Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 9
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

RG 11870/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022);
preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);

Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE

In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1
nella causa di cui al RG n. 11870/2023 promossa da:
GR FS s.c.a.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Martorelli e Leila Indellicati
Mechim;

attrice contro

ED s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.to Maurizio Borin;
convenuta
avente ad oggetto: contratto di appalto, pagamento del corrispettivo
all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 17.12.2024 ore

8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui GR FS s.c.a.r.l. citava in giudizio ED s.r.l. in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3204/2023 con cui era stata condannata
a pagare la somma di € 67.916,66 oltre interessi di mora e spese di lite, a titolo di pagamento del saldo del corrispettivo per i lavori edili che la convenuta aveva realizzato nel 2022 in subappalto nei cantieri siti in Torino, via Giordano Bruno nn. 53-55-57, via Coppino, n. 138/-10 e Corso
GI nn. 185-187-189, rappresentando: 1) di aver interrotto i rapporti con la convenuta in data 6 maggio 2022 per mancanza del DURC aggiornato, avendo invece regolarmente pagato i lavori precedentemente eseguiti da ED;
2) che le prestazioni oggetto della domanda monitoria non sono state mai eseguite (alcune, addirittura, sarebbero successive all'interruzione dei rapporti), non essendo state confermate da rapportini di cantiere che giornalmente l'opponente avrebbe dovuto sottoscrivere;

- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui ED s.r.l. chiedeva il rigetto dell'avversaria opposizione rilevando: 1) di aver terminato di lavorare nel mese di marzo 2022 nel cantiere di GI, nel mese di maggio inoltrato 2022 nel cantiere di via Coppino e nel mese di giugno nel cantiere di via Giordano Bruno;
2) che i lavori fatturati sono stati effettivamente
2
eseguiti con applicazione dei tariffari concordati fra le parti (doc. n. 3 di parte attrice);
3) che mai le fu comunicata l'interruzione dei rapporti in data 06.05.2022;
4) che le contestazione dell'opponente sono del tutto generiche;

- rilevato che non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e che è stata eseguita istruttoria orale e una Ctu in materia edile a cura del geometra Marco Colombo, all'esito della quale il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 17.12.2024 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;

RITENUTO
- che l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata;

- che al riguardo vanno disattese alcune argomentazioni preliminari sviluppate dalla difesa dell'opponente;

- che, in particolare, non può essere condiviso l'assunto secondo cui la convenuta potrebbe provare l'esecuzione dei lavori solamente producendo i rapportini di cantiere sottoscritti dall'opponente, posto che il rapportino è solo una delle possibili fonti di prova (che in pratica varrebbe come confessione) insieme a tutte le altre consentite dall'ordinamento (quali, ad esempio, le testimonianze e le fotografie) e posto che il ragionamento dell'opponente porterebbe alla conclusione paradossale per cui il rifiuto di GR FS a sottoscrivere i rapportini comporterebbe il venire meno del diritto al corrispettivo spettante a ED anche in relazione ad opere effettivamente eseguite;

- che, in secondo luogo, non è assolutamente condivisibile l'assunto dell'opponente (memoria n.
1) secondo cui ED avrebbe ammesso di aver terminato i lavori nei vari cantieri in data
06.05.2022 posto che ED ha in realtà affermato di aver proseguito i lavori in 2 dei 3 cantieri oggetto di causa (via Bruno e via Coppino) anche in data successiva, negando pure di aver mai ricevuto l'intimazione di abbandonare i suddetti cantieri;

- che, in tal senso, l'interpretazione attorea della email spedita da ED di cui al doc. n.13 della convenuta è del tutto arbitraria, posto che a luglio 2022 ED ha semplicemente lamentato il mancato pagamento di lavori finiti nel mese di maggio, senza indicazione specifica né dei lavori né del giorno del mese di maggio, utilizzando, dunque, un'espressione generica, e soprattutto senza prendere espressa posizione sul fatto dedotto dall'opponente, ovvero che dal 06.05.2022
ED non avrebbe più svolto alcuna lavorazione;

3
- che, in terzo luogo, va detto che non vi è prova documentale dell'allontanamento dai cantieri della convenuta, posto che il doc. n. 27 di parte attrice è una dichiarazione del DL AR del
(solo) cantiere di via Bruno che afferma di non aver più visto in cantiere ED a partire dal
06.05.2022, il che non costituisce prova scritta della comunicazione dell'allontanamento del cantiere di ED, né prova del fatto che ED non abbia più lavorato dopo la predetta data;

- che, fatte queste premesse, a fronte della contestazione svolta dall'opponente circa la mancata esecuzione delle prestazioni analiticamente dedotte da ED nelle varie fatture azionate in sede monitoria in relazione ai 3 cantieri oggetto di causa, il Tribunale ha esperito istruttoria orale, che ha sostanzialmente confermato l'esecuzione delle prestazioni da parte di ED nelle tempistiche dalla stessa convenuta indicate, implicanti anche prestazioni eseguite dopo il
06.05.2022;

- che al riguardo va detto che in sede di interpello il legale rappresentante di GR FS
(ON) ha confermato che le fotografie prodotte da ED attestanti (secondo la convenuta) i lavori da lei eseguiti sono effettivamente pertenenti ai cantieri oggetto di causa
(capo 5) e che le foto e i video di cui ai doc. da 21 a 27 di parte convenuta ritraggono i lavori eseguiti da ED, per quanto secondo l'interrogato siano già stati pagati in quanto eseguiti prima del 06.05.2022, così come sarebbero già stati pagati i lavori indicati da ED nei suoi doc. 8 e 9
(alla base di due fatture emesse dal valore di quasi € 45.000,00), di cui pertanto ha riconosciuto
l'esecuzione da parte di ED con piena efficacia confessoria;

- che, invece, il teste AR (DL presso il cantiere di via Giordano Bruno) ha dichiarato: di aver detto all'opponente (e non all'opposta) che ED non sarebbe più potuta venire in cantiere dal
05.05.2022;
di non aver allora più visto ED in cantiere, anche se lui si recava in cantiere solo periodicamente dovendone gestire anche altri;
3) che i lavori allegati da ED sono stati effettivamente fatti da ED, pur non sapendo indicare le date con precisione;

- che il teste OR (che ha fornito i ponteggi ad entrambe le parti per entrambi i cantieri) ha dichiarato: che ED ha terminato i lavori nel cantiere di via Bruno in data 10.06.2022 essendo lui stato personalmente presente allo smontaggio del ponteggio;
che le foto prodotte da ED rappresentano i lavori da lei effettuati nei 3 cantieri oggetto di causa;
che dopo l'asserito allontanamento di ED dai cantieri, questa ha in realtà proseguito a lavorare in via Bruno e via
Coppino;
di aver partecipato in data 08.07.2022 ad un incontro con il legale rappresentante dell'opponente (ON) ed il responsabile della convenuta LC in cui il primo disse che
4
avrebbe pagato le fatture al secondo, per un importo di circa € 60.000,00 (il teste non è stato in grado di indicare la cifra esatta ma ha riconosciuto il doc. n. 39 di parte convenuta come scritto da
ON, fatto del resto ammesso dallo stesso Ramondeti, indicando nella cifra scritta di €
69.208 il credito di ED verso l'opponente), essendosi ED pure resa disponibile a praticare uno sconto di € 10.000,00 pur di chiudere i conti;
che in data 10.06.2022 in sua presenta ED ha terminato le
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