Trib. Venezia, sentenza 29/10/2024, n. 373
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 2544/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv.
[...] C.F._2
Coppi Cristiano, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso
introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1 - I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi di fissare ove ritengono le rispettive residenze, con obbligo reciproco, sino alla maggiore età della figlia, a comunicarsi eventuali
modifiche delle stesse;
2 - La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza prevalente presso la madre. Il padre potrà tenere con sé la minore con modalità libere, senza predeterminazione di giorni ed orari prefissati, come già accade oggi, previo
semplice e congruo preavviso alla madre. In ogni caso il padre, salvi diversi accordi tra genitori, potrà tenere con sé la minore una settimana durante le vacanze di Natale (in modo da ricomprendere ad anni alterni Natale e Capodanno), tre giorni consecutivi durante le
vacanze pasquali (comprendendo ad anni alterni Pasqua e Pasquetta), due settimane anche non consecutive durante le ferie estive;
le altre festività compresi eventuali ponti scolastici saranno alternati tra genitori;
ciascun genitore potrà tenere con sé la minore il giorno del proprio compleanno (quello del genitore) ed avranno con sé la figlia in modo alternato il
giorno del compleanno di quest'ultima.
3 – l'abitazione coniugale di Gardigiano di Scorzè (VE), via Moglianese n. 130 – interno 7, viene assegnata alla madre, con gli arredi ivi presenti, la quale vi risiederà insieme alla figlia
minore.
4 - Il signor verserà alla signora un contributo Parte_2 Parte_1
per il mantenimento della figlia di euro 500,00 (euro cinquecento/00) mensili Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione ISTAT;
5 - Le spese straordinarie relative a , individuate secondo le indicazioni del Per_1
Protocollo del tribunale di Venezia, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno.
6 – Su accordo delle parti, nonostante l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, l'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla signora
Parte_1
7 – Nell'ambito della regolamentazione dei rispettivi rapporti patrimoniali conseguenti alla pronuncia di separazione:
- il signor si obbliga a cedere alla signora che Parte_2 Parte_1
si impegna ad acquistare, la propria quota di proprietà per ½ in regime di comunione dei
beni, della casa coniugale sita in Gardigiano di Scorzè (VE), via Moglianese n. 130 – interno
7 censita al NCEU Comune di Scorzè (1551) (VE), Foglio 26 Particella 1192 Subalterno 22
Via Moglianese S. Piano S-1, rendita euro 53,97 categoria C/6a), classe 7, consistenza 19 m2
e Subalterno 84 Via Nuova Moglianese Gardigiano Piano 2, rendita euro 440,28, Categoria
A/3b), Classe 6, Consistenza 5,5 vani;
La signora a fronte della Parte_1
predetta cessione e quale corrispettivo della stessa, provvederà ad accollarsi il finanziamento
n. 8MA2047554722 contratto dal signor con Intesa San Paolo s.p.a. Parte_2
per l'acquisto della casa coniugale, assumendosi il debito del marito nei confronti dell'istituto di credito ed impegnandosi a procurare la liberazione del signor Parte_2
nei confronti del predetto istituto di credito mutuante. In caso di mancata adesione
[...]
da parte dell'Istituto di credito all'accollo e/o in ogni caso in caso di mancata liberazione del debitore principale, l'accollante provvederà a pagare al creditore le rate del mutuo alle scadenze prestabilite, impegnandosi in ogni caso a tenere indenne il debitore da quanto da quest'ultimo versato al creditore in adempimento del negozio.
- La signora si obbliga a cedere al marito che Parte_1 Parte_2
si impegna ad acquistare, la propria quota di proprietà per ½ in regime di comunione dei beni, dell'immobile sito in ZI (TV), via Francesco Baracca n. 26, censito al NCEU
Comune di ZI (H022) (TV) Sez. Urb. A, Foglio 4, Particella 127, Subalterno 13, via
Francesco Baracca n. 26 Piano T, Rendita euro 237,05 Categoria A/3b, Classe 3, Consistenza
3,0 vani, subalterno 24, Via Francesco Baracca n. 26 Piano S1, rendita euro 25,31, Categoria
C/6c), Classe 4, Consistenza 14 m2, subalterno 68 Via Francesco Baracca n. 26, Categoria
F/1d), consistenza 11 m2, Subalterno 79, Via Francesco Baracca n. 26, Categoria F/1d),
Consistenza 8 m2. Il signor a fronte della predetta cessione e quale Parte_2
corrispettivo della stessa, provvederà ad accollarsi il finanziamento n. 9404055 contratto
dai coniugi con intesa San Paolo S.p.a. per l'acquisto dell'immobile di ZI (TV) via
Francesco Baracca n. 26 ed intestato ad entrambi, assumendosi il debito della signora nei confronti dell'istituto di credito ed impegnandosi a procurare la Parte_1
liberazione della moglie nei confronti del predetto istituto di credito mutuante. In caso di
mancata adesione da parte dell'Istituto di credito all'accollo e/o in ogni caso in caso di mancata liberazione del debitore principale, l'accollante provvederà a pagare al creditore le rate del mutuo alle scadenze prestabilite, impegnandosi in ogni caso a tenere indenne il debitore da quanto da quest'ultimo versato al creditore in adempimento del negozio.
Il trasferimento di proprietà delle quote con contestuale accollo del mutuo, secondo le modalità più sopra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 2544/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv.
