Trib. Vicenza, sentenza 30/01/2024, n. 246
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Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4268/2021 tra le parti:
ATTORE
NA SO, cf [...]
- difesa: avv. SPEZIALE EMILIANO, cf [...]
- domicilio: Indirizzo Telematico presso il difensore
CONVENUTO
NT SRL, cf 03772390245
- difesa: avv. RO MARIO, cf [...]
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: “accertato l'intervenuto pagamento del titolo esecutivo costituito dal D.I. n.
1709/2010 emesso dal Tribunale di Padova, dichiarare cessata la materia del
contendere;
in ogni caso, anche ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite,
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accogliere l'opposizione proposta da RS LV e per l'effetto -nel merito, accogliere la presente opposizione per le motivazioni esposte, e conseguentemente dichiarare che DA S.r.l. nulla può chiedere a LV RS in forza del D.I. n. 1709/2010 emesso dal Tribunale di Padova, in quanto il credito posto a base dello stesso è già stato integralmente soddisfatto per i motivi ampiamente esposti e documentati in atti. - In via subordinata accertare, ritenere e dichiarare che la mancata corretta imputazione del corrispettivo della transazione intervenuta con GA
TI ai crediti acquistati da DA s.r.l. determina l'estinzione delle correlate garanzie prestate dalla Sig.ra LV RS in quanto l'escussione di queste configura un abuso del diritto. - In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'esatto ammontare del credito di DA in ragione delle somme riscosse da GA TI e
AM s.r.l., come sopra analiticamente indicate, anche per quanto concerne gli accantonamenti a riserva effettuati da BE s.r.l. per effetto dei sequestri a carico di RS LV;
- In ogni caso, dichiarare RS LV liberata dalle proprie obbligazioni derivanti dalle fideiussioni prestate in favore di AN ET S.p.A.
(M.P.S. S.p.A.) a garanzia dei debiti della NN AL & GL S.p.A. per
l'importo corrispondente alle analoghe garanzie rilasciate da TI GA e ad essa rimesse gratuitamente da DA S.r.l. per l'importo complessivo di € 4.340.513,00 (€
2.840.513,00 + 1.500.000,00). Con vittoria di onorari e spese di giudizio oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”
Convenuto: Il procuratore di DA RL società con unico socio, premesso di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove così conclude: 1) respingersi
l'opposizione a precetto per le ragioni di fatto e di diritto contenute in comparsa di costituzione e risposta. 2) Spese e competenze di causa rifuse. Se ritenuto di giustizia, il procuratore di DA RL, senza voler invertire l'onere della prova, nemmeno implicitamente, chiede di provare per testi la seguente circostanza: 1) Vero che GA
TI ha compensato parte del prezzo di compravendita del diritto di proprietà dell'intero capitale sociale di MA RL con parte del credito di DA RL a pagamento delle seguenti fidejussione
Si indica a teste l'avv. Gaetano Troiani del Foro di San Benedetto del Tronto.
In sede di memorie conclusionali, le parti hanno dato atto che nella procedura esecutiva
R.G.E.M. 1544/2019 parte opposta ha ritratto ulteriori €4.344.533,34
Parte opponente ha quindi insistito per le rassegnate conclusioni evidenziando come il credito di DA RL fosse stato integralmente soddisfatto.
Parte opposta ha, invece, indicato che comunque residuerebbe un credito di €1.819.156,61 oltre interessi al tasso del 5% dal 04.05.2023 al saldo.
Fatto e processo
Con atto di citazione in opposizione, la sig.ra RS LV ha svolto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatole il 14-24/6/2021 da
DA unipersonale RL, per €3.659.965,18 oltre onorari (per complessivi quindi
3.660.753,10), spiccato sulla base del d.i. 1709/2010, emesso dal Tribunale di Padova in favore di AN ET per €4.000.000,00, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del credito e, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione con accertamento di nulla dovere a DA RL in forza del d.i. 1709/2010.
In via subordinata, ha chiesto di accertare l'estinzione delle garanzie prestate, per avvenuto pagamento del debito;
in via ulteriormente subordinata, ha chiesto accertarsi l'esatto ammontare del dovuto, dichiarando la stessa liberata per l'importo di €10.826.359,94 relativo alle garanzie della cogarante TI GA.
