsabilità da prodotto difettoso ex art. 114 ss Cod. Cons.
Ha chiesto, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento di euro 296.682,50 a titolo di danno biologico.
Si è costituita in giudizio MSD la quale ha chiesto l'integrale rigetto delle domande articolate, deducendo, in sintesi: a) che l'attrice non avrebbe fornito la prova della materiale assunzione del farmaco, non essendo state nemmeno allegate le prescrizioni mediche a ciò funzionali e non essendo, a tal fine, sufficiente la dichiarazione dei medici (che hanno avuto in cura la paziente) fornite ex post (in particolare quelle della dott.ssa E. Curti Karbowski e del Dr. Suter, come da documento n. 11 di parte attrice);
b) che, anche qualora fosse dimostrata la presenza della prescrizione del farmaco resterebbe comunque indimostrata l'assunzione dello stesso secondo le prescrizioni mediche e secondo la posologia indicata nel foglietto illustrativo e nelle raccomandazioni fornite dalla casa farmaceutica e dagli esperti del
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