Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 196
TRIB Messina
Sentenza
23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito all'udienza del 23/01/2025, udite le parti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2701 2024 R.G. e vertente
TRA
MA DI LA, C.F. [...], elettivamente domiciliata in Messina Via Nino Bixio n° 33 presso lo studio dell'Avv. Oreste Puglisi dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA 03051870834
Resistente contumace
OGGETTO: crediti di lavoro
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 16/05/2024 il ricorrente esponeva:
- di essere dipendente turnista;
- che ai dipendenti turnisti veniva negato il diritto ad usufruire del buono pasto sostitutivo della mensa,
- di aver trasmesso a mezzo pec all'Azienda resistente, missiva in cui aveva chiesto il riconoscimento del diritto ad accedere alla pausa mensa nonché alla garanzia ed esplicazione delle modalità sostitutive del diritto alla mensa, non potendo usufruire materialmente della mensa in quanto dipendente turnista;
- che l'Azienda non riscontrava la richiesta.
Invocando l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 7.4.1999 nonché l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE, chiedeva di ritenere e dichiarare il suo diritto alla mensa o alle garanzie ed esplicazioni delle modalità sostitutive del diritto di mensa ovvero l'erogazione di buoni pasto ovvero il pagamento di un controvalore in denaro.
Sul punto la dipendente allegava di aver espletato: 467 turni dal 01/19 al 03/21 e 228 turni dal 04/21 - 03/23 e di avere quindi diritto al pagamento degli importo di euro
1.928,71 per il primo periodo e di euro 1.596,00 per il secondo.
Rappresentava, in ordine al secondo periodo, che l'Azienda aveva la adottato deliberazione n.2814/ DG del 4/8/2021 con la quale era stato assegnato al buono pasto il valore di euro 7,00.
Nella contumacia dell'Asp di Messina, depositate le note difensive, la causa veniva decisa.
*****
2
La disamina delle questioni oggetto del giudizio può utilmente svolgersi ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. tenendo in considerazione i numerosi precedenti resi dall'intestato Tribunale, confermati in appello, anche alla luce del recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. Sez. lavoro sent.15629/2021).
Si osserva che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28.11.2019 n. 31137);
proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass.
01.03.2021 n. 5547;
id., 21.10.2020 n. 22985).
Deve quindi ricercarsi la fonte normativa del diritto invocato, tenendo in considerazione che per il periodo successivo al 2016, occorre verificare l'eventuale modifica della disciplina contrattuale, rispetto al CCNL del 7.4.1999.
Sul punto, si rileva che l'art. 29 del CCNL 1998-2001, stipulato il 20 settembre 2001,
e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, reca la disciplina in merito al diritto alla mensa e afferma che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le
3 Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore
a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito all'udienza del 23/01/2025, udite le parti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2701 2024 R.G. e vertente
TRA
MA DI LA, C.F. [...], elettivamente domiciliata in Messina Via Nino Bixio n° 33 presso lo studio dell'Avv. Oreste Puglisi dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA 03051870834
Resistente contumace
OGGETTO: crediti di lavoro
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 16/05/2024 il ricorrente esponeva:
- di essere dipendente turnista;
- che ai dipendenti turnisti veniva negato il diritto ad usufruire del buono pasto sostitutivo della mensa,
- di aver trasmesso a mezzo pec all'Azienda resistente, missiva in cui aveva chiesto il riconoscimento del diritto ad accedere alla pausa mensa nonché alla garanzia ed esplicazione delle modalità sostitutive del diritto alla mensa, non potendo usufruire materialmente della mensa in quanto dipendente turnista;
- che l'Azienda non riscontrava la richiesta.
Invocando l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 7.4.1999 nonché l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE, chiedeva di ritenere e dichiarare il suo diritto alla mensa o alle garanzie ed esplicazioni delle modalità sostitutive del diritto di mensa ovvero l'erogazione di buoni pasto ovvero il pagamento di un controvalore in denaro.
Sul punto la dipendente allegava di aver espletato: 467 turni dal 01/19 al 03/21 e 228 turni dal 04/21 - 03/23 e di avere quindi diritto al pagamento degli importo di euro
1.928,71 per il primo periodo e di euro 1.596,00 per il secondo.
Rappresentava, in ordine al secondo periodo, che l'Azienda aveva la adottato deliberazione n.2814/ DG del 4/8/2021 con la quale era stato assegnato al buono pasto il valore di euro 7,00.
Nella contumacia dell'Asp di Messina, depositate le note difensive, la causa veniva decisa.
*****
2
La disamina delle questioni oggetto del giudizio può utilmente svolgersi ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. tenendo in considerazione i numerosi precedenti resi dall'intestato Tribunale, confermati in appello, anche alla luce del recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. Sez. lavoro sent.15629/2021).
Si osserva che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28.11.2019 n. 31137);
proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass.
01.03.2021 n. 5547;
id., 21.10.2020 n. 22985).
Deve quindi ricercarsi la fonte normativa del diritto invocato, tenendo in considerazione che per il periodo successivo al 2016, occorre verificare l'eventuale modifica della disciplina contrattuale, rispetto al CCNL del 7.4.1999.
Sul punto, si rileva che l'art. 29 del CCNL 1998-2001, stipulato il 20 settembre 2001,
e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, reca la disciplina in merito al diritto alla mensa e afferma che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le
3 Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore
a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura
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