Trib. Prato, sentenza 02/01/2025, n. 1

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Prato, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Prato
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore
dott. Enrico Capanna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2481/2023 tra le parti:
RICORRENTE cf CP_1 C.F._1

- difesa: avv. FORESTIERI CLAUDIO, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO cf contumace CP_2 C.F._3

e con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: modifica condizioni di divorzio e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti
Pagina 1 di 7 Per parte ricorrente: “In conclusione chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, compiute tutte le attività previste dalla legge anche d'ufficio e senza ritardo ai sensi dell'art. 473 bis n°15 ss c.p.c.
e ridotti, comunque, i termini previsti dalla legge, previa comparizione delle parti, DISPONGA nelle more dell'espletamento dell'accertamento peritale, in via provvisoria ed urgente, Per_ Per_ l'affidamento esclusivo dei minori , e alla madre e, solo dopo l'espletamento di Per_3 una consulenza tecnica psicologica, disciplinare il diritto di visita del padre, presso la dimora indicata dalla madre, alla presenza di persona di sua fiducia;
disporre altresì, in via provvisoria ed urgente, in considerazione che la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa, di porre a carico del padre che svolge attività di imbianchino, un assegno pari ad euro 1.000,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie secondo elenco e modalità previste dal Protocollo in essere presso il

Tribunale di Prato. Si chiede altresì all'Ill.mo Tribunale adito di autorizzare l'iscrizione dei figli minori alla scuola pubblica più vicina alla dimora della ricorrente.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 4.12.2024.”

Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha adito l'intestato Tribunale CP_1 chiedendo di disporre in via d'urgenza l'affidamento esclusivo dei figli minori, , Per_1 nato il [...], nata il [...], , nato il [...] dall'unione con Per_2 Per_3
CP_2
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto (1) che il coniuge fin dall'inizio della loro relazione sentimentale, aveva atteggiamenti minacciosi ed aggressivi nei confronti della stessa a causa della sua forte gelosia;
(2) che tali episodi si sono verificati sempre alla presenza dei figli minori e dei nonni paterni con loro conviventi;
(3) che a seguito di tali comportamenti la ricorrente ha sporto più volte denuncia-querela;
(4) che alla luce di tale situazione appare urgente porre una regolamentazione a tutela degli interessi dei minori soggetti ai continui episodi di violenza perpetrati nei confronti della ricorrente.
Ha chiesto, pertanto, che il Tribunale disponesse l'affidamento esclusivo dei figli minori nonché la previsione dell'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei medesimi versando alla madre la somma di euro 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, rimanendo così CP_2 contumace.
Pagina 2 di 7
Sentita la ricorrente all'udienza del 17.1.2024, esaminati i documenti richiesti all'esito dell'udienza medesima, con ordinanza dell'8.2.2024 il giudice delegato ha disposto
l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre, nulla sul diritto di visita, atteso che il convenuto è stato raggiunto da un'ordinanza cautelare che ha disposto
l'allontanamento del medesimo dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla ricorrente e ai figli minori, l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando alla madre la somma di euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria, il giudice delegato ha chiesto informazioni circa i redditi del convenuto ai sensi dell'art. 213 c.p.c. e ha incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere indagine psico-sociale sul nucleo familiare.
Con ordinanza del 3.7.2024 il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi