Trib. Teramo, sentenza 29/01/2024, n. 56
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 904/2020 promossa da:
BANCA FARMAFACTORING SPA (C.F. 07960110158), in persona dei procuratori speciali p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in Milano, C.so Italia n. 13, giusto mandato in atti
ATTRICE contro
COMUNE DI CELLINO ATTANASIO (C.F. 81000350678), in persona del Sindaco p.t.,
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.03.2020, la società Farmafactoring s.p.a. adiva questo Tribunale al fine di sentir accogliere le conclusioni rassegnate nel predetto atto introduttivo.
All' udienza del 10.09.2020 veniva disposto rinvio al fine di consentire a parte attrice di depositare in via telematica l'avviso di ricevimento della notifica al Comune convenuto dell'atto di citazione, avvenuta con il servizio postale. A tale udienza, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del
Comune di Cellino Attanasio e venivano concessi i termini di cui all' art. 183 co.6 c.p.c. All'esito, stante la
natura del giudizio, la causa veniva rinvita all'udienza del 14.09.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Detta udienza veniva tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
******
La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, va rilevato come non possa essere posta in discussione la legittimazione attiva della Banca
Farmafactoring s.p.a. nel presente giudizio: com'è noto infatti, in virtù della distinzione fra questioni processuali concernenti la legittimazione ad agire e questioni di merito concernenti la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, la verifica della predetta legittimazione ad agire deve essere effettuata in base alla domanda, ovverosia, al diritto o rapporto sostanziale, così come dedotto in giudizio dall'attore, indipendentemente dalla sua effettiva esistenza. Nel caso di specie, la Banca Farmafactoring
s.p.a. ha dedotto di essere l'attuale titolare del credito oggetto di causa in virtù delle cessioni oggetto della documentazione versata in atti, sì da far ritenere, con sufficiente grado di certezza, la predetta parte attrice legittimata attiva nel presente giudizio.
Passando all'esame del merito processuale, va in linea generale preventivamente rilevato come il creditore, il quale agisca per far accertare l'altrui inadempimento, è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo costituito dall'intervenuto inadempimento (ex multiis Cass. Civ. SS.UU. n.
13533/2001). Nello specifico, la documentazione versata in atti ha
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 904/2020 promossa da:
BANCA FARMAFACTORING SPA (C.F. 07960110158), in persona dei procuratori speciali p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in Milano, C.so Italia n. 13, giusto mandato in atti
ATTRICE contro
COMUNE DI CELLINO ATTANASIO (C.F. 81000350678), in persona del Sindaco p.t.,
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.03.2020, la società Farmafactoring s.p.a. adiva questo Tribunale al fine di sentir accogliere le conclusioni rassegnate nel predetto atto introduttivo.
All' udienza del 10.09.2020 veniva disposto rinvio al fine di consentire a parte attrice di depositare in via telematica l'avviso di ricevimento della notifica al Comune convenuto dell'atto di citazione, avvenuta con il servizio postale. A tale udienza, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del
Comune di Cellino Attanasio e venivano concessi i termini di cui all' art. 183 co.6 c.p.c. All'esito, stante la
natura del giudizio, la causa veniva rinvita all'udienza del 14.09.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Detta udienza veniva tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, va rilevato come non possa essere posta in discussione la legittimazione attiva della Banca
Farmafactoring s.p.a. nel presente giudizio: com'è noto infatti, in virtù della distinzione fra questioni processuali concernenti la legittimazione ad agire e questioni di merito concernenti la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, la verifica della predetta legittimazione ad agire deve essere effettuata in base alla domanda, ovverosia, al diritto o rapporto sostanziale, così come dedotto in giudizio dall'attore, indipendentemente dalla sua effettiva esistenza. Nel caso di specie, la Banca Farmafactoring
s.p.a. ha dedotto di essere l'attuale titolare del credito oggetto di causa in virtù delle cessioni oggetto della documentazione versata in atti, sì da far ritenere, con sufficiente grado di certezza, la predetta parte attrice legittimata attiva nel presente giudizio.
Passando all'esame del merito processuale, va in linea generale preventivamente rilevato come il creditore, il quale agisca per far accertare l'altrui inadempimento, è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo costituito dall'intervenuto inadempimento (ex multiis Cass. Civ. SS.UU. n.
13533/2001). Nello specifico, la documentazione versata in atti ha
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