Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 71
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso, all'esito dell'udienza del 9 gennaio
2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8334/2024 R.G.
TRA
MA IN ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Marco
Spataro come da procura in atti;
Ricorrente
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore
Resistente contumace
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 6 settembre 2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere docente con ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso un istituto scolastico sito nel circondario del Tribunale di Catania;
di avere lavorato, a vario titolo, alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito in virtù di contratti a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
di avere diffidato il
Ministero al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione della suddetta Carta elettronica, senza tuttavia ricevere alcun riscontro in merito.
La docente ha dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, considerato che tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Ha richiamato la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi e l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-
450/21 con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione.
Ha assunto, dunque, che la mancata erogazione del beneficio in parola costituisce violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 del richiamato Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, ed ancora contrasta con quanto stabilito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nonché dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
In ragione di tutto quanto argomentato in ricorso parte ricorrente ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: “ - ritenere e dichiarare il diritto della docente MA EP NA ad usufruire della Carta del Docente, di cui all'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015, per tutti gli anni di servizio di insegnamento svolto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, come indicati in ricorso;
per l'effetto, - condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere il suddetto beneficio economico, con le stesse modalità con le quali è erogato al personale docente in ruolo, ossia mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente o con altra modalità che sarà individuata da Codesto Tribunale, quantificato per la ricorrente nella complessiva somma di euro 1.500,00;
Il tutto, oltre interessi legali dalla scadenza del singolo credito annuo e sino al soddisfo, ovvero rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Con vittoria di spese competenze e onorari, da distrarsi ex art.93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante regolare notifica del ricorso inoltrata a mezzo
PEC (cfr. allegazione depositata il 15.11.2024), non si è costituito in giudizio restando contumace.
La causa è stata istruita documentalmente.
Sostituita l'udienza del giorno 9 gennaio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione, non costituito nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare, va ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale, risultando dalla documentazione depositata da parte ricorrente, che l'ultima sede presso la quale essa aveva prestato servizio era l'I.C. Musco di Catania.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato, dovendosi conseguentemente accogliere per quanto di ragione.
Al riguardo, il Tribunale prende atto dell'orientamento già espresso dall'Ufficio in numerose pronunce dallo stesso emesse, cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale – può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione che di seguito si riporta in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n.
3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
da ultimo v. sentenza n. 4852/2023 emessa in data 1.12.2023 nel procedimento n. 9612/2023 R.G. – est. dott. L. Renda e sentenza n. 4800/2023 emessa in data
29.11.2023 nel procedimento n. 6901/2023 –est. dott.ssa P. Mirenda).
3. “Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della GU (ordinanza
18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data 16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/2015) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1