In particolare, RS LV ha dedotto che il decreto ingiuntivo era stato emesso in danno di NN AL & figli S.p.A. quale debitore principale, nonché nei confronti dei
garanti AM S.r.l., RS LV e GA TI, nei limiti delle fideiussioni prestate pari rispettivamente ad €1.900.000,00, €4.000.000,00 e €4.000.000,00, oltre interessi convenzionali al 5% annuo sino al saldo;
che il credito risultante da detto titolo, le era stato notificato in forma esecutiva in data 11.6.2010 ed era stato acquistato da DA
S.r.l. con atto a rogito Notaio NN Rizzi del 23.11.2017, parimenti notificato alla
Sig.ra RS;
in forza di detto titolo DA S.r.l. era intervenuta nel processo esecutivo, iscritto presso il Tribunale di Vicenza con R.G.E.I. 788/2014, intrapreso dal TO
NN AL & figli S.p.A., nei confronti della cogarante AM S.r.l., risultando, all'esito, assegnataria dei beni pignorati per un controvalore complessivo di €
2.527.096,77, di cui € 1.208.108,77, in data 7.6.2020 (primo lotto) ed € 1.318.988,00 in data 10.02.2021 (secondo lotto).
L'opponente ha, inoltre, dichiarato che lei e il marito IU GA detenevano
l'usufrutto del 50% ciascuno del capitale sociale della società BE s.r.l., la cui nuda proprietà era al 100% in capo alla figlia TI GA;
di aver, in data 12.04.2011, conferito nella società Iside s.a.s. la propria quota di usufrutto;
che, in data 7.04.2011, anche GA TI aveva conferito la propria partecipazione in BE RL nella società MA SA di GA TI & C.;
che a causa di dette cessioni, su richiesta di
AN ET, il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 4-5/5/2011 aveva autorizzato il sequestro conservativo fino alla concorrenza di €4.106.000,00;
che nel giudizio di merito, DA, frattanto intervenuta quale cessionaria del credito, aveva raggiunto un accordo stragiudiziale con GA ST, per cui la creditrice aveva rinunciato alle domande a spese compensate;
il giudizio si era poi concluso con la sentenza di questo Tribunale 618/18, a mente della quale è stata dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto del 12 aprile 2011 Rep. 116.118 Notaio PA Dianese di
Vicenza, con cui RS LV, a liberazione della quota di capitale sottoscritto, aveva conferito nella società Iside S.a.s. di RS LV & C. contestualmente costituita,
l'usufrutto della partecipazione da lei posseduta, pari al 50% del capitale sociale, nella società “BE S.r.l.
L'opponente ha, ancora, dichiarato che, in forza della declaratoria di inefficacia di cui sopra e del precetto notificatole in data 8-16 maggio 2019, DA s.r.l. unipersonale aveva sottoposto a pignoramento il diritto di usufrutto del 50% del capitale sociale della società
BE s.r.l. a socio unico, incardinando l'esecuzione mobiliare RG n. 1544/2019 e
chiedendo contestualmente alla nota d'iscrizione a ruolo, l'istanza di vendita in data
9.7.2019.
In data 12.11.2019, DA s.r.l. unipersonale aveva inoltre depositato nella predetta procedura atto di intervento in virtù di diversi crediti tra cui quello vantato in ragione del decreto ingiuntivo n. 1709/2010 del Tribunale di Padova emesso in favore di AN
ET S.p.A.
Ancora, l'opponente ha dedotto che, in data 7.12.2017, DA s.r.l. unipersonale aveva acquistato, da TI GA e dalla di lei figlia SS GI, la totalità delle quote di
MA s.a.s. (dal 28 novembre 2017 MA s.r.l.);
la vendita in questione era stata definita nel complessivo importo di €11.732.740,00 (€11.523.226,79 quale corrispettivo delle partecipazioni facenti capo a GA TI + €209.513,21 quale corrispettivo delle partecipazioni facenti capo a SS GI);
di tale importo, €6.407.989,81 erano stati pagati mediante compensazione per rinuncia di DA RL alle garanzie fideiussorie prestate da GA TI, a garanzia dei debiti assunti dalla società “AL 1882
S.p.A.” (già “NN AL & GL S.P.A.”), nei confronti di “Cassa Di Risparmio Del
Veneto S.P.A.”, “Banco Di Brescia San PA AB S.p.A.” (già “AN Credito Agrario
Bresciano S.p.A.”), “AN IS S.p.A.” (subentrata, per effetto di contratto di cessione di crediti, nella posizione giuridica di “AN Nazionale Del Lavoro S.p.A.”), “AN Monte
Dei Paschi S.p.a.” (in proprio ed in quanto subentrata, per effetto di fusione per incorporazione nella posizione giuridica di “AN Agricola Mantovana S.p.A.” e “AN
ET S.p.A.”), nelle posizioni creditorie delle quali era subentrata “DA s.r.l.”.
