Trib. Catania, sentenza 29/05/2024, n. 2658
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai signori Magistrati:
1. dott. M E
Presidente
2. dott. I M E C B Giudice rel. est.
3. dott. R V Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di cui al procedimento n.
12907/2023 R.G.;
ritenuto che, con il ricorso introduttivo, al Giudice trasmesso in data 18/4/2023 chiede - in CP_1
revisione delle statuizioni rese dal Tribunale di Catania con la
sentenza n. 4723 in data 30/11/2018 di cessazione effetti civili del matrimonio concluso con con la Parte_1
quale è stato imposto “l'obbligo per il signor di CP_1
versare alla signora a titolo di mantenimento della Pt_1
1
figlia , allora di dodici anni, la somma mensile di euro Per_1
280,00 oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie” –
“autorizzare il sig. a versare direttamente alla CP_1
figlia , già maggiorenne, l'assegno Controparte_2
mensile dovuto per il suo mantenimento oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie” orbene, basterà rammentare che è assolutamente costante insegnamento nomofilattico della Corte di Cassazione, peraltro recentissimamente ribadito, che “Giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in
mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto”
(Cass., 11/11/2013, n. 25300). Va qui dunque riaffermato che, sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente
dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non
economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di
mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno
l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio
ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c., a nulla rilevando in contrario, diversamente da quanto