Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
N. R.G. 6229/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g.6229/2018 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari
TRA
LI SS (c.f. [...]), rapp.to e difeso, dall'avv. Stanislao Giammarino ed entrambi domiciliati presso l'avv. Laura Vitiello, in Scafati, al corso Nazionale
159, Palazzo Aurora
- Parte Opponente -
E
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle
Imprese S.p.A. (p. iva 01483500524), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Balossi e tutti elettivamente domiciliati presso l'Avv. Giovanna Dattero, Via Tommaso Sorrentino, n. 19 Gragnano (NA)
- Parte Opposta -
NONCHE'
Ifis Npl Investing S.P.A., (c.f. 04494710272 - p. iva 04570150278), già IFIS NPL S.p.A., e per essa la mandataria Ifis Npl Servicing S.P.A. (già denominata Gemini S.p.A.), in persona del legale rapp.te p.t., che interviene non in proprio ma nella sua qualità di procuratrice generale di Ifis Npl Investing S.P.A.,rapp.ta e difesa dall' Avv. Marco Pesenti, nuovo procuratore in sostituzione del precedente legale,
- Parte Interventrice -
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parte opponente chiedeva, in via preliminare, di revocare per incompetenza territoriale del
Giudice adito il decreto ingiuntivo n. 1546/2018 del Tribunale di Nocera Inferiore notificato all'odierno opponente in data 24-09-2018, stante la competenza esclusiva (contrattualmente stabilita) del Foro di Siena, rimettendo eventualmente a quest'ultimo il presente giudizio di opposizione;
in via subordinata, di dichiarare la risoluzione automatica del contratto a seguito della rapina dell'auto, cosi come previsto dall'art.7 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari. Nel merito, di accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, di revocare per tutte le motivazioni esposte il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza d legge;
in via gradata, di accertare l'eventuale minor somma dovuta per contratto di locazione finanziaria n. 1149122 del 13-10-2006;
di condannare, in ogni caso, le contropartı al pagamento dı spese e competenze del presente giudizio;
parte opposta chiedeva, in via preliminare e/o pregiudiziale, di estromettere la convenuta opposta dal presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, co. 3, c.p.c. per le causali di cui in atti;
di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'attore opponente in quanto completamente infondata, sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in atti, e per l'effetto confermare quale Tribunale territorialmente competente il Tribunale di Nocera Inferiore;
di dichiarare inammissibile ed improponibile in quanto tardiva e dunque preclusa l'avversaria domanda svolta in memoria n. 2 di revoca del decreto ingiuntivo per mancata partecipazione della deducente alla procedura di mediazione, per tutte le causali indicate in atti;
nel merito, di rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, di confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1546/2018, R.G. n. 4245/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 06 agosto 2018 e depositato in cancelleria in data 08 agosto 2018, intimante a LI SS (C.F. [...]), di pagare alla parte ricorrente, in relazione al contratto di locazione finanziaria n. 1149122, l'importo di Euro 12.824,07 oltre interessi come da domanda, e spese legali della procedura monitoria liquidate Euro 540,00 per compensi professionali ed Euro 145,50 per spese, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge, munendolo di formula esecutiva;
in subordine, di condannare il Sig. LI SS (C.F. [...]), a pagare alla parte ricorrente, in relazione al contratto di locazione finanziaria n. 1149122, l'importo di Euro 12.824,07 oltre interessi come da domanda, e spese legali della procedura monitoria liquidate Euro 540,00 per compensi professionali ed Euro 145,50 per spese, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
in ogni caso, di rigettare integralmente tutte le avversarie eccezioni e domande svolte dall'attrice opponente nei confronti di MPS Leasing & Factoring S.p.A., o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali esposte in atti. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge;
parte interventrice chiedeva di dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Per il resto si riportava alle conclusioni gia' rassegnate dalla convenuta.
pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA FASE MONITORIA
-Col ricorso monitorio la MPS Leasing & Factoring S.p.A., come rapp.ta, adiva il Tribunale di Nocera Inferiore e, vantandosi creditrice del Sig. LI della somma di €. 12.824,07 (di cui Euro 7.533,27 per spese e canoni insoluti ed € 5.290.80 per interessı di mora), a titolo di residuo dovuto in esecuzione del contratto di locazione finanziaria n. 1 149122 della durata prevista di 48 mesi, avente ad oggetto un'autovettura modello BMW X3 2.0 e della sua rapina, richiedeva il pagamento dell'indicata somma, oltre accessori.
