Trib. Nola, sentenza 15/02/2025, n. 502
TRIB Nola
Sentenza
15 febbraio 2025
Sentenza
15 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Nola
Sentenza
15 febbraio 2025
Sentenza
15 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato , decorsi termini ex art. 190 c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1485/2020 di R.G. avente ad oggetto : domanda di pagamento di somme tra
soc. AN TO S.p.a , rappresentata e difesa dall' Avv.to Monica Fazio , domiciliata come in atti;
ATTORE
e
OM DI IM in persona del Sindaco p.t.
CONVENUTO - CONTUMACE
conclusioni : come da atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Il giudizio ha per oggetto il riconoscimento della domanda di pagamento espressa dalla agente società la quale deduce di essere titolare di crediti in sorta capitale, oltre interessi moratori ed interessi anatocistici sui moratori, per fatture commerciali emesse seguito di consumi rilevati dalla soc. ENI Gas e Luce s.p.a, a seguito della stipula di un contratto di somministrazione con il Comune di LE .
Precisava, altresì, l'istante che le fatture in questione rientravano in cessioni del credito a favore del soggetto cessionario agente nel presente giudizio , segnatamente, con atto del Registrato a Milano 2 il 27 dicembre
2018 al n. 66932
serie 1T . N. 35915 di repertorio, N. 16738 di raccolta.
Ciò posto, concludeva per l'accoglimento della domanda di pagamento sì formulata con il favore delle spese e competenze di causa.
Restava contumace il Comune il quale sceglieva di non costituirsi in giudizio nonostante l'avvenuta notifica del 20 02 2020, a fronte di una comparizione delle parti fissata per il giorno 08 06 2020, con pieno rispetto dei termini disposti dall'art. 163 cpc bis.
Ritenuto, all'esito della concessione dei termini ex art. 183 cpc, il giudizio maturo per la decisione, fondandosi unicamente su punti di diritto corredati dalla copiosa documentazione versata in atti, la controversia è stata introitata in decisione ex art. 190 cpc.
Sussiste la legittimazione attiva della società finanziaria agente in via di attrice processuale.
In linea generale, in base all'art. 1260 e ss. del Codice Civile, la cessione del credito si realizza al momento stesso della conclusione del relativo contratto di cessione, ed è efficace nei confronti del debitore ceduto nel momento in cui è stata a questi notificata o è stata da questi accettata;
vige inoltre il generale principio di libera cedibilità del credito, in base al quale ogni credito può formare oggetto di cessione, salvo i limitati e specifici casi di esclusione previsti dalla legge, dalle parti o derivanti dalla natura personale del credito stesso.
Pertanto, non è previsto alcuno specifico requisito di forma e non è necessaria l'accettazione del debitore ceduto.
Ergo, la notifica e l'accettazione di cui all'art. 1264 c.c. non richiedono particolari requisiti di forma, ma rappresentano solo condizioni affinché la cessione divenga efficace (cioè opponibile) al debitore ceduto e ai terzi.
Diversamente , quando la cessione involve un soggetto di natura pubblica , ovvero, il debitore ceduto è una
P.A, l'art. 9 della L. 2248/1865, allegato E , prevedeva una deroga al principio generale dell'art.1260 c.c., qualora la cessione del credito derivi da un contratto in corso di esecuzione, dovendo, in tal caso, il creditore cedente chiedere il consenso al debitore ceduto P.A.
Il successivo R.D. 2440/1923 ha, poi, a sua volta dedicato una specifica disciplina alle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti richiamando, le previsioni contenute nel citato art. 9 della L. 2248/1865, allegato E.
Ciò posto, la cessione dei crediti vantati nei confronti di un Ente Pubblico è quindi subordinata alla preventiva adesione della P.A.; in altri termini, affinché la cessione sia opponibile ad un ente pubblico è necessario che quest'ultimo esprima il proprio consenso espresso.
Tale disciplina si applica alle cessioni derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, ossia alle figure negoziali riconducibili alla categoria dei contratti di durata, rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.),
l'esigenza di garantire la regolare esecuzione, evitando che, durante la stessa, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato, compromettendo così l'ulteriore e regolare prosecuzione del rapporto.
Tanto premesso, va osservato come parte attrice del presente giudizio abbia diligentemente adempiuto agli oneri previsti dalle prefate norme regolamentatrici, rinvenendosi in atti allegati alla produzione , copie delle
PEC indirizzate dalla creditrice al Comune di LE contenente la cessione in esame de rapporto contrattuale , superando, pertanto, con il relativo silenzio -assenso del Comune, la questione pregiudiziale sollevata.
In punto di diritto, assume rilevanza il dispositivo di cui all'art. 1282
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi