Trib. Bologna, sentenza 02/07/2024, n. 1944

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 02/07/2024, n. 1944
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 1944
Data del deposito : 2 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 3276/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3276/2021 promossa da:
LE FP SR (C.F. 01719660357), con il patrocinio dell'avv. CAMPANA ELVIRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 4 43039 SALSOMAGGIORE presso il difensore avv. CAMPANA ELVIRA
ATTORE contro
IE TI MI (C.F. 02888381205), con il patrocinio dell'avv. CANI PATRIZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C/O AVV.TO FERRETTI MARCO VICOLO CASELLINE N. 25 41100 MODENA presso il difensore avv. CANI PATRIZIA
CONVENUTO
BCC NPLS 2020 S.R.L., (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MALIZIA ROBERTO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO, 108 00187 ROMA presso il difensore avv.
MALIZIA ROBERTO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per LE FP SR : << come formulate in atto introduttivo e nella memoria ex art. 183, comma VI, n.1), c.p.c.;
insiste nelle osservazioni formulate sull'elaborato peritale già esplicitate all'udienza del 18.04.2023;
insiste nella convocazione del CTU a chiarimenti o, in difetto, per l'integrazione della CTU
e, in subordine, per la rinnovazione della CTU.>>
Per IE TI MI : << come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria ex art. 183, comma VI, n. 1), c.p.c. insistendo nelle osservazioni alla CTU già formalizzate dal proprio CTP dott. D'Orsi. Si oppone all'istanza di parte attrice di convocazione del CTU a chiarimenti,
o di integrazione o rinnovazione della CTU. Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove o modificate delle parti avversarie.>>. pagina 1 di 12
Per BCC NPLS 2020 S.R.L.: << come da memoria ex art. 183, comma VI, n. 1), c.p.c.;
si oppone alle richieste di convocazione del CTU a chiarimenti nonché alle richieste di integrazione ovvero rinnovazione della perizia. Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove o modificate delle parti avversarie>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
LE F.P. s.r.l. ha promosso giudizio di accertamento negativo del credito nei confronti di SOCIETA' TI MI a seguito della ricezione, in data 15.05.2020, a mezzo P.E.C., di una costituzione in mora, da parte della ILbanca BCC Credito Cooperativo, filiale di Bologna, con la quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva di €. 176.564,88 oltre interessi entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della medesima. Le somme che la Banca richiedeva, meglio specificate nella predetta missiva, erano dovute a diverso titolo, in base a due contratti di mutuo, chirografo ed ipotecario, e per lo scoperto di un conto corrente presso la filiale di Guastalla. A seguito della suddetta costituzione in mora da parte della Banca, l'attrice ha proceduto a far analizzare tutti i rapporti di finanziamento con la stessa intercorsi, col proposito di onorare il proprio debito, ma nella misura dovuta, mediante la precisa determinazione del quantum che sarà ritenuto legittimo, a seguito dello spiegato accertamento giudiziale.
Le domande di parte attrice attengono ad una molteplicità di rapporti intrattenuti dalla società
LE F.P. S.r.l. (p.i. 01719660357) con la Banca esponente, nel corso del pluriennale svolgimento del rapporto, e nello specifico:
1) Contratto di finanziamento artigiano con garanzia ipotecaria rogato a ministero Dott. Anna Maria Tosi in data 26.04.2002 Rep. 28485 - Racc. 1777 con Banca IA Credito Cooperativo S.C. (All. 5);

2) Contratto di Mutuo Ipotecario rogato a ministero Dott. Anna Maria Tosi in data 26.04.2002 Rep.
28486 - Racc. 1778 con Banca IA Credito Cooperativo S.C. (All. 6);

3) Contratto di Mutuo Fondiario rogato a ministero Dott. Francesco UR in data 08.03.2011 Rep. 5132
- Racc. 4198 con Banca IA Credito Cooperativo S.C. (All. 7);

4) Contratto di Mutuo Chirografario n. 37426 stipulato in data 21.11.2012 con Banca IA Credito
Cooperativo S.C. (All. 8);

5) Contratto di Mutuo Chirografario n. 500000549 stipulato in data 18.01.2017 con Banco Cooperativo ILiano Credito Cooperativo S.C. (All. 9).
In relazione a tali rapporti, parte attrice ha dedotto la nullità delle condizioni per asserita usurarietà delle pattuizioni, la nullità della clausola relativa al tasso di mora per asserito superamento del tasso soglia, l'usurarietà del tasso di mora, con conseguente usurarietà del mutuo, la mancata indicazione del TAEG del contratto, nonché l'indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di interesse, con richiesta di rideterminazione degli interessi al saggio legale per tempo vigente ex art. 1284 c.c. o al tasso sostitutivo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze ex art. 117, 7° comma TUB, ovvero, in subordine, instando per la di risoluzione dei contratti per asserito grave inadempimento della Banca, instando oltretutto per la declaratoria di nullità delle ipoteche volontarie iscritte sui cespiti immobiliari della società in forza dei ridetti contratti di mutuo e delle garanzie personali prestate dai garanti Signori Vezzani Massimiliano e Loda Tiziano in forza delle fidejussioni omnibus e specifiche dagli stessi prestate in favore ed a beneficio della Banca esponente.
In diritto, parte attrice ha articolato plurimi motivi di doglianze, e nello specifico:
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A) Usura ab origine, nullità del contratto e restituzione interessi e commissioni illecitamente applicate – TAEG superiore al tasso soglia in relazione al contratto di Mutuo Fondiario stipulato in data 08.03.2011 (Rep. 5132 - Racc. 4198) con Banca IA Credito Cooperativo S.C. (All. 7) poiché il TAEG calcolato già con esclusione delle garanzie reali e personali, stando agli assunti di parte attrice, sarebbe pari al 6,14% a fronte di una soglia usura del 4,02%;