-Con decreto nr. 1546/18 reso il 07/08/2018 (nel giudizio monitorio in RG.4245/18) il
Tribunale adito ingiungeva al debitore di pagare la somma richiesta in ricorso oltre accessori
e spese della procedura monitoria.
-Ricorso e decreto venivano notificati al debitore in data 24/09/2018.
LA FASE DELL'OPPOSIZIONE
-con l'atto di citazione introduttivo l'opponente adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, eccependo, in via pregiudiziale di rito, l'incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto, cosi come espressamente sancito dall'art.22 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria, era competente per territorio il foro esclusivo di Siena. Nel merito, l'opponente deduceva, in fatto, che in data 13.08.2006 stipulava con MPS Leasing
& Factoring S.p.A. il contratto di locazione finanziaria n. 1149122, della durata prevista di 48 mesi, avente ad oggetto un'autovettura modello BMW X3 2.0;
che, in esecuzione del suddetto contratto, la MPS Leasing Factoring S.p.A. provvedeva ad acquistare il bene oggetto del contratto dal fornitore, Antoclass S.r.L., come da fattura di acquisto pari ad € 40.000,00, nonché a consegnarla all'utilizzatore;
che, in data 3.2.2010 l'auto era oggetto di rapina. Lo stesso evidenziava che nel contratto era stata prevista la clausola di vincolo, secondo la quale il credito era azionabile in maniera diretta contro l'assicuratore. Di qui, la legittimazione attiva esclusiva in capo all' istituto finanziatore con conseguente onere di attivarsi nei confronti della compagnia assicuratrice per poter ottenere l' indennizzo assicurativo. Mentre l'attore, con diligenza ed in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di contratto aveva provveduto a comunicare l'evento alla compagnia MO ON (stante l'operativita' della polizza nr.0013811423 del 9.2.2009) ed a sporgere tempestiva denuncia presso la stazione CC. di Cava de Tirreni al fine di poter ottenere l' indennizzo assicurativo (previo consenso del finanziatore) ed a corrispondere regolarmente i canoni maturati sino al settembre 2010, la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g.6229/2018 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari
TRA
LI SS (c.f. [...]), rapp.to e difeso, dall'avv. Stanislao Giammarino ed entrambi domiciliati presso l'avv. Laura Vitiello, in Scafati, al corso Nazionale
159, Palazzo Aurora
- Parte Opponente -
E
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle
Imprese S.p.A. (p. iva 01483500524), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Balossi e tutti elettivamente domiciliati presso l'Avv. Giovanna Dattero, Via Tommaso Sorrentino, n. 19 Gragnano (NA)
- Parte Opposta -
NONCHE'
Ifis Npl Investing S.P.A., (c.f. 04494710272 - p. iva 04570150278), già IFIS NPL S.p.A., e per essa la mandataria Ifis Npl Servicing S.P.A. (già denominata Gemini S.p.A.), in persona del legale rapp.te p.t., che interviene non in proprio ma nella sua qualità di procuratrice generale di Ifis Npl Investing S.P.A.,rapp.ta e difesa dall' Avv. Marco Pesenti, nuovo procuratore in sostituzione del precedente legale,
- Parte Interventrice -
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parte opponente chiedeva, in via preliminare, di revocare per incompetenza territoriale del
Giudice adito il decreto ingiuntivo n. 1546/2018 del Tribunale di Nocera Inferiore notificato all'odierno opponente in data 24-09-2018, stante la competenza esclusiva (contrattualmente stabilita) del Foro di Siena, rimettendo eventualmente a quest'ultimo il presente giudizio di opposizione;
in via subordinata, di dichiarare la risoluzione automatica del contratto a seguito della rapina dell'auto, cosi come previsto dall'art.7 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari. Nel merito, di accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, di revocare per tutte le motivazioni esposte il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza d legge;
in via gradata, di accertare l'eventuale minor somma dovuta per contratto di locazione finanziaria n. 1149122 del 13-10-2006;
di condannare, in ogni caso, le contropartı al pagamento dı spese e competenze del presente giudizio;
parte opposta chiedeva, in via preliminare e/o pregiudiziale, di estromettere la convenuta opposta dal presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, co. 3, c.p.c. per le causali di cui in atti;
di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'attore opponente in quanto completamente infondata, sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in atti, e per l'effetto confermare quale Tribunale territorialmente competente il Tribunale di Nocera Inferiore;
