Trib. Monza, sentenza 19/03/2024, n. 944
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 447/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
Intesa Immobiliare s.r.l. unipersonale (C.F. 05964800964) e AR IO
(C.F. [...]), con il patrocinio degli avv. Claudio Defilippi e
Gianna Sammicheli, giusta procura in atti
OPPONENTI
E
Intesa OL S.p.A. (C.F. 00799960158), rappresentata da UM LY
S.p.A. (C.F. 10311000961), con il patrocinio dell'avv. LE LO, presso cui è stato eletto domicilio in Monza, via Durini n. 11, giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: 140038 - mutuo
CONCLUSIONI delle parti:
Per Intesa Immobiliare s.r.l. unipersonale e AR IO (come da nota scritta depositata in data 05.12.2023):
In ossequio al provvedimento con cui è stata disposta la trattazione cartolare dell'udienza in epigrafe, parte opponente, preliminarmente dichiarando di non accettare alcun contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, reitarata ogni domanda ed eccezione, si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e alle memorie ex art 183 cpc depositate in atti e che qui si intendono integralmente trascritte ed insiste sulle eccezioni preliminari e sulle istanze istruttorie in particoalre modo alla luce dei principi espressi medio tempore dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite n. 9479 depositata del 6 aprile 2023, tenuto conto del contratto di fideiussione e delle clausole ivi contenute - dalla numero 1 alla numero 16 e l'intera sintesi allegata - nonché di quelle contenute nel contratto di mutuo e delle considerazioni espresse anche dalla giurisprudenza europea sulla
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
qualità di consumatore del fideiussore. Da ultimo chiede di tenere conto anche di quanto espresso da questo stesso Tribunale, negli ultimi giorni, in merito al contratto di mutuo fondiario ed alla necessità di sospensione anche in tal caso proprio in virtù della Sentenza delle Sezioni Unite, come da allegato. E pertanto così precisa le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via preliminare:
- previa rimessione in mediazione,
- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo impugnato per inesistenza di legittimazione, interesse ad agire e titolarità del credito nonché per inesistenza di valida procura alle liti;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione azionata, anche alla luce dei principi espressi dalla Sentenza delle Sezioni Unite 9479/23 e della giurisprudenza comunitaria in materia;
nel merito:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, illegittimo e ingiusto, e non sussistendo i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del titolo azionato;
sempre nel merito:
- dichiarare inesistenti e non dovute le ragioni creditorie dell'opposta per i motivi esposti in narrativa;
in via istruttoria:
- si formula istanza di CTU contabile da porsi a carico di controparte e solo in subordine a carico di entrambe, al fine di: accertare la presenza di interessi usurari, ultralegali, anatocistici, omessa indicazione dell'ISC.;
commissioni massimo scoperto, - verificare se il tasso di interesse effettivo sia superiore a quello nominale;
determinare l'effettivo rapporto debito – credito tra le parti e ogni clausola abusiva anche alla luce della setentenza delle Sezioni Unite n. 9479/23.
- si formula altresì i stanza di esibizione ex art. 210 -213 cpc in ordine a: 1) - documenti di sintesi, e/o le comunicazioni periodiche e/o gli estratti conto mensili
e gli scalari trimestrali sin dalla nascita del rapporto stesso e fin quando ne reclama il saldo finale con il relativo invio all'opponente;
2) tutti i documenti legittimanti il credito. 3) la perizia di stima effettuata dalla banca sull'immobile oggetto di ipoteca.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Per Intesa OL S.p.A. rappresentata da UM LY S.p.A. (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 01.12.2023): Voglia l'adito Giudice, ogni contraria istanza, sia istruttoria che di merito, eccezione e deduzione respinta;
emesse tutte le declaratorie del caso, così statuire:
1. In via principale, nel merito: rigettare l'opposizione proposta perché infondata sia in fatto che in diritto, e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 4433/2021, emesso da codesto Giudice in data 17.11.2021, per il pagamento in favore della Banca esponente della somma complessiva di Euro
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
428.538,20.-, oltre interessi e spese come nello stesso indicati, assolvendo pertanto la società comparente da ogni pretesa di controparte;
2. se del caso condannare, sempre con sentenza provvisoriamente esecutiva, la società opponente a pagare in favore della Intesa OL S.p.A. tutte le somme di cui sub. 1, oltre accessori di interessi indicati nel decreto ingiuntivo opposto, di spese, il costo della sua registrazione, le spese successive occorrende nonché spese generali e oneri fiscali per I.V.A. e C.P.A.