B) TAEG con garanzie reali e personali poiché, sul presupposto che le garanzie personali e reali offerte configurano un costo relativo al finanziamento, il TAEG del contratto di finanziamento artigiano con garanzia ipotecaria stipulato in data 26.04.2002 (Rep. 28485 - Racc. 1777) con Banca IA Credito
Cooperativo S.C. (All. 5) calcolato con inclusione delle garanzie reali e personali sarebbe pari al 18,71%
a fronte di una soglia usura del 8,34%;
il TAEG del contratto di Mutuo Ipotecario stipulato in data 26.04.2002 (Rep. 28486 - Racc. 1778) con Banca IA Credito Cooperativo S.C. (All. 6) calcolato con inclusione delle garanzie reali e personali sarebbe pari al 18,58% a fronte di una soglia usura del
8,34%;
il TAEG del contratto di Mutuo Fondiario stipulato in data 08.03.2011 (Rep. 5132 - Racc. 4198) con Banca IA Credito Cooperativo S.C. (All. 7) calcolato con inclusione delle garanzie reali e personali sarebbe pari al 12,59% a fronte di una soglia usura del 4,02%;
il TAEG del contratto di Mutuo Chirografario n. 37426 stipulato in data 21.11.2012 con Banca IA Credito Cooperativo S.C. (All.
8) calcolato con inclusione delle garanzie reali e personali sarebbe pari al 19,30% a fronte di una soglia usura del 17,01%;
il TAEG del contratto di Mutuo Chirografario n. 500000549 stipulato in data
18.01.2017 con Banco Cooperativo ILiano Credito Cooperativo S.C. (All. 9) calcolato con inclusione delle garanzie reali e personali sarebbe pari al 18,37% a fronte di un tasso soglia usura del 17,24%;

C) Mora superiore al tasso soglia, poiché in relazione al contratto di finanziamento artigiano con garanzia ipotecaria stipulato in data 26.04.2002 (Rep. 28485 - Racc. 1777) con Banca IA Credito
Cooperativo S.C. (All. 5) il tasso di mora alla data della stipula sarebbe pari al 10,70% a fronte di un tasso soglia del 8,34%;
mentre in relazione al contratto di Mutuo Fondiario stipulato in data 08.03.2011
(Rep. 5132 - Racc. 4198) con Banca IA Credito Cooperativo S.C. (All. 7) il tasso di mora alla data della stipula sarebbe pari al 5,35% a fronte di un tasso soglia del 4,02%;

D) Usura effettiva, poiché in relazione al contratto di finanziamento artigiano con garanzia ipotecaria stipulato in data 26.04.2002 (Rep. 28485 - Racc. 1777) con Banca IA Credito Cooperativo S.C.
(All. 5) il tasso di mora calcolato sulla sola quota capitale sarebbe pari al 18,77% a fronte di una soglia usura del 8,34%;
in relazione al contratto di Mutuo Ipotecario stipulato in data 26.04.2002 (Rep. 28486
- Racc. 1778) con Banca IA Credito Cooperativo S.C. (All. 6) il tasso di mora calcolato sulla sola quota capitale sarebbe pari al 11,42% a fronte di una soglia usura del 8,34%;
in relazione al contratto di
Mutuo Fondiario stipulato in data 08.03.2011 (Rep. 5132 - Racc. 4198) con Banca IA Credito
Cooperativo S.C. (All. 7) il tasso di mora calcolato sulla sola quota capitale sarebbe pari al 7,53% a fronte di tasso soglia del 4,02%;

E) Estinzione anticipata, in quanto in caso di estinzione anticipata - ipotesi pacificamente non verificatasi nel caso di specie - del contratto di Mutuo Chirografario n. 37426 stipulato in data 21.11.2012 con Banca IA Credito Cooperativo S.C. (All. 8) si perverrebbe ad un TAEG del 19,60% a fronte di una soglia usura del 17,01%, mentre in caso di estinzione anticipata del contratto di Mutuo
Chirografario n. 500000549 stipulato in data 18.01.2017 con Banco Cooperativo ILiano Credito
Cooperativo S.C. (All. 9) si perverrebbe ad un TAEG del 19,31% a fronte di una soglia usura del 17,24%;

F) Nullità del mutuo n. 03 (contratto di Mutuo Fondiario stipulato l'8.03.2011- Rep. 5132 e Racc. 4198)
(All. 7) per violazione della legislazione in materia di mutuo fondiario per asserita omissione di adeguata informativa al cliente e prova del rigoroso rispetto del limite sancito dall'art. 38 TUB nonché per la circostanza che il contratto sarebbe stato garantito da ipoteca di terzo grado (art.5) e non da ipoteca di primo grado;

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G) Indeterminatezza, indeterminabilità del tasso per asserita violazione dell'art. 117, 4° comma TUB, degli artt. 1325 n. 1 e 1346 c.c., delibera CICR 04.03.2003 art. 9, 2° comma e circ. BDI 229/99, per l'omessa indicazione del TAEG ovvero diversità del tasso di interesse dichiarato in contratto e quello effettivo;
ovvero in relazione a contratto di finanziamento artigiano con garanzia ipotecaria stipulato in data 26.04.2002 (Rep. 28485 - Racc. 1777) con Banca IA Credito Cooperativo S.C. (All. 5)
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