L'opponente ha, quindi, contestato il diritto di DA di procedere ad esecuzione, in quanto il debito sarebbe stato già pagato, dovendosi tener conto a) di quanto la creditrice aveva appreso nell'ambito della procedura esecutiva 788/14 ai danni del cogarante
AM RL, ove era risultata assegnataria di beni per un controvalore di €2.527.096,77;
b) dell'importo delle garanzie per €6.407.989,81, prestate da GA TI e rinunciate da DA nell'ambito dell'operazione di acquisto di MA RL;
c) del valore della quota di BE IG (che di per sé varrebbe circa €5.000.000,00) e dei relativi utili accantonati, in forza del provvedimento di sequestro conservativo e pari ad € 4.249.311,00
(per quelli fino al 31.12.2016) oltre al 50% di quelli accantonati negli esercizi 2017, 2018 e
2019 pari ad € 515.827,00.
RS LV ha, inoltre, lamentato l'abusività della condotta del creditore, posto che dapprima si sarebbe rifiutato di detrarre l'importo di €2.519.096,77 e successivamente, nell'ambito della procedura esecutiva 1544/19 avrebbe invece dichiarato di voler rinunciare parzialmente al proprio credito, riducendolo di quanto sopra indicato. DA RL, tuttavia, continuerebbe a richiedere somme già corrisposte, quali appunto quelle relative alla rinuncia delle fideiussioni prestate da TI GA.
Infine, l'opponente ha eccepito di dover essere ritenuta liberata dalle garanzie prestate ex art. 1239 II c.c, posto che l'importo complessivo delle fideiussioni prestate da TI
GA, a garanzia dei debiti di AL & IA S.p.A., in favore di MPS ammontavano
a complessivi €10.826.359,94.
Si è costituita DA SR opponendosi all'istanza di sospensione e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, l'opposta ha dichiarato di aver acquistato crediti nei confronti della società
NN AL&GL ora fallita, per complessivi €34.967.459,90 e specificamente
€5.075.736,06 da Cassa di Risparmio del Veneto, €17.009.117,86 (di cui ammesso allo stato passivo del fallimento AL per € 12.871.703,31) da MPS, €7.762.252,13 da
IT, €738.234,69 da UBI AN, €4.382.119,19 da IFIS AN ex BNL;
che i suddetti crediti erano stati variamente garantiti tra gli altri da RS LV e dalla figlia
GA TI;
che con quest'ultima era intercorsa una transazione all'esito della quale erano state rinunciate fideiussioni per €6.428.151,15;
che le fideiussioni rinunciate erano specificamente a) quella emessa, il 1/10/1998, a favore di Cassa Risparmio per
€1.084.559,49, b) quelle emesse a favore di MPS, in data 19/3/2004, 14/11/1997 e
4/7/2003, di €1.416.000,00, di €1.549.370,00, di €700.000,00;
c) quella emessa il
17/11/2005 a favore di IT per €268.588;
d) quella emessa il 30/11/2005 a favore di
Ubi AN per €738.234,69;
e) quella emessa il 8/3/2011, a favore di IS AN per
€671.398,97.
L'opposta ha, poi, dichiarato che il d.i.1709/2010, sulla cui base era stato promosso il precetto oggi impugnato, non si fondava su alcuna delle fideiussioni rinunciate, bensì su quella di €2.840.512,94 rilasciata in data 30/9/1997 a favore di MPS;
che quindi essendo il credito di MPS, per come ammesso allo stato passivo del fallimento AL, pari a
€12.871.703,31, il credito non poteva ancora dirsi estinto, tenuto ulteriormente conto che alcuna cifra era stata incassata da BE RL;
che anche a voler scomputare
€3.665.370,00 (pari alle tre fideiussioni rilasciate da GA TI a MPS e oggetto di rinuncia) nonché €2.519.096,77 ottenuti dalla esecuzione AM RL (per
€1.200.108,77+€1.318.988,00) rimanevano ancora €7.704.338,73 ovvero un
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