[...] C.F._2
Coppi Cristiano, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso
introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1 - I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi di fissare ove ritengono le rispettive residenze, con obbligo reciproco, sino alla maggiore età della figlia, a comunicarsi eventuali
modifiche delle stesse;
2 - La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza prevalente presso la madre. Il padre potrà tenere con sé la minore con modalità libere, senza predeterminazione di giorni ed orari prefissati, come già accade oggi, previo
semplice e congruo preavviso alla madre. In ogni caso il padre, salvi diversi accordi tra genitori, potrà tenere con sé la minore una settimana durante le vacanze di Natale (in modo da ricomprendere ad anni alterni Natale e Capodanno), tre giorni consecutivi durante le
vacanze pasquali (comprendendo ad anni alterni Pasqua e Pasquetta), due settimane anche non consecutive durante le ferie estive;
le altre festività compresi eventuali ponti scolastici saranno alternati tra genitori;
ciascun genitore potrà tenere con sé la minore il giorno del proprio compleanno (quello del genitore) ed avranno con sé la figlia in modo alternato il
giorno del compleanno di quest'ultima.
3 – l'abitazione coniugale di Gardigiano di Scorzè (VE), via Moglianese n. 130 – interno 7, viene assegnata alla madre, con gli arredi ivi presenti, la quale vi risiederà insieme alla figlia
minore.
4 - Il signor verserà alla signora un contributo Parte_2 Parte_1
per il mantenimento della figlia di euro 500,00 (euro cinquecento/00) mensili Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione ISTAT;
5 - Le spese straordinarie relative a , individuate secondo le indicazioni del Per_1
Protocollo del tribunale di Venezia, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno.
6 – Su accordo delle parti, nonostante l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, l'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla signora
Parte_1
7 – Nell'ambito della regolamentazione dei rispettivi rapporti patrimoniali conseguenti alla pronuncia di separazione:
- il signor si obbliga a cedere alla signora che Parte_2 Parte_1
si impegna ad acquistare, la propria quota di proprietà per ½ in regime di comunione dei
beni, della casa coniugale sita in Gardigiano di Scorzè (VE), via Moglianese n. 130 – interno
7 censita al NCEU Comune di Scorzè (1551) (VE), Foglio 26 Particella 1192 Subalterno 22
Via Moglianese S. Piano S-1, rendita euro 53,97 categoria C/6a), classe 7, consistenza 19 m2
e Subalterno 84 Via Nuova Moglianese Gardigiano Piano 2, rendita euro 440,28, Categoria
A/3b), Classe 6, Consistenza 5,5 vani;
La signora a fronte della Parte_1
predetta cessione e quale corrispettivo della stessa, provvederà ad accollarsi il finanziamento
n. 8MA2047554722 contratto dal signor con Intesa San Paolo s.p.a. Parte_2
per l'acquisto della casa coniugale, assumendosi il debito del marito nei confronti dell'istituto di credito ed impegnandosi a procurare la liberazione del signor Parte_2
nei confronti del predetto istituto di credito mutuante. In caso di mancata adesione
[...]
da parte dell'Istituto di credito all'accollo e/o in ogni caso in caso di mancata liberazione del debitore principale, l'accollante provvederà a pagare al creditore le rate del mutuo alle scadenze prestabilite, impegnandosi in ogni caso a tenere indenne il debitore da quanto da quest'ultimo versato al creditore in adempimento del negozio.
- La signora si obbliga a cedere al marito che Parte_1 Parte_2
si impegna ad acquistare, la propria quota di proprietà per ½ in regime di comunione dei beni, dell'immobile sito in ZI (TV), via Francesco Baracca n. 26, censito al NCEU
Comune di ZI (H022) (TV) Sez. Urb. A, Foglio 4, Particella 127, Subalterno 13, via
Francesco Baracca n. 26 Piano T, Rendita euro 237,05 Categoria A/3b, Classe 3, Consistenza
3,0 vani, subalterno 24, Via Francesco Baracca n. 26 Piano S1, rendita euro 25,31, Categoria
C/6c), Classe 4, Consistenza 14 m2, subalterno 68 Via Francesco Baracca n. 26, Categoria
F/1d), consistenza 11 m2, Subalterno 79, Via Francesco Baracca n. 26, Categoria F/1d),
Consistenza 8 m2. Il signor a fronte della predetta cessione e quale Parte_2
corrispettivo della stessa, provvederà ad accollarsi il finanziamento n. 9404055 contratto
dai coniugi con intesa San Paolo S.p.a. per l'acquisto dell'immobile di ZI (TV) via
Francesco Baracca n. 26 ed intestato ad entrambi, assumendosi il debito della signora nei confronti dell'istituto di credito ed impegnandosi a procurare la Parte_1
liberazione della moglie nei confronti del predetto istituto di credito mutuante. In caso di
mancata adesione da parte dell'Istituto di credito all'accollo e/o in ogni caso in caso di mancata liberazione del debitore principale, l'accollante provvederà a pagare al creditore le rate del mutuo alle scadenze prestabilite, impegnandosi in ogni caso a tenere indenne il debitore da quanto da quest'ultimo versato al creditore in adempimento del negozio.
Il trasferimento di proprietà delle quote con contestuale accollo del mutuo, secondo le modalità più sopra
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