di dichiarare inammissibile ed improponibile in quanto tardiva e dunque preclusa l'avversaria domanda svolta in memoria n. 2 di revoca del decreto ingiuntivo per mancata partecipazione della deducente alla procedura di mediazione, per tutte le causali indicate in atti;
nel merito, di rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, di confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1546/2018, R.G. n. 4245/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 06 agosto 2018 e depositato in cancelleria in data 08 agosto 2018, intimante a LI SS (C.F. [...]), di pagare alla parte ricorrente, in relazione al contratto di locazione finanziaria n. 1149122, l'importo di Euro 12.824,07 oltre interessi come da domanda, e spese legali della procedura monitoria liquidate Euro 540,00 per compensi professionali ed Euro 145,50 per spese, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge, munendolo di formula esecutiva;
in subordine, di condannare il Sig. LI SS (C.F. [...]), a pagare alla parte ricorrente, in relazione al contratto di locazione finanziaria n. 1149122, l'importo di Euro 12.824,07 oltre interessi come da domanda, e spese legali della procedura monitoria liquidate Euro 540,00 per compensi professionali ed Euro 145,50 per spese, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
in ogni caso, di rigettare integralmente tutte le avversarie eccezioni e domande svolte dall'attrice opponente nei confronti di MPS Leasing & Factoring S.p.A., o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali esposte in atti. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge;
parte interventrice chiedeva di dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Per il resto si riportava alle conclusioni gia' rassegnate dalla convenuta.
pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA FASE MONITORIA
-Col ricorso monitorio la MPS Leasing & Factoring S.p.A., come rapp.ta, adiva il Tribunale di Nocera Inferiore e, vantandosi creditrice del Sig. LI della somma di €. 12.824,07 (di cui Euro 7.533,27 per spese e canoni insoluti ed € 5.290.80 per interessı di mora), a titolo di residuo dovuto in esecuzione del contratto di locazione finanziaria n. 1 149122 della durata prevista di 48 mesi, avente ad oggetto un'autovettura modello BMW X3 2.0 e della sua rapina, richiedeva il pagamento dell'indicata somma, oltre accessori.
-Con decreto nr. 1546/18 reso il 07/08/2018 (nel giudizio monitorio in RG.4245/18) il
Tribunale adito ingiungeva al debitore di pagare la somma richiesta in ricorso oltre accessori
e spese della procedura monitoria.
-Ricorso e decreto venivano notificati al debitore in data 24/09/2018.
LA FASE DELL'OPPOSIZIONE
-con l'atto di citazione introduttivo l'opponente adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, eccependo, in via pregiudiziale di rito, l'incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto, cosi come espressamente sancito dall'art.22 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria, era competente per territorio il foro esclusivo di Siena. Nel merito, l'opponente deduceva, in fatto, che in data 13.08.2006 stipulava con MPS Leasing
& Factoring S.p.A. il contratto di locazione finanziaria n. 1149122, della durata prevista di 48 mesi, avente ad oggetto un'autovettura modello BMW X3 2.0;
che, in esecuzione del suddetto contratto, la MPS Leasing Factoring S.p.A. provvedeva ad acquistare il bene oggetto del contratto dal fornitore, Antoclass S.r.L., come da fattura di acquisto pari ad € 40.000,00, nonché a consegnarla all'utilizzatore;
che, in data 3.2.2010 l'auto era oggetto di rapina. Lo stesso evidenziava che nel contratto era stata prevista la clausola di vincolo, secondo la quale il credito era azionabile in maniera diretta contro l'assicuratore. Di qui, la legittimazione attiva esclusiva in capo all' istituto finanziatore con conseguente onere di attivarsi nei confronti della compagnia assicuratrice per poter ottenere l' indennizzo assicurativo. Mentre l'attore, con diligenza ed in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di contratto aveva provveduto a comunicare l'evento alla compagnia MO ON (stante l'operativita' della polizza nr.0013811423 del 9.2.2009) ed a sporgere tempestiva denuncia presso la stazione CC. di Cava de Tirreni al fine di poter ottenere l' indennizzo assicurativo (previo consenso del finanziatore) ed a corrispondere regolarmente i canoni maturati sino al settembre 2010, la
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