Trib. Genova, sentenza 03/12/2024, n. 3165
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Testo completo
Causa n. 2348 /2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Civile Stranieri
Riunito in Camera di consiglio del 26.11.24 in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente
Paola Bozzo Costa Giudice relatore
Daniela Di Sarno Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa n. R.G. 2348 / 2024
avente ad oggetto: l'impugnazione avverso il diniego del Questore di GENOVA
dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”
promossa da:
in atti generalizzato - Avv. PERRI FEDERICA Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in
data 13.12.2022 dal Questore di Genova a seguito di istanza di riconoscimento della
protezione speciale formalizzata dal ricorrente in questura in data 17.05.2022.
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Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Torino/Genova ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il permesso di soggiorno
per protezione speciale, esprimendo parere contrario (senza riportarne in sintesi i
motivi), comunicato al ricorrente ex art. 10 bis legge 241/90 il 29.9.22 (ed il 17.11.22)
senza riscontro, ritenuta la natura obbligatoria e vincolante della decisione della CT ed
avendo ritenuto di non avere alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine
al rilascio di un permesso di soggiorno, esclusi comunque elementi valutabili ai sensi
dell'art. 5 TUI..
La Commissione - con il parere del 6.9.22 prodotto agli atti del giudizio dal CP_1
con la sua costituzione - ha basato la propria valutazione negativa sui documenti
allegati dal richiedente, sinteticamente richiamati, senza specificazione, come segue:”
documentazione trasmessa dalla Questura di Genova”, avendo ritenuto non sussistenti i
presupposti di cui all'art. 8 CEDU, “in virtù dell'esiguità dei legami familiari in Italia e
della presenza di tali legami nel Pese di origine”, considerata altresì la brevità del soggiorno
in Italia e l'assenza di particolari forme di radicamento sul T.N..
Il ricorso si fonda - in fatto - sull'essere il richiedente un giovane cittadino albanese
proveniente da una numerosa famiglia costituita dai genitori, due fratelli ed una
sorella;
sull'essere orfano di padre dal 2007, avendo una famiglia di origine
attualmente composta dalla madre ( nata in [...] il [...]), due CP_2
fratelli ( nato in [...] il [...] e nato in [...] il Persona_1 Persona_2
05.09.1994) ed una sorella ( nata in [...] il [...]);
sull'essere Persona_3
venuto spesso a Genova nel corso degli anni in visita ai fratelli ( e ), Per_1 Per_2
entrambi regolarmente soggiornanti sul T.N. da diversi anni ( è titolare di Per_1
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, mentre è titolare di un Per_2
permesso di soggiorno per protezione speciale domandato direttamente alla Questura
scaduto al 10.01.2024 e regolarmente “rinnovato” con kit postale per la procedura di
conversione in motivi di lavoro);
sull'avere -in Albania- la madre e la sorella ;
Per_3
sull'essersi definitivamente stabilito in Italia nel febbraio del 2022, avendo vissuto per
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un primo periodo presso uno zio a Genova in Via Ferro n. 3/6 per poi trasferirsi presso
l'appartamento acquistato dal fratello in Via Vittorio Leonardi n. 7/4, dove Per_1
attualmente vive con i fratelli e ed anche con la sorella e la madre che li Per_1 Per_2
hanno raggiunti ed hanno in corso le pratiche per regolarizzarsi sul TN (la sorella con
PDS ex art. 31 TUI), avendo quindi in Italia tutti i propri familiari;
sull'avere reperito -
appena ottenuto il C.F., il 15.11.2022 - regolare contratto di lavoro di apprendistato
professionalizzante presso la ditta edile di Perparim Doci con scadenza al 31.10.2025,
avendo, da allora, percepito e dichiarato regolare reddito (fino a guadagnare nel 2023
circa 20.000 euro).
Il ricorrente, lamenta quindi – in diritto - la violazione dell' art.19 TUI avendo tutta la
famiglia presente in Italia, oltre alla violazione del proprio diritto di difesa non avendo
avuto conoscenza dei motivi del parere contrario;
invoca la sospensiva dell'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato concludendo perché il tribunale voglia "
annullare il provvedimento di diniego della protezione speciale emesso dal Questore della
Provincia di Genova datato 13.12.2022 e notificato al difensore a mezzo pec in data 16.02.2024
nonché ogni altro atto presupposto e/o preparatorio, connesso e/o conseguente accertando e
dichiarando che se egli fosse costretto a rientrare nel proprio Paese di origine verrebbe leso il suo
diritto alla vita privata e familiare come stabilito dall'art 19 c 1.1 del D.L.vo 286/98, e
riconoscergli dunque un permesso per protezione speciale convertibile in motivi di lavoro. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA come di legge, con distrazione a favore del
difensore.”
A riscontro della domanda, oltre agli atti della fase amministrativa e precedenti di
merito a conforto, il ricorrente risulta aver prodotto la seguente documentazione: il
passaporto albanese rilasciato il 17.1.22;
il certificato di stato di famiglia tradotto e
legalizzato alla data del 11.1.22 dal quale si evince la composizione attuale della
famiglia (madre del ricorrente vedova, una sorella, , e due fratelli CP_2 Per_3 Per_1
e );
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro del fratello (ndr., Per_2 Per_1
scadente al 5.10.24);
il permesso di soggiorno per protezione speciale del fratello
(scaduto il 10.1.24 con ricevuta per conversione motivi lavoro);
l' atto del 20.3.23 Per_2
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di compravendita immobile in Genova V.Vittorio Leonardi 7/4 da parte di Persona_1
l' istanza PDS pds di (ndr. madre), con passaporto;
il decreto del T. Min. CP_2
Genova del 15.1.24 di autorizzazione a permanere in Italia per assistere prole minore ex
art. 31 TUI per (ndr., sorella) fino al 15.7.25 e relativi passaporti;
il codice Persona_3
fiscale rilasciato il 17.5.22;
il contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante
con di dal 15.11.22 al 31.10.25 e relativo unilav del CP_3 Controparte_4
14.11.22;
2 buste paga 2022 (novembre-dicembre);
12 buste paga 2023 (imponibile in
euro 20.222);
1 busta paga di gennaio 2024;
Cud 2023 (redditi lavoro 2022 con CP_3
euro 2.594);
Cud 2024 (redditi lavoro 2023 con euro 20.222).
[...] CP_3
Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera parte
del 15.03.2024, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato ed è stata fissata udienza.
Nelle more del giudizio (il 15.10.24), si è costituita parte convenuta contestando il
merito della domanda, aderendo alle considerazioni della Commissione e richiamando
la normativa di riferimento.
Il ha ritenuto che dal ricorso non emerga alcuna indicazione per la quale il CP_1
ricorrente sia a rischio di subire inumani trattamenti in Albania. Ha ricordato che la
anche la Corte EDU (richiamato precedente del 2022 in Alleleh e altri v. Norvegia n.
569/2020) ha sempre valutato con sfavore percorsi di integrazione avviati e consolidati
in un periodo in cui la permanenza è irregolare o precaria, perché, in linea di principio,
tali legami non ricevono tutela in quanto non integrano il concetto di “vita privata e
familiare” sviluppata nel paese ospite ai sensi dell'art. 8 CEDU, tranne nel caso in cui
ricorrano “circostanze eccezionali”, che ha escluso vi fossero nel caso in esame, non
potendo la sola presenza dei familiari