Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/11/2024, n. 1133

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/11/2024, n. 1133
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 1133
Data del deposito : 18 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3152/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3152/2023 R.G. promossa da
PIOVANI ASCENSORI S.R.L., C.F. e P. IVA 00151630357, con sede
a Reggio Emilia, Via F. Chiloni n. 21/B, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Mirco Bonini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Fontanelli n. 3
- attrice - contro
NE FE, C.F. [...], nato a [...]
(SA) il 21 dicembre 2003;
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Avagliano come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia (SA), Via Matteo Ripa n.
33
- convenuto - con la chiamata in causa di
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., succursale italiana, C.F. e P. IVA 06862150155, con sede in Milano, Corso
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Giacomo Matteotti n. 10, in persona del procuratore speciale dott.
Alberto Luigi Maroni;
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Ferraguto e Luciana
Cipolla come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano,
Via Correggio n. 43
- terza chiamata -
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE: voglia il Tribunale adito:
- Accertare e dichiarare che il versamento della somma di € 9.800,00 sul c.c. n. 010001274018 (acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.A., con succursale a Milano in Corso Matteotti n. 10) da parte di VA Ascensori S.r.l. a favore del sig. NE FE integra indebito oggettivo ex. Art. 2033 c.c.;

- condannare il sig. NE FE alla restituzione della predetta somma oltre interessi dovuti al tasso legale decorrenti dal giorno del versamento fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Per PARTE CONVENUTA:
Voglia l'On.le Tribunale di Reggio Emilia in persona del giudice adito, verificati i fatti di cui in premessa, e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi provvedere:


1. IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la tardività della costituzione del terzo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., in quanto avvenuta nel mancato rispetto del termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata, così come previsto dall'art. 281- undecies comma 2 c.p.c., e per l'effetto dichiarare la decadenza del terzo dalla proposizione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio di cui all'art. 281-undecies comma 3 c.p.c.;

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2. IN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda attorea e accertare e dichiarare la responsabilità di parte attrice per aver assunto una condotta negligente, alla luce delle motivazioni esposte nel presente atto, nonché della giurisprudenza e delle decisioni dell'A.B.F. richiamate, e per aver essa stessa causato gli eventi per cui è causa;



3. IN VIA ULTERIORMENTE PRINCIPALE, NEL MERITO, accertare e dichiarare la responsabilità del terzo Banco Bilbao Vizcaya

Argentaria S.A., in violazione delle disposizioni emanate dalla
Banca d'Italia, ovvero espressamente previste dal Testo Unico
Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), per tutte le omissioni esposte in fatto, e per tutti i motivi di diritto di cui al presente atto;



4. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO e conseguentemente condannare Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., a tenere indenne il signor NE FE da quanto preteso nei propri confronti dall'attrice e, per l'effetto, in caso di accoglimento della domanda attorea, condannare direttamente esso Banco al pagamento delle relative somme in favore dell'attrice e/o condannare il detto Banco al pagamento del corrispondente importo al signor NE FE, il tutto per le per le causali e per le motivazioni di cui al presente atto;



5. Accertare e dichiarare, alla luce di tutti gli elementi probatori prodotti, la totale estraneità del Sig. NE FE in ordine ai fatti di cui al presente giudizio, e per l'effetto rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;



6. Condannare Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., e/o la soc. attrice, alla refusione delle spese di lite, oltre accessori come per legge, del presente giudizio in favore dell'odierno resistente, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario con le maggiorazioni previste per legge;



7. Ulteriormente, nel merito, accertare la totale infondatezza della domanda e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

3 di 18 in capo all'odierna attrice, per la cd. “lite temeraria”, e conseguentemente condannare la stessa, ovvero il Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria S.A., al risarcimento del danno in favore del signor NE FE.
PER TERZA CHIAMATA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere le domande tutte svolte da NE FE nei confronti di Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., succursale italiana, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni espresse in narrativa, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 31 luglio 2023, VA Ascensori s.r.l., premesso di essere stata vittima di una truffa bancaria, evocava in giudizio NE FE per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione della somma di € 9.800,00, indebitamente ricevuta dal convenuto sul suo conto corrente acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
2. Costituito con comparsa depositata in data 20 novembre
2023, NE FE, proclamandosi del tutto estraneo alla vicenda criminosa subita da VA Ascensori s.r.l. e lamentando di essere stato a sua volta vittima di truffa da parte di ignoti, chiedeva, previa sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per pendenza di un procedimento penale, l'autorizzazione a chiamare in causa il Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. per sentirlo condannare, quale esclusivo responsabile per violazione della normativa bancaria e antiriciclaggio, alla restituzione delle somme indebitamente sottratte alla società ricorrente.
3. Disposta la chiamata in causa del terzo, Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.A. (in seguito anche solo BV) si costituiva con comparsa depositata in data 13 marzo 2024, e, respinto ogni
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addebito, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte dal NE nei propri confronti.
4. Disposto il mutamento del rito da semplificato di cognizione a ordinario e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 14 novembre 2024, stante l'assenza di richieste istruttorie, le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che, pertanto, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di parte attrice è fondata.
1.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che il convenuto non ha insistito nella richiesta di sospensione necessaria del presente giudizio civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la quale, in ogni caso, non avrebbe potuto essere accolta sull'assorbente rilievo per cui non risulta la chiusura delle indagini preliminari e dunque non può dirsi pendente un processo penale riguardante i fatti per cui è causa, con conseguente insussistenza dei presupposti normativi previsti per il provvedimento di sospensione (cfr. Cass. 11688/2018:
«La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari»).
5 di 18 1.2. Per una migliore comprensione della vicenda vanno poste in rilievo le seguenti circostanze di fatto, provate in quanto rilevabili dalla documentazione in atti e/o non contestate.
In data 24 febbraio 2023, eseguito l'accesso all'home banking,
VA Ascensori s.r.l., la quale aveva in precedenza comunicato telefonicamente ad un terzo i propri codici dispositivi, constatava che dal proprio conto corrente acceso presso BPER Banca s.p.a. erano stati eseguiti sette bonifici a favore di soggetti sconosciuti, per un importo complessivo di € 63.762,00, sporgendo immediatamente denuncia-querela per truffa contro ignoti ma riuscendo soltanto a bloccare i primi quattro bonifici e ad ottenere dal Banco Bilbao
Vizcaya Argentina S.A., presso cui erano accesi i due conti correnti sui quali erano stati disposte due operazioni di bonifico, esclusivamente il riaccredito della somma di € 7.856,00 versata sul conto corrente intestato a tale CA AL UI e non anche della somma di € 9.800,00 versata sul conto corrente intestato a tale
NE FE perché la maggior parte di quest'ultima era stata nel frattempo trasferita su altri conti correnti prima che l'istituto di credito fosse informato della truffa.
In accoglimento del ricorso ex artt. 670 e 700 c.p.c. proposto da
VA Ascensori s.r.l., il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza in data 15 giugno 2023, pronunciata nella contumacia di NE
FE (e successivamente
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