Trib. Rimini, sentenza 07/05/2024, n. 501
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2475/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara Zito Presidente Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2475/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLI Parte_1 C.F._1
KATIA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI Controparte_1 C.F._2
MATTEO elettivamente domiciliato in CORSO G. MAZZINI N. 52 48018 FAENZA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'08/11/2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
CESENA (FC) il 21/08/1990, contraevano matrimonio civile in data 18/06/2018 a RICCIONE
(RN), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2018, n. 25, parte I.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio (in data 18/09/2018). _1
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi, oltre all'assegnazione della casa coniugale, con canone di locazione del primo anno di separazione a carico del resistente, e all'affidamento condiviso del figlio minore, con diritto di visita del padre secondo i tempi indicati in ricorso. Quanto alle questioni economiche, chiedeva di porre a carico del Org_ resistente il versamento di € 500,00, annualmente rivalutabili secondo indici a titolo di mantenimento del minore, oltre al 100% delle spese straordinarie per il primo anno di separazione,
e al 50% dall'anno successivo.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma chiedendo dichiararsi l'addebito a carico della ricorrente, per avere quest'ultima posto in essere comportamenti denigratori e lesivi della dignità del coniuge, oltre all'assegnazione della casa coniugale alla resistente, all'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo le indicazioni di cui alla comparsa di costituzione. Quanto alle questioni economiche, chiedeva porsi a proprio carico il versamento
Org_ mensile di € 250,00, annualmente rivalutabili secondo indici a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 26/01/2021, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo. All'esito dell'udienza, venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e veniva nominato il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
In particolare, il Presidente del Tribunale, in via provvisoria e urgente, assegnava la casa coniugale in favore della madre. Quanto al figlio, affidava congiuntamente ad entrambi i genitori con _1
domiciliazione presso la madre e diritto di visita del padre un pomeriggio infrasettimanale oltre che una giornata (il sabato o la domenica) nel fine settimana. Poneva a carico di quest'ultimo il
Org_ versamento mensile di € 250,00, annualmente rivalutabili secondo indici a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie ed oltre al contributo per il canone di locazione nella misura della metà e pagamento delle utenze domestiche della casa familiare.
All'udienza del 17/03/2021, i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano
l'assegnazione dei termini ex art. 183, VI co. c.p.c.
All'udienza del 10/11/2021, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione e, all'esito, insistevano per le istanze ed eccezioni formulate nelle memorie istruttorie depositate.
La separazione personale veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 1177/2021 del
27/12/2021.
La causa veniva poi istruita documentalmente, mediante la prova testimoniale, nonché con il deposito di documentazione relativa alla situazione economico-reddituale delle parti.
All'udienza del 08/11/2023, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini, Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre dare atto che la separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1177/2021 del 27/12/2021.
2. Ciò brevemente chiarito, occorre ora trattare della domanda di addebito formulata dal resistente, delle questioni concernenti l'affido, la collocazione e i tempi di permanenza del figlio nonché
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara Zito Presidente Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2475/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLI Parte_1 C.F._1
KATIA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI Controparte_1 C.F._2
MATTEO elettivamente domiciliato in CORSO G. MAZZINI N. 52 48018 FAENZA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'08/11/2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
CESENA (FC) il 21/08/1990, contraevano matrimonio civile in data 18/06/2018 a RICCIONE
(RN), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2018, n. 25, parte I.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio (in data 18/09/2018). _1
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi, oltre all'assegnazione della casa coniugale, con canone di locazione del primo anno di separazione a carico del resistente, e all'affidamento condiviso del figlio minore, con diritto di visita del padre secondo i tempi indicati in ricorso. Quanto alle questioni economiche, chiedeva di porre a carico del Org_ resistente il versamento di € 500,00, annualmente rivalutabili secondo indici a titolo di mantenimento del minore, oltre al 100% delle spese straordinarie per il primo anno di separazione,
e al 50% dall'anno successivo.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma chiedendo dichiararsi l'addebito a carico della ricorrente, per avere quest'ultima posto in essere comportamenti denigratori e lesivi della dignità del coniuge, oltre all'assegnazione della casa coniugale alla resistente, all'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo le indicazioni di cui alla comparsa di costituzione. Quanto alle questioni economiche, chiedeva porsi a proprio carico il versamento
Org_ mensile di € 250,00, annualmente rivalutabili secondo indici a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 26/01/2021, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo. All'esito dell'udienza, venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e veniva nominato il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
In particolare, il Presidente del Tribunale, in via provvisoria e urgente, assegnava la casa coniugale in favore della madre. Quanto al figlio, affidava congiuntamente ad entrambi i genitori con _1
domiciliazione presso la madre e diritto di visita del padre un pomeriggio infrasettimanale oltre che una giornata (il sabato o la domenica) nel fine settimana. Poneva a carico di quest'ultimo il
Org_ versamento mensile di € 250,00, annualmente rivalutabili secondo indici a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie ed oltre al contributo per il canone di locazione nella misura della metà e pagamento delle utenze domestiche della casa familiare.
All'udienza del 17/03/2021, i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano
l'assegnazione dei termini ex art. 183, VI co. c.p.c.
All'udienza del 10/11/2021, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione e, all'esito, insistevano per le istanze ed eccezioni formulate nelle memorie istruttorie depositate.
La separazione personale veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 1177/2021 del
27/12/2021.
La causa veniva poi istruita documentalmente, mediante la prova testimoniale, nonché con il deposito di documentazione relativa alla situazione economico-reddituale delle parti.
All'udienza del 08/11/2023, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini, Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre dare atto che la separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1177/2021 del 27/12/2021.
2. Ciò brevemente chiarito, occorre ora trattare della domanda di addebito formulata dal resistente, delle questioni concernenti l'affido, la collocazione e i tempi di permanenza del figlio nonché
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi