Trib. Vasto, sentenza 22/02/2024, n. 95

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vasto, sentenza 22/02/2024, n. 95
Giurisdizione : Trib. Vasto
Numero : 95
Data del deposito : 22 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 21.02.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 217/2022
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. A. Spoltore (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. A.
D'Ovidio (C.F. ) C.F._3
Resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18.05.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio la al fine di fare accertare Controparte_1
l'illegittimità dei due provvedimenti emessi nei suoi confronti dalla parte convenuta - il primo adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1360 del 21.12.2021 e comunicato in data 04.01.2021 con nota prot. n. 92285 del 22.12.2021, con cui veniva disposta la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal 13.12.2021 al
31.12.2021, e il secondo adottato con Delibera del Direttore Generale n. 96 del
26.01.2022 e comunicato con nota prot. n. 5058 del 26.01.2022, con cui veniva disposta la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal 07.01.2022 al 31.03.2022 - atti motivati dall'assenza di certificazione valida COVID-19 in ambito lavorativo Contr pubblico, ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 127/2021, con conseguente condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni non corrisposte per effetto dei citati provvedimenti. A sostegno delle sue ragioni, ha premesso di essere dipendente dell'amministrazione convenuta come sanitario tecnico radiologo;
di essersi sottoposto in data 07.04.2021 alla somministrazione della prima dose di vaccino anti
Sars – Covid 19, a seguito della quale riscontrava una reazione allergica i cui effetti si protraevano per circa due mesi, con sottoposizione a terapia cortisonica, così conseguendo il differimento del completamento del ciclo vaccinale all'esito degli accertamenti medici con certificato redatto dal medico curante in data 23.12.2021;
che tale accertamento veniva in seguito ribadito dal medico dell'hub vaccinale con certificato di esenzione alla vaccinazione anti SARS –COV- 2 fino alla data del
31.01.2022, poi prorogata al 28.02.2022 per disposizione della circolare n. 5125 del
25 gennaio 2022 del Ministero della Salute;
di aver ottenuto in data 27.01.2022 certificazione verde Covid-19, con validità sino al 11.07.2022, attestante l'esito positivo del tampone molecolare effettuato in data 12.01.2022 e la guarigione intervenuta in data 27.01.2022;
nonché di aver conseguito in data 26.04.2022 certificato di esenzione definitiva dall'obbligo di vaccinazione. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in
Pag. 2 di 11 narrativa e previa disapplicazione dei provvedimenti di sospensione, in quanto illegittimi, che il ricorrente è in regola con le disposizioni di cui alla normativa in materia di obbligo vaccinale per il personale sanitario e ha diritto a percepire gli stipendi non erogati da gennaio 2022 ad oggi;
per l'effetto, ordinare all

[...]
resistente la corresponsione degli stipendi maturati e non percepiti da CP_2
gennaio 2022 ad oggi;
in ogni caso, adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente
”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Contr Costituitasi in giudizio, la ha domandato il rigetto del ricorso o, in via subordinata, la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese di giudizio o, in subordine, la compensazione delle stesse.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.
Al fine di meglio circoscrivere il thema decidendum della controversia, deve preliminarmente osservarsi che, successivamente all'instaurazione del presente Contr giudizio, la convenuta, verificata la regolarità della posizione del dipendente in ordine al rispetto delle prescrizioni in materia di obblighi vaccinali del personale sanitario a partire dal gennaio 2022, ha emesso la nota prot. n. 33046 del 01.06.2022, con la quale ha disposto la perdita di efficacia della sospensione (decorrente dal
07.01.2022 al 31.03.2022) irrogata con la Deliberazione n. 96 del 26.01.2022, e, per
l'effetto, in data 16.06.2022, ha emesso la Determina n. 906 del 16.06.2022, con la quale ha provveduto ad erogare al dipendente medesimo le retribuzioni in precedenza trattenute dal 10.01.2022 al 31.03.2022, sicché tali emolumenti devono ritenersi al di fuori dell'oggetto del presente procedimento.
Restano, invece, controverse, le somme relative alla retribuzione dal dicembre 2021 al 09.01.2022. A tal riguardo, si osserva che, contrariamente a quanto sostento da
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parte resistente, la domanda del ricorrente volta a conseguire la retribuzione non corrisposta dal 13.12.2021 al 09.01.2022 non costituisce domanda nuova e, quindi, inammissibile: infatti, se è vero che nel ricorso introduttivo vengono domandate le retribuzioni sospese a partire da gennaio 2022 - con esclusione, dunque, della retribuzione di dicembre, domandata soltanto in sede di udienza del 15.03.2023 -, è altrettanto vero che tale omissione è esclusivamente dipesa dalla circostanza che la retribuzione riferibile alla mensilità di dicembre risultava essere effettivamente corrisposta, salvo, poi, rilevare solo in corso di causa e solo in conseguenza delle difese e delle precisazioni articolate dalla stessa parte resistente, che la mancata retribuzione per la mensilità di aprile e la decurtazione della retribuzione per la Contr mensilità di maggio sono state giustificate dalla necessità della di recuperare in via retroattiva proprio la retribuzione per il periodo dal 13.12.2021 al 31.12.2021, ossia un arco temporale comunque afferente al periodo di sospensione di cui al primo dei due provvedimenti asseritamente illegittimi e impugnati. In altri termini, dalle Contr stesse difese della convenuta, come
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