Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 53
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Testo completo
(segue verbale dell'udienza del 9 gennaio 2025)
R.G. 6924/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6924 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015, promossa da:
CONDOMINIO VIA PAGANINI 43/49 QUARTU SANT'ELENA, C.F.
92043670923, in persona degli amministratori e legali rappresentanti in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Carlo Fanari che lo rappresenta e difende giusta delega resa
a margine dell'atto di citazione;
-attore opponente-
CONTRO
ABBANOA SPA, P.I. 02934390929, corrente in Nuoro in via Straullu n°35, in persona del legale rappresentante e amministratore unico in carica pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Francesco Pisenti giusta procura resa a margine del ricorso per ingiunzione;
-convenuta opposta-
Causa avente in oggetto: Somministrazione – Inadempimento contrattuale
– Pagamento corrispettivo – Opposizione a decreto ingiuntivo. tenuta in decisione sulle seguenti
1
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle considerazioni sopra esposte: A) respingere la domanda di controparte, perché infondata in fatto e in diritto e revocare il decreto ingiuntivo n°1049/2015 del Tribunale Civile di Cagliari per i motivi esposti in narrativa, mandando assolto il Condominio opponente da qualsivoglia pretesa. In ogni caso, ci si oppone sin d'ora all'eventuale richiesta ex adverso formulata di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta;
B) nella denegata ipotesi in cui dovesse essere provato un eventuale credito della parte opposta, revocare comunque il decreto ingiuntivo n°1049/2015 del Tribunale Civile di Cagliari per i motivi di cui in premessa, dichiarando l'estinzione del diritto di credito sui consumi idrici relativi agli anni 2007, 2008 e sino al mese di dicembre 2009;
C) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Nell'interesse dell'opposta “In via principale: a) rigettare tutte le domande formulate dall'opponente, per i motivi di cui in espositiva;
b) accertare
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da Abbanoa S.p.a. nei confronti dell'opponente per la fornitura idrica eseguita in suo favore e indicata nelle fatture contestate e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento di un importo non inferiore ad € 14.078,19 così determinato al netto dell'importo riconosciuto come prescritto, oltre gli interessi come richiesti. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23.3.2015, Abbanoa S.p.a. ha chiesto che fosse ingiunto al
Condominio Via Paganini n°43/49 in Quartu S. Elena il pagamento della somma di €17.753,19, a titolo di corrispettivo per fornitura idrica.
Il Tribunale di Cagliari, in accoglimento della domanda, ha emesso il decreto ingiuntivo n.1049/2015 per l'importo azionato, oltre interessi e spese della procedura.
2
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio ha proposto tempestiva opposizione, allegando che:
- l'impianto idrico dello stabile condominiale era stato concepito fin dall'inizio con l'installazione di contatori presso le singole utenze;
- fino al 1° semestre dell'anno 2006, il precedente gestore (Comune di Quartu S. Elena) aveva sempre rilevato i consumi idrici sui singoli contatori;
- a seguito del subentro di Abbanoa S.p.a., il
R.G. 6924/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6924 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015, promossa da:
CONDOMINIO VIA PAGANINI 43/49 QUARTU SANT'ELENA, C.F.
92043670923, in persona degli amministratori e legali rappresentanti in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Carlo Fanari che lo rappresenta e difende giusta delega resa
a margine dell'atto di citazione;
-attore opponente-
CONTRO
ABBANOA SPA, P.I. 02934390929, corrente in Nuoro in via Straullu n°35, in persona del legale rappresentante e amministratore unico in carica pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Francesco Pisenti giusta procura resa a margine del ricorso per ingiunzione;
-convenuta opposta-
Causa avente in oggetto: Somministrazione – Inadempimento contrattuale
– Pagamento corrispettivo – Opposizione a decreto ingiuntivo. tenuta in decisione sulle seguenti
1
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle considerazioni sopra esposte: A) respingere la domanda di controparte, perché infondata in fatto e in diritto e revocare il decreto ingiuntivo n°1049/2015 del Tribunale Civile di Cagliari per i motivi esposti in narrativa, mandando assolto il Condominio opponente da qualsivoglia pretesa. In ogni caso, ci si oppone sin d'ora all'eventuale richiesta ex adverso formulata di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta;
B) nella denegata ipotesi in cui dovesse essere provato un eventuale credito della parte opposta, revocare comunque il decreto ingiuntivo n°1049/2015 del Tribunale Civile di Cagliari per i motivi di cui in premessa, dichiarando l'estinzione del diritto di credito sui consumi idrici relativi agli anni 2007, 2008 e sino al mese di dicembre 2009;
C) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Nell'interesse dell'opposta “In via principale: a) rigettare tutte le domande formulate dall'opponente, per i motivi di cui in espositiva;
b) accertare
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da Abbanoa S.p.a. nei confronti dell'opponente per la fornitura idrica eseguita in suo favore e indicata nelle fatture contestate e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento di un importo non inferiore ad € 14.078,19 così determinato al netto dell'importo riconosciuto come prescritto, oltre gli interessi come richiesti. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23.3.2015, Abbanoa S.p.a. ha chiesto che fosse ingiunto al
Condominio Via Paganini n°43/49 in Quartu S. Elena il pagamento della somma di €17.753,19, a titolo di corrispettivo per fornitura idrica.
Il Tribunale di Cagliari, in accoglimento della domanda, ha emesso il decreto ingiuntivo n.1049/2015 per l'importo azionato, oltre interessi e spese della procedura.
2
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio ha proposto tempestiva opposizione, allegando che:
- l'impianto idrico dello stabile condominiale era stato concepito fin dall'inizio con l'installazione di contatori presso le singole utenze;
- fino al 1° semestre dell'anno 2006, il precedente gestore (Comune di Quartu S. Elena) aveva sempre rilevato i consumi idrici sui singoli contatori;
- a seguito del subentro di Abbanoa S.p.a., il
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