Trib. Milano, sentenza 17/01/2024, n. 541
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli,
letta la nota scritta ex art. 127-ter c.p.c. trasmessa (con modalità telematica) da TIM s.p.a. il 2.1.2024;
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47137/2022 R.G. promossa da:
AR ON (c.f. LMNMRA82BI1F839W), non costituito;
- attore – contro
TIM s.p.a. - già Telecom Italia s.p.a. (p.IVA 00488410010), con sede in Milano, Via G.
Negri n. 1, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'Avv
Nunzio Luciano (c.f. [...]) del Foro di Campobasso, elettivamente
domiciliata in Milano (MI), Corso XXII Marzo n. 49, presso l'Avv. Claudio Acampora
(PEC: avvnunzioluciano@cnfpec.it – FAX: 0874/1950289);
- convenuta -
con atto di citazione (asseritamente) notificato a mezzo PEC il 16.9.2022;
avente a oggetto: risarcimento danni per omessa risposta a richiesta di accesso a dati personali;
Conclusioni dell'attore:
<contrariis reiectis:
Dichiarare legittima, ammissibile, provata e fondata l'azione e le domande introduttive spiegate, per l'effetto:
A) Accertare e dichiarare illegittima la condotta posta in essere dalla Convenuta per aver arbitrariamente ed unilateralmente omesso di consegnare copia dei dati personali cosi come previsto dall'art . ex art. 15 del Regolamento 2016/679.
B) Accertare e dichiarare il diritto dell'attore all'indennizzo di € 96,00 (novantasei/00) per
"Omessa risposta al reclamo", perpetuata dalla società convenuta;
C) Per l'effetto condannare la Società Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rapp.nte
p.t., al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 4900,00
D) In via istruttoria, chiede ammettersi l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti p.t. della Società telefonica convenuta. Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e dei mezzi di prova ai sensi dell'art. 183 c.p.c.>>
Conclusioni di T.I.M. s.p.a.:
< ogni contraria richiesta:
1) respingere le richieste tutte di parte avanzate nei confronti di Tim S.p.A. perché temerarie ed infondate in fatto e in diritto, per le ragioni sopra enunciate;
2) condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di causa.>>
Concisa esposizione delle
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma
1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli,
letta la nota scritta ex art. 127-ter c.p.c. trasmessa (con modalità telematica) da TIM s.p.a. il 2.1.2024;
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47137/2022 R.G. promossa da:
AR ON (c.f. LMNMRA82BI1F839W), non costituito;
- attore – contro
TIM s.p.a. - già Telecom Italia s.p.a. (p.IVA 00488410010), con sede in Milano, Via G.
Negri n. 1, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'Avv
Nunzio Luciano (c.f. [...]) del Foro di Campobasso, elettivamente
domiciliata in Milano (MI), Corso XXII Marzo n. 49, presso l'Avv. Claudio Acampora
(PEC: avvnunzioluciano@cnfpec.it – FAX: 0874/1950289);
- convenuta -
con atto di citazione (asseritamente) notificato a mezzo PEC il 16.9.2022;
avente a oggetto: risarcimento danni per omessa risposta a richiesta di accesso a dati personali;
Conclusioni dell'attore:
<contrariis reiectis:
Dichiarare legittima, ammissibile, provata e fondata l'azione e le domande introduttive spiegate, per l'effetto:
A) Accertare e dichiarare illegittima la condotta posta in essere dalla Convenuta per aver arbitrariamente ed unilateralmente omesso di consegnare copia dei dati personali cosi come previsto dall'art . ex art. 15 del Regolamento 2016/679.
B) Accertare e dichiarare il diritto dell'attore all'indennizzo di € 96,00 (novantasei/00) per
"Omessa risposta al reclamo", perpetuata dalla società convenuta;
C) Per l'effetto condannare la Società Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rapp.nte
p.t., al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 4900,00
D) In via istruttoria, chiede ammettersi l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti p.t. della Società telefonica convenuta. Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e dei mezzi di prova ai sensi dell'art. 183 c.p.c.>>
Conclusioni di T.I.M. s.p.a.:
< ogni contraria richiesta:
1) respingere le richieste tutte di parte avanzate nei confronti di Tim S.p.A. perché temerarie ed infondate in fatto e in diritto, per le ragioni sopra enunciate;
2) condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di causa.>>
Concisa esposizione delle
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma
1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la
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