3. Col favore delle spese e compensi del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di Intesa OL S.p.A. rappresentata da UM LY S.p.A., è stato ingiunto a Intesa Immobiliare s.r.l. unipersonale e AR IO, la prima quale debitrice principale ed il secondo quale garante, il pagamento della somma di euro 428.538,20, oltre interessi, a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni relative al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 22 febbraio 2008. Con l'atto di citazione in opposizione, Intesa Immobiliare s.r.l. unipersonale e AR IO ha eccepito che: - non era stata fornita prova dell'esistenza della legittimazione attiva con conseguente insussistenza dello ius postulandi in capo al difensore;
- che la domanda di controparte era improcedibile per non essere stata essa preceduta dalla mediazione obbligatoria;
- che erano insussistenti i presupposti per poter utilizzare il procedimento di ingiunzione;
- il mutuo era nullo per violazione dell'art. 38 TUB e della delibera CICR del 22 aprile 1995;
- era stata violata la disciplina in tema di usura;
- il piano di ammortamento alla francese occultava un fenomeno anatocistico e rendeva indeterminato il tasso di interesse;
- il mutuo doveva considerarsi nullo in caso di mancata o scorretta indicazione dell'ISC;
- la fideiussione prestata da AR IO era nulla per violazione della disciplina sulla concorrenza.
Premesso quanto sopra, gli opponenti hanno domandato revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Intesa OL S.p.A., rappresentata da UM LY S.p.A., ha domandato il rigetto dell'opposizione e comunque la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo ingiunto.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
Sulle eccezioni preliminari
I. La difesa degli opponenti ha sollevato l'eccezione relativa alla mancata iscrizione di UM LY S.p.A. all'albo degli intermediari finanziari per la prima volta in comparsa conclusionale, a pagina 9, sulla scorta delle risultanze nell'albo in esame, che, diversamente da quanto dedotto, non è stato allegato neppure all'atto in questione. L'art. 106, comma 1, D. Lgs. n. 385/1993 prevede quanto segue:
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
“
1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma
3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca
d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico”. A sua volta, l'art. 2 comma 6, della L. n. 130/1999, contenente disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, stabilisce che “i servizi indicati nel comma 3, lettera
c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”;
i servizi in questione sono quelli di “riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”. Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. sono dunque soggetti, diversi dalle banche, che esercitano in via professionale, nei confronti del pubblico, le attività previste dal suddetto art. 106, innanzi riportato per intero, ovvero quella di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi della L. n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing).
Nella specie, tuttavia, non si discute di alcuna delle ipotesi innanzi indicate.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 447/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
Intesa Immobiliare s.r.l. unipersonale (C.F. 05964800964) e AR IO
(C.F. [...]), con il patrocinio degli avv. Claudio Defilippi e
Gianna Sammicheli, giusta procura in atti
OPPONENTI
E
Intesa OL S.p.A. (C.F. 00799960158), rappresentata da UM LY
S.p.A. (C.F. 10311000961), con il patrocinio dell'avv. LE LO, presso cui è stato eletto domicilio in Monza, via Durini n. 11, giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: 140038 - mutuo
CONCLUSIONI delle parti:
Per Intesa Immobiliare s.r.l. unipersonale e AR IO (come da nota scritta depositata in data 05.12.2023):
In ossequio al provvedimento con cui è stata disposta la trattazione cartolare dell'udienza in epigrafe, parte opponente, preliminarmente dichiarando di non accettare alcun contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, reitarata ogni domanda ed eccezione, si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e alle memorie ex art 183 cpc depositate in atti e che qui si intendono integralmente trascritte ed insiste sulle eccezioni preliminari e sulle istanze istruttorie in particoalre modo alla luce dei principi espressi medio tempore dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite n. 9479 depositata del 6 aprile 2023, tenuto conto del contratto di fideiussione e delle clausole ivi contenute - dalla numero 1 alla numero 16 e l'intera sintesi allegata - nonché di quelle contenute nel contratto di mutuo e delle considerazioni espresse anche dalla giurisprudenza europea sulla
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
qualità di consumatore del fideiussore. Da ultimo chiede di tenere conto anche di quanto espresso da questo stesso Tribunale, negli ultimi giorni, in merito al contratto di mutuo fondiario ed alla necessità di sospensione anche in tal caso proprio in virtù della Sentenza delle Sezioni Unite, come da allegato. E pertanto così precisa le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via preliminare:
- previa rimessione in mediazione,
- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo impugnato per inesistenza di legittimazione, interesse ad agire e titolarità del credito nonché per inesistenza di valida procura alle liti;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione azionata, anche alla luce dei principi espressi dalla Sentenza delle Sezioni Unite 9479/23 e della giurisprudenza comunitaria in materia;
nel merito:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, illegittimo e ingiusto, e non sussistendo i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del titolo azionato;
sempre nel merito:
- dichiarare inesistenti e non dovute le ragioni creditorie dell'opposta per i motivi esposti in narrativa;
in via istruttoria:
- si formula istanza di CTU contabile da porsi a carico di controparte e solo in subordine a carico di entrambe, al fine di: accertare la presenza di interessi usurari, ultralegali, anatocistici, omessa indicazione dell'ISC.;
commissioni massimo scoperto, - verificare se il tasso di interesse effettivo sia superiore a quello nominale;
determinare l'effettivo rapporto debito – credito tra le parti e ogni clausola abusiva anche alla luce della setentenza delle Sezioni Unite n. 9479/23.
