Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/01/2025, n. 15
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Testo completo
N. 1175/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.;
richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 8.1.2025;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
già dichiarata la contumacia dell' ;
Controparte_1
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1175 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (6.8.1963 - c. f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Maria
Emanuela De Vito del Foro di ) e l' Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t. (contumace).
[...]
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
Esso ha ad oggetto la chiesta condanna dell' Controparte_2
convenuta al pagamento delle somme correlate al maggior tempo utilizzato dallo stesso ricorrente per indossare e dismettere la divisa - indumenti e calzature - fornitagli dall'azienda sanitaria datrice di lavoro ad ogni inizio e fine turno.
1
Ai fini dell'accoglimento delle conclusioni in tal senso rassegnate, il lavoratore ha dedotto nell'atto introduttivo:
- di essere stato per tutto il periodo oggetto di causa dipendente dell' CP_1 Controparte_1
con la qualifica di Infermiere professionale - Collaboratore professionale sanitario categoria
D3 - dall'ottobre 2016, fascia 4 con decorrenza dal gennaio 2021, presso il Reparto di SPDC di ;
Controparte_1
- che come tutti gli infermieri dell' doveva obbligatoriamente indossare durante l'orario CP_1
di lavoro la divisa (casacca e pantaloni o camice e zoccoli o scarpe) che veniva fornita, lavata
e stirata dall' stessa;
CP_1
- che prima di iniziare il turno di lavoro in reparto, doveva recarsi presso l'apposito locale aziendale per indossare la divisa custodita nell'armadietto personale per poi proseguire verso il reparto dove avveniva lo scambio di consegne con il collega smontante turno e, allo stesso modo, alla fine del turno compiva l'operazione inversa riponendo la divisa nell'armadietto fino al turno successivo o consegnandola per il lavaggio in caso di necessità o altrimenti riponendola nell'armadietto fino al turno successivo e rivestirsi;
- che l'orario di lavoro era organizzato su tre turni, 7.00-14.00, 14.00-21.00, 21.00-7.00, con una flessibilità oraria, sia in entrata che in uscita, di 30 minuti;
- che doveva presentarsi in reparto all'inizio del turno indossando la divisa, per cui la sua vestizione e lo scambio delle consegne dovevano avvenire in tempo precedente all'inizio vero
e proprio del turno;
- che parimenti non poteva abbandonare il reparto prima del termine del turno, sicché le operazioni di scambio consegne, svestizione della divisa e vestizione degli indumenti privati possono avvenire solo dopo il termine del turno stesso;
- che l'azienda sanitaria reggina nel proprio regolamento delle presenze del 6.9.2016 al punto
1.7 (doc.2 fascicolo di parte) aveva previsto per il personale che doveva indossare una divisa il diritto a godere di un'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti, prima e dopo, per la rispettiva vestizione e svestizione;
- che anche il C.C.N.L. 2016-18 del 21 maggio 2018 (doc.3 fascicolo di parte), al suo articolo
27 co.12 prevedeva un periodo di 15 minuti da considerarsi tempo lavorato per svolgere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, fatti salvi gli accordi di maggior favore in essere: disposizione, quest'ultima, confermata dall'art. 43 co.12 C.C.N.L. 19-21
(doc. 11 fascicolo di parte);
2
- che dall'1.10.2016 l' ha introdotto, giusta nota prot. 45536/CS del 20.9.2016 (doc. 4 CP_1
fascicolo di parte), il sistema di rilevazione automatica delle presenze, pur continuando a mantenere in vita per un certo periodo - talvolta unitamente a questo, altre volte in via esclusiva - il vecchio sistema di rilevazione attraverso la sottoscrizione del foglio firma;
- che l'apparecchiatura elettronica presso cui vidimare il badge magnetico era situata all'ingresso della struttura sanitaria;
- che, quindi, nel caso di suo utilizzo si doveva vidimare il badge magnetico
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