Trib. Trani, sentenza 12/03/2024, n. 23
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Testo completo
N.R.G. 149-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE - CRISI D'IMPRESA
149-1/2023 P.U.
Il Giudice delegato
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.2.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura n. 149-1/2023 R.G. P.U. ex artt. 66 e 67 e ss. del d.lgs. 14/2019, instaurata ad iniziativa di LL AN (C.F. [...]) e DI AL ON
(C.F. [...]), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Teresa Scaringella (C.F. [...]) e Vincenzo
Bonadies (C.F. BNDVCN58T212A669M) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Scaringella, in forza di procura in atti
RICORRENTI
letti il ricorso e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati in data 9.5.2023 e la modifica del piano depositata in data 7.10.2023 letta la relazione dell'OCC, dell'avv. Roberta Moscatelli, contenente anche parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto;
ritenuta la propria competenza;
rilevato che
- sui ricorrenti grava una debitoria pari a complessivi € 215.127,69 (comprensiva dei costi della procedura, quantificati in € 4.171,46), così come indicata nella relazione dell'OCC;
che, i ricorrenti, nell'esporre la propria situazione patrimoniale, hanno dichiarato di essere titolari:
1
a) della comproprietà per quota parte ¼ ciascuno, unitamente ai sig.ri Di LM IA e NE
IA, di due distinte unità immobiliari di circa 110 mq ciascuna per civile abitazione, site nel Comune di Andria (BT), alla Via Vincenzo Ugolini n.48, in catasto al foglio 38, p.lla 138, sub 8, cat. A/3, classe 4 e al foglio 38, p.lla 138, sub 9, cat. A/3, classe 4.
b) di autovettura, nella titolarità della Di LM, meglio indicata nella relazione dell'OCC;
c) di conto corrente acceso presso Intesa San Paolo, meglio indicato nella relazione dell'OCC;
-il sig. LA è alle dipendenze della Vivenda spa con la mansione di autista con contratto di lavoro
a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.400,00;
inoltre è stato autorizzato a svolgere attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio per conto della Nims spa e che verrà accreditarsi sul proprio conto corrente le competenze maturate;
mentre la sig.ra Di LM è alle dipendenze della Coop. La Pulita & Service a.r.l. con la mansione di addetta alle pulizie con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione mensile di circa € 650,00;
- inoltre, i ricorrenti hanno dichiarato di essere titolari di assegno universale per i figli a carico pari ad € 750,00 circa;
considerato: che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dagli stessi unitamente ai tre figli, che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad € 2.241,00 mensili circa;
- che il piano prevede (per la durata complessiva di 12 anni e 4 mesi – 148 mensilità, la corresponsione di una somma mensile pari a circa € 250,00 l'ultima mensilità di € 319,87, oltre al pagamento della rata del mutuo ipotecario dell'importo di € 390,00 alle scadenze originariamente pattuite), così come ripartita nella relazione dell'OCC, per la somma di € 37.319,87;
rilevato: che il gestore della crisi ha provveduto ad eseguire, nei confronti dei creditori, notificazione del decreto e della proposta;
che, non risulta pervenuta alcuna opposizione da parte dei creditori, se non delle precisazioni del credito, che hanno reso necessario procedere all'integrazione della proposta. considerato in diritto:
- sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni che vengono in rilievo per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-
2016, n. 1869), la proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile dal punto di vista soggettivo.
2
I ricorrenti possono essere definiti consumatori ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisiche che hanno contratto obbligazioni per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta: ed invero l'OCC ha attestato che vengono in questione debiti contratti dai ricorrenti per scopi estranei all'attività imprenditoriale.
Ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano di ristrutturazione debiti del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 2, lett. e), CCII (d.lgs 14/2019), che indica come consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI de titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”;
2. il ricorso, inoltre, è ammissibile anche se proposto congiuntamente dai due coniugi, posto che il sovraindebitamento ha origine comune: come affermato anche da una parte della giurisprudenza di merito, in modo condivisibile, sotto il vigore della originaria formulazione della legge 3/2012, risulta del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio;
la legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione, per offrire rimedio allo squilibrio economico reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione di una legittimazione concorrente, oggi superata dall'espresso riconoscimento delle procedure familiari dell'art. 66 CCII, non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di debitore di cui all'art.6 fino a comprendere i componenti della famiglia che versi nella situazione rappresentata dalla norma;
poiché il filtro selettivo - enucleato dal primo comma dell'art.
