Trib. Latina, sentenza 13/01/2024, n. 82
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato
Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 481 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2023 e vertente
TRA
- Sig.ri ET IL, cod. fisc.: [...],
TI NA, C.F.: [...], EN
ET, C.F.: [...]), EF ET,
C.F.: [...]), e NE LA, , rappresentati e difesi dall' avv. Carlo Luongo e Rosetta
Belmonte, giusta delega in atti;
Attori opponenti;
- Prelios Credit Solutions S.p.A. (“PRECSO”) mandataria di
POP NPLs 2019 S.r.l., assistita dall'Avv. Cristiano Augusto
Tofani, giusta delega in atti;
Terza intervenuta;
- BANCA POPOLARE DI FONDI SOC. COOP. A R. L., rappresentata e difesa dall' avv, Gianfranco D' Urso, giusta delega in atti;
- Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 2674/2018 emesso in data 3.12.2018
CONCLUSIONI: le parti concludevano all'udienza del
17.10.2023 come da verbale in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' opposizione è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei seguenti limiti.
Occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale era stato ingiunto agli odierni opponenti in qualità di garanti, in solido con la società Progetto DA in liq.ne (debitrice principale), il pagamento della somma di € 821.154,28 oltre interessi come da domanda e spese processuali.
In particolare, la seguente esposizione debitoria maturava in relazione ad un mutuo chirografario e, più precisamente, il mutuo n 655/103073 del 16 Febbraio 2016, per l'importo di Euro
850.000,00 concesso dalla Banca Popolare di Fondi alla Progetto
DA srl e garantito, dagli odierni opponenti in virtù di fideiussione allegata fino all' importo di € 1.700.000,00
A seguito della notifica del predetto D.I., le attrici, proponevano opposizione eccependo: 1) ABUSIVA CONCESSIONE DEL
CREDITO- NULLITA' DEL MUTUO PER ILLEICITA' DELLA
CAUSA. ;
2) NULLITÀ DELLA FIDEIUSSIONE EX ART. 33
COMMA 2 L. N. 287 DEL 1990 E ART. 2 COMMA 2 L. N. 287
DEL 1990 e conseguenziale decadenza della Banca dall' escussione della garanzia ai sensi dell' art 1957 c.c.;
3) non corretta indicazione del TAEG rispetto a quello concretamente applicato atteso che tale tasso (per effetto della commissione del
Mediocredito centrale s.p.a.) è pari al 6,817% diverso dal valore indicato in contratto di mutuo del 6,73% ;
4) usurarità del tasso atteso che il TAEG del 6,817% maggiorato di un punto percentuale
quale penale di estinzione anticipata, risulta pari a 7,817% superiore al tasso soglia usura del 7,5375%, riferito alla categoria mutui a tasso variabile periodo dal 01.01.2016 al 31.06.2013
Si costituiva l' opposta resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Medio tempore a seguito del fallimento della società Progetto
DA srl in liq.ne, il giudizio è stato parzialmente interrotto con riferimento alla posizione della suddetta società ( debitrice principale) per proseguire tra le altre parti.
Espletata CTU contabile, la causa all' udienza del 17.10.2023 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art 190.
Va premesso che la presente decisione viene assunta in base al principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., e secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c ( Cass. civ. n. 363/2019).
Preliminarmente va dichiarata l' estinzione del giudizio con riferimento alla posizione della società Progetto DA in liq.ne srl, atteso che a seguito di formale provvedimento di interruzione parziale della causa per sopravvenuto fallimento della predetta società ( ordinanza del 14.10.2020) la causa non è stata tempestivamente riassunta dalla Curatela Fallimentare.
Sempre in via preliminare, va dato atto del sopravvenuto pagamento nel corso del giudizio, in data 13.10.2018, da parte del garante titolare del Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale della somma di € 657.364,95, con conseguente riduzione del credito alla complessiva somma di € 163.789,33.
Con riferimento poi alla dedotta carenza di prova dell' erogazione delle somme di cui al mutuo oggetto di causa, va rappresentato che sin con il ricorso per decreto ingiuntivo la Banca opposta ha depositato il contratto di mutuo il piano di ammortamento e la quietanza rilasciata dalla debitrice principale in merito all' erogazione delle somme.
Dall'esame del ridetto documento, emerge primariamente che la mutuataria rilasciava espressa quietanza per la somma erogata, giacché ivi ètestualmente scritto: “…Mutuo chirografario” in data
16/02/2016 per l'importodi € 850.000,00
(ottocentocinquantamila/00), di cui la sottoscritta da quietanza alla banca della somma incassata…” (cfr. doc. 1, fascicolo monitorio).
Con comparsa di costituzione e risposta inoltre la Banca Popolare di
Fondi ha altresì allegato la prova dell'erogazione della somma giacché il finanziamento è stato integralmente erogato in unica soluzione con accredito avvenuto il 16 febbraio 2016 sul conto corrente bancario intestato alla PROGETTO TENDA e intrattenuto con la BANCA, distinto col n. 43270 (cfr. doc. 12, pag. 12).
Ne consegue il rigetto dell' eccezione.
Con riferimento all' eccezione di abusiva concessione del credito in favore della debitrice principale, gli opponenti hanno dedottoche la
Banca conosceva o comunque avrebbe dovuto conoscere la grave situazione economico-finanziaria in cui versava la società al momento della concessione del finanziamento fortemente esposta anche verso altri istituti di Credito in ragione di linee di credito già concesse;
hanno quindi proposto domanda risarcitoria in ragione del danno patrimoniale derivante dall' escussione della Banca della garanzia da loro rilasciata, accessoria alla concessione di una linea di credito che l' Istituto non avrebbe dovuto concedere qualora avesse operato con la dovuta diligenze e perizia ( bonus argentarius).
Sul punto va osservato che costituisce un principio consolidato della
Suprema Corte quello secondo cui l'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa,
ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di