Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/05/2024, n. 1151

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/05/2024, n. 1151
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 1151
Data del deposito : 9 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 29.1.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 5319 /2022 R.G. promossa da:
IO DI CO, nato a [...], il [...], e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv. Enea e Ruggero Maria PIGRINI e Mario ROMANO, presso cui elettivamente domicilia in via F. Pezzella, n. 19, in S. Maria C.V., come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito – Naspi – Indennità di mancato preavviso
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note sostitutive d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo dell'1.8.2022 l'istante ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per impugnare la richiesta di restituzione n. 16788049 dell'indennità
Naspi n. 2015.944191, fruita per il periodo dal 12/08/2015 al 11/08/2016, per la somma di € 12.212,76 notificatagli in data 03/02/2022, avverso la quale ha esposto di aver presentato in data 23/03/2022 ricorso in via amministrativa innanzi al Comitato Provinciale INPS di Caserta, rimasto senza esito. Ne ha chiesto l'annullamento, con accertamento della legittimità della spettanza della provvigione per come corrisposta, e in via gradata la riduzione dell'importo. Il tutto con il favore delle spese di lite.
In punto di fatto ha premesso: di essere stato assunto dalla società PBA Manufacturing S.p.a. (CE) il 12/10/2000, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, inquadrato come dirigente nel CCNL dirigenti industria dal 01/05/2001 (cfr. lettera di assunzione);
di essere passato, dal 01/06/2008, in seguito ad un trasferimento d'azienda, ex. art. 2112 c.c. alle dipendenze della Tmek Electronic S.p.a. (cfr. lettera di trasferimento ex art. 2112 c.c.);
di essere nuovamente transitato alle dipendenze della Telis s.r.l. a decorrere dal 01/09/2013, conservando la sua qualifica e tutti i diritti precedentemente maturati (cfr. comunicazione passaggio ex art. 2112 c.c.), in seguito alla fusione per incorporazione della Tmek Electronic S.p.a. in TEL.I.S. Telecommunication Integreted Services S.p.a. e di quest'ultima in D.G.M. Development S.r.l. Ha dedotto, quindi, di essere stato licenziato con effetto immediato il 04/08/2015, per via del fallimento della società, senza il riconoscimento del periodo di preavviso di 12 mesi previsto dal CCNL applicato, né della relativa indennità sostitutiva (cfr. lettera di licenziamento), pari alla retribuzione che avrebbe dovuto percepire durante il periodo di preavviso;
di aver richiesto nel frattempo l'indennità NASPI, che gli veniva riconosciuta a decorrere dal 12/08/2015, stante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (cfr. estratto contributivo e modello C2 storico);
di aver presentato, poi, domanda di ammissione al passivo della fallita società datrice, in data 21/03/2016, per una somma complessiva di € 71.163,51 a titolo di differenze retributive e di € 113.459, 96 di cui € 4.769,91 a titolo di retribuzione di agosto 2015, di € 95.957,40 a titolo d'indennità sostitutiva di preavviso e di € 12.732,65 a titolo di T.F.R. (cfr. domanda di ammissione al passivo) e di essere stato ammesso in data 28/09/2016 per una somma di € 60.060,01 in privilegio ex. art. 2751 bis n. 1 c.c., con l'esclusione dei crediti vantati in prededuzione che sarebbero stati oggetto di successivi accertamenti al di fuori del passivo concorsuale. Ha rappresentato di aver a questo punto intimato con lettera del 15/12/2017 al fallimento il pagamento dei crediti esclusi dall'insinuazione al passivo e di aver infine sottoscritto in data 15/07/2019 un accordo conciliativo con parte datoriale, con il quale gli veniva riconosciuto il minor importo lordo di € 28.500,00 a titolo d'indennità sostitutiva di
preavviso, a saldo e stralcio della maggior somma realmente spettante di € 95.957,40, oltre contribuzione e T.F.R., a fronte della rinunzia di tutti i diritti connessi al rapporto di lavoro (cfr., verbale di conciliazione in sede sindacale).
In diritto ha censurato la generica ed insufficiente motivazione del provvedimento d'indebito;
ha argomentato circa il possesso di tutti i requisiti di legge per fruire della provvigione richiesta per il periodo in questione, avendo egli cessato involontariamente l'attività lavorativa e, richiamando giurisprudenza sul punto, ha rimarcato la natura meramente obbligatoria dell'indennità di mancato preavviso, riconosciutagli solo parzialmente e a seguito di accordo in sede sindacale, come tale non in grado di incidere sulla risoluzione del rapporto e nemmeno idonea a determinare il differimento del godimento dell'indennità di disoccupazione, essendosi comunque il lavoratore trovato in stato di bisogno al momento della cessazione dell'impiego. In subordine, ha rappresentato che la restituzione non dovrebbe riguardare l'intero importo chiesto, corrispondente alle dodici mensilità di mancato preavviso, bensì dovrebbe al più operare per una cifra ridotta, avendo egli percepito una la somma inferiore di € 28.500,00 rispetto a quella spettante, corrispondente a soli 108 giorni di preavviso.
Il 15.1.2024 si è costituito in giudizio il convenuto Ente Previdenziale, impugnando e contestando le ragioni di controparte con svariate argomentazioni in diritto, in particolare sottolineando la natura retributiva dell'indennità di mancato preavviso, che è incompatibile per ciò solo con la Naspi, indipendentemente dall'importo corrisposto e dalle tempistiche ritardate di erogazione. Infatti, ha difeso la legittimità del proprio operato, evidenziando che il datore di lavoro Telis S.r.l. in liquidazione aveva comunicato in un secondo momento all'Istituto, tramite i flussi contributivi retributivi Uniemens, il godimento di un periodo di preavviso di 53 settimane dal 05.08.2015 al 04.08.2016 (12 mesi) con una retribuzione imponibile denunciata di € 28.500,00;
che, pertanto, la fruizione della Naspi era stata correttamente differita al termine del preavviso, nel rispetto del dato normativo sul punto, e posta in decadenza a far data dal 27.12.2016, quando il ricorrente è stato assunto con un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della RAY TECHNOLOGY S.r.l., codice fiscale 02526290602. Su queste premesse, ha chiesto la reiezione della domanda in quanto destituita di fondamento, vinte le spese.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa – involgente questioni di mero diritto - viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi.
La cd. NAspI è una prestazione economica introdotta dal d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22, istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° maggio 2015 (in precedenza ASPI, introdotta dalla l. n. 92/2012 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2013) che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali;
è dunque una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione. Ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 22/2015, la NAspI (nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego) è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012. La domanda amministrativa va proposta entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso in esame, dall'estratto contributivo prodotto in atti (cfr. alleg. al ricorso), nei quattro anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione risultano 212 settimane di contribuzione;
del pari, nell'anno solare (il 2014) precedente a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione il
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