6 - consiste nella non assoggettabilità alle procedure concorsuali diverse da
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE - CRISI D'IMPRESA
149-1/2023 P.U.
Il Giudice delegato
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.2.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura n. 149-1/2023 R.G. P.U. ex artt. 66 e 67 e ss. del d.lgs. 14/2019, instaurata ad iniziativa di LL AN (C.F. [...]) e DI AL ON
(C.F. [...]), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Teresa Scaringella (C.F. [...]) e Vincenzo
Bonadies (C.F. BNDVCN58T212A669M) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Scaringella, in forza di procura in atti
RICORRENTI
letti il ricorso e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati in data 9.5.2023 e la modifica del piano depositata in data 7.10.2023 letta la relazione dell'OCC, dell'avv. Roberta Moscatelli, contenente anche parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto;
ritenuta la propria competenza;
rilevato che
- sui ricorrenti grava una debitoria pari a complessivi € 215.127,69 (comprensiva dei costi della procedura, quantificati in € 4.171,46), così come indicata nella relazione dell'OCC;
che, i ricorrenti, nell'esporre la propria situazione patrimoniale, hanno dichiarato di essere titolari:
1
a) della comproprietà per quota parte ¼ ciascuno, unitamente ai sig.ri Di LM IA e NE
IA, di due distinte unità immobiliari di circa 110 mq ciascuna per civile abitazione, site nel Comune di Andria (BT), alla Via Vincenzo Ugolini n.48, in catasto al foglio 38, p.lla 138, sub 8, cat. A/3, classe 4 e al foglio 38, p.lla 138, sub 9, cat. A/3, classe 4.
b) di autovettura, nella titolarità della Di LM, meglio indicata nella relazione dell'OCC;
c) di conto corrente acceso presso Intesa San Paolo, meglio indicato nella relazione dell'OCC;
-il sig. LA è alle dipendenze della Vivenda spa con la mansione di autista con contratto di lavoro
a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.400,00;
inoltre è stato autorizzato a svolgere attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio per conto della Nims spa e che verrà accreditarsi sul proprio conto corrente le competenze maturate;
mentre la sig.ra Di LM è alle dipendenze della Coop. La Pulita & Service a.r.l. con la mansione di addetta alle pulizie con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione mensile di circa € 650,00;
- inoltre, i ricorrenti hanno dichiarato di essere titolari di assegno universale per i figli a carico pari ad € 750,00 circa;
considerato: che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dagli stessi unitamente ai tre figli, che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad € 2.241,00 mensili circa;
- che il piano prevede (per la durata complessiva di 12 anni e 4 mesi – 148 mensilità, la corresponsione di una somma mensile pari a circa € 250,00 l'ultima mensilità di € 319,87, oltre al pagamento della rata del mutuo ipotecario dell'importo di € 390,00 alle scadenze originariamente pattuite), così come ripartita nella relazione dell'OCC, per la somma di € 37.319,87;
rilevato: che il gestore della crisi ha provveduto ad eseguire, nei confronti dei creditori, notificazione del decreto e della proposta;
che, non risulta pervenuta alcuna opposizione da parte dei creditori, se non delle precisazioni del credito, che hanno reso necessario procedere all'integrazione della proposta. considerato in diritto:
- sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni che vengono in rilievo per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-
2016, n. 1869), la proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile dal punto di vista soggettivo.
2
I ricorrenti possono essere definiti consumatori ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisiche che hanno contratto obbligazioni per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta: ed invero l'OCC ha attestato che vengono in questione debiti contratti dai ricorrenti per scopi estranei all'attività imprenditoriale.
Ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano di ristrutturazione debiti del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 2, lett. e), CCII (d.lgs 14/2019), che indica come consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI de titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”;
2. il ricorso, inoltre, è ammissibile anche se proposto congiuntamente dai due coniugi, posto che il sovraindebitamento ha origine comune: come affermato anche da una parte della giurisprudenza di merito, in modo condivisibile, sotto il vigore della originaria formulazione della legge 3/2012, risulta del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio;
la legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione, per offrire rimedio allo squilibrio economico reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione di una legittimazione concorrente, oggi superata dall'espresso riconoscimento delle procedure familiari dell'art. 66 CCII, non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di debitore di cui all'art.6 fino a comprendere i componenti della famiglia che versi nella situazione rappresentata dalla norma;
poiché il filtro selettivo - enucleato dal primo comma dell'art.
6 - consiste nella non assoggettabilità alle procedure concorsuali diverse da
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