- si formula altresì i stanza di esibizione ex art. 210 -213 cpc in ordine a: 1) - documenti di sintesi, e/o le comunicazioni periodiche e/o gli estratti conto mensili
e gli scalari trimestrali sin dalla nascita del rapporto stesso e fin quando ne reclama il saldo finale con il relativo invio all'opponente;
2) tutti i documenti legittimanti il credito. 3) la perizia di stima effettuata dalla banca sull'immobile oggetto di ipoteca.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Per Intesa OL S.p.A. rappresentata da UM LY S.p.A. (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 01.12.2023): Voglia l'adito Giudice, ogni contraria istanza, sia istruttoria che di merito, eccezione e deduzione respinta;
emesse tutte le declaratorie del caso, così statuire:
1. In via principale, nel merito: rigettare l'opposizione proposta perché infondata sia in fatto che in diritto, e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 4433/2021, emesso da codesto Giudice in data 17.11.2021, per il pagamento in favore della Banca esponente della somma complessiva di Euro
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
428.538,20.-, oltre interessi e spese come nello stesso indicati, assolvendo pertanto la società comparente da ogni pretesa di controparte;
2. se del caso condannare, sempre con sentenza provvisoriamente esecutiva, la società opponente a pagare in favore della Intesa OL S.p.A. tutte le somme di cui sub. 1, oltre accessori di interessi indicati nel decreto ingiuntivo opposto, di spese, il costo della sua registrazione, le spese successive occorrende nonché spese generali e oneri fiscali per I.V.A. e C.P.A.
3. Col favore delle spese e compensi del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di Intesa OL S.p.A. rappresentata da UM LY S.p.A., è stato ingiunto a Intesa Immobiliare s.r.l. unipersonale e AR IO, la prima quale debitrice principale ed il secondo quale garante, il pagamento della somma di euro 428.538,20, oltre interessi, a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni relative al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 22 febbraio 2008. Con l'atto di citazione in opposizione, Intesa Immobiliare s.r.l. unipersonale e AR IO ha eccepito che: - non era stata fornita prova dell'esistenza della legittimazione attiva con conseguente insussistenza dello ius postulandi in capo al difensore;
- che la domanda di controparte era improcedibile per non essere stata essa preceduta dalla mediazione obbligatoria;
- che erano insussistenti i presupposti per poter utilizzare il procedimento di ingiunzione;
- il mutuo era nullo per violazione dell'art. 38 TUB e della delibera CICR del 22 aprile 1995;
- era stata violata la disciplina in tema di usura;
- il piano di ammortamento alla francese occultava un fenomeno anatocistico e rendeva indeterminato il tasso di interesse;
- il mutuo doveva considerarsi nullo in caso di mancata o scorretta indicazione dell'ISC;
- la fideiussione prestata da AR IO era nulla per violazione della disciplina sulla concorrenza.
Premesso quanto sopra, gli opponenti hanno domandato revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Intesa OL S.p.A., rappresentata da UM LY S.p.A., ha domandato il rigetto dell'opposizione e comunque la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo ingiunto.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
Sulle eccezioni preliminari
I. La difesa degli opponenti ha sollevato l'eccezione relativa alla mancata iscrizione di UM LY S.p.A. all'albo degli intermediari finanziari per la prima volta in comparsa conclusionale, a pagina 9, sulla scorta delle risultanze nell'albo in esame, che, diversamente da quanto dedotto, non è stato allegato neppure all'atto in questione. L'art. 106, comma 1, D. Lgs. n. 385/1993 prevede quanto segue:
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
“
1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma
3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca
d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico”. A sua volta, l'art. 2 comma 6, della L. n. 130/1999, contenente disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, stabilisce che “i servizi indicati nel comma 3, lettera
c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”;
i servizi in questione sono quelli di “riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”. Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. sono dunque soggetti, diversi dalle banche, che esercitano in via professionale, nei confronti del pubblico, le attività previste dal suddetto art. 106, innanzi riportato per intero, ovvero quella di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi della L